Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19615/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19615/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19615/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21813/2018 R.G. proposto da : ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA (BNVGNN57H64H307P) rappresentato e difeso dagli avvocati ARA GUGLIELMO (RAAGLL67E12F839L), CHIOSI AUGUSTO (CHSGST53L21F839B), CARRARA AMALIA (CRRMLA66L64D789F) -ricorrente- contro CENTRO MEDICO CHIRURGICO ISCHIA SRL DIAGNOSTICA SAN GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTALLINO MARIA (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 397/2018 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19615/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA (BNVGNN57H64H307P) rappresentato e difeso dagli avvocati ARA GUGLIELMO (RAAGLL67E12F839L), CHIOSI AUGUSTO (CHSGST53L21F839B), CARRARA AMALIA (CRRMLA66L64D789F) -ricorrente- contro CENTRO MEDICO CHIRURGICO ISCHIA SRL DIAGNOSTICA SAN GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTALLINO MARIA (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 397/2018 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
397/2018 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21813/2018 R.G. proposto da : ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA (BNVGNN57H64H307P) rappresentato e difeso dagli avvocati ARA GUGLIELMO (RAAGLL67E12F839L), CHIOSI AUGUSTO (CHSGST53L21F839B), CARRARA AMALIA (CRRMLA66L64D789F) -ricorrente- contro CENTRO MEDICO CHIRURGICO ISCHIA SRL DIAGNOSTICA SAN GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTALLINO MARIA (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 397/2018 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 07/07/2023