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Decreto — n. 19614/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19614/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1102/2023 R.G. proposto da : MURA GIOVANNA, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, e rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO PINNA (PNNLCN73H30I452D) -ricorrente- contro ANAS SPA - GRUPPO FERROVIE DELL O STATO ITALIANE - STRUTTURA TERRITORIALE DELLA SARDEGNA, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 2480 del 28.11.2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari –Sezione Distaccata di Sassari Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19614/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MURA GIOVANNA, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, e rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO PINNA (PNNLCN73H30I452D) -ricorrente- contro ANAS SPA - GRUPPO FERROVIE DELL O STATO ITALIANE - STRUTTURA TERRITORIALE DELLA SARDEGNA, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 2480 del 28.11.2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari –Sezione Distaccata di Sassari Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo spese di esecuzione spese susseguenti spese legali condono delle spese procedurali rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2480 del 28.11.2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari –Sezione Distaccata di Sassari Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1102/2023 R.G. proposto da : MURA GIOVANNA, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, e rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO PINNA (PNNLCN73H30I452D) -ricorrente- contro ANAS SPA - GRUPPO FERROVIE DELL O STATO ITALIANE - STRUTTURA TERRITORIALE DELLA SARDEGNA, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 2480 del 28.11.2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari –Sezione Distaccata di Sassari Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per c ompensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 07/07/2023 Il Cons