Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, DMC SAS, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune di Valderice, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3018/2019 R.G . proposto da : DMC SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA VIRGILIO (VRGGRG88R51A089C) rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE TIRINNOCCHI PENNA (TRNSVT43M01A089C) -ricorrente- contro COMUNE di VALDERICE , elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO N.35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSI (RSOMSM57B27H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARABETE (MRBGPP58L03G319W) -controricorrente- avverso la sentenza n. 1356/2018 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO del 25.6.2018.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 07/07/2023 Il Consig