Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, CMI SRL, challenged a lower court ruling against the Presidency of the Council of Ministers and the Campania Waste Emergency Commissioner. The court ruled that the silence on the proposed termination constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1112/2023 R.G. proposto da : CMI SRL - CARPENTERIE METALLICHE INDUSTRIALI , elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO GIUSEPPE FEOLA (FLEMCL64P14B555V) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- nonché contro COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA, SOTTOSEGRETARIO ALLA PROTEZIONE CIVILE, -intimati- avverso la sentenza n. 658/2022 emessa da CORTE D'APPELLO SALERNO del 26.5.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre le spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 07/07/202