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Ordinanza — n. 19601/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order, ruling summary procedure overrides general non-appearance rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Huang Xing's appeal against a Peace Court order dismissing his opposition to an expulsion decree. The applicant argued the judge violated procedural rules by deciding the case without his presence, claiming a new hearing should have been scheduled. The court held that the summary procedure for expulsion oppositions requires speed and simplicity, making the general rule for rescheduling hearings inapplicable when no notification irregularities exist.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998; Art. 18, comma 7, D.Lgs. 150/2011: In opposition proceedings against an expulsion decree, the general rule requiring a new hearing upon non-appearance does not apply due to the procedure's inherent characteristics of celerity, simplification, and ex officio initiation.

Parole chiave

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expulsion decree opposition summary procedure rules non-appearance hearing summary procedure celerity D.Lgs 286/1998 art 13 procedura pendente risoluzione del conflitto giurisdizionale contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998
286 del 1998, art. 13, comma 8, così modificato dalD.Lgs.
Art. 18, comma 7, D.Lgs. 150/2011
150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perchè oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica ilrito sommario ove non diversamente disposto; i l medesimo art.
Art. 181, c.p.c.
art 181 c.p
Ciò posto,la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex art 181 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30365/2021 R.G. proposto da : HUANG XING, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIACCIO LUIGI (MGLLGU74C26H703S) -ricorrente- contro UTG -PREFETTURA DI NAPOLI, IN PERSONA DEL PREFETTO P.T.UTG -PREFETTURA DI NAPOLI, IN PERSONA DEL PREFETTO P.T. -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE NAPOLI n. 1 076 /2021 depositata il21/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che: Con ordinanza nr 1076/2021 il giudice di pace di Napoli rigettava l’opposizione presentata da Huang Xing, cittadino cinese avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli in data 18.12.2020. Rilevava la legittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo formale evidenziando che lo stesso era stato sottoscritto dal Viceprefetto a ciò espressamente delegato dal Prefetto. Relativamente alla contestazione afferente alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua nota all’espellendo osservava che il provvedimento era stato tradotto nella lingua inglese che lo stesso ricorrente aveva dichiarato avanti al Questore come lingua preferita in data 18.12.2020 evidenziando che l’opponente aveva dichiarato all’operatore della Questura di Napoli di comprendere la lingua italiana.

Con riguardo alle ragioni poste a fondamento della misura contestata rilevava la correttezza del provvedimento essendo emerso dagli atti che Huang Xing al momento dell’accertamento era privo di regolare permesso di soggiorno sicchè correttamente era stata automaticamente disposta l’espulsione dal territorio nazionale. Rilevava altresì che era stato negato il termine per la partenza volontaria a causa del rischio di fuga e che l’opponente richiesto di dimostrare la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie proveniente da fonte lecita non aveva fornito alcun elemento utile a dimostrare l’assenza di motivate ragioni per non procedere al rimpatrio volontario.

Avverso tale ordinanza Huang Xing ha proposto ricorso per cassazione denunciando un error in procedendo - nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli articoli 181, 309, 702-bis cpc, nonché 13, co. 8, d.lgs. 286/98 e 18, co. 1, d.lgs. 150/2011. ai sensi dell’art.360, co. 1, n.4), c.p.c., per violazione della normativa indicata in rubrica, in quanto il G.d.P. Napoli ha riservato la causa in decisione, decidendola, nonostante la mancanza comparizione delle parti alla udienza del 31.03.2021 (cfr. verbale disponibile alla SC in all.3.2).

Il motivo è infondato. lLD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, così modificato dalD.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso ilrito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto prefettizio diespulsione. IlD.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perchè oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica ilrito sommario ove non diversamente disposto; i l medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

Ciò posto,la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex art 181 c.p.c. è incompatibile con il giudizio diopposizione al decreto prefettizio diespulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso. Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato permancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Il ricorrente non allega alcuna irregolarità di notifica denunciando un errato caricamento sul gdp.giustizia.it di un rinvio d’ufficio al 16.2.2022, né allega il benché minimo impedimento a comparire all'udienza del 31.3.2021, e si duole esclusivamente dellamancata fissazione di una nuova udienza, a seguito dellamancata comparizione delle parti alla prima fissata dal Giudice di Pace. Le illustrate considerazioni conducono ad affermare il seguente principio di diritto: “In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art 181 c.p.c. , non trova applicazione , trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso”.

Il ricorso va rigettato. Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata. Non vi è luog