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Ordinanza — n. 19507/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal except for pension fund claim due to procedural defects in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19507/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy appeal regarding image and health damages but allowed the claim for pension funds (TFR). The appellant argued for nullity based on procedural violations and lack of motivation, while the opposing party contested the admissibility of these claims. The court rejected the appeal because the petition failed to clearly state the facts of the case and mixed heterogeneous legal grounds, violating statutory requirements for cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 366, n. 3 c.p.c.; A cassation appeal must clearly and exhaustively state the facts of the case and cannot mix heterogeneous legal grounds, otherwise it is inadmissible or only partially admissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility bankruptcy proceedings procedural defects mixed legal grounds TFR pension claim lack of factual basis nullity of decree motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c.
– in secondo luogo, il ricorrente espone confusamente nell’unico motivo vizi eterogenei, in relazione all’ art. 360, co mma 1, nn.
Art. 366, n. 3 c.p.c.
–in primo luogo esso manca della esposizione sommaria dei fatti, prescritt a a pena di inammissibilità dall'art. 366, primo comma n.
Art. 369, n. 4 c.p.c.
Art. 98 legge fall.
– con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da C arlo Provini allo stato passivo del Fallimento CE.DI.
Art. 2120 c.c.
Art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006
U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020); 6.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 2602/2003
Cass. Sez. U, 11308/2014
Cass. 22135/2022
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of attempted theft facts.
Cass. 16320/2021
Cass. 15276/2021
Cass. 11750/2022
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual and legal censure errors.
Cass. 26790/2018
Cass. 8053/2014
Cass. 19987/2017
U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020); 6.
Cass. Sez. U, 34476/2019
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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1581/2020 R.G. proposto da : PROVINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato VITTUCCI ANTONIO (VTTNTN53B04H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO CE.DI. SISA CENTRO NORD SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato CASA FEDERICO (CSAFRC67T07L157V) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VICENZA n. 2897/2019 depositatoil 25/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da C arlo Provini allo stato passivo del Fallimento CE.DI. SISA Centro Nord S.p.a. i n l iquidazione contro l’esclusione dei seguenti credit i: € 50.208,38 per TFR; € 100.000,00 per danno all’immagine; € 400.000,00 per danno alla salute; € 7.000,00 per mancata stipula di polizza; 2. – avverso detto decreto Carlo Provini ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE 3. –il ricorrente lamenta « violaz ione delle nor me in materia di processo del lavoro e falsa applicazione riguardo alla valutazione delle prove e violazione degli artt. 414 e ss. del c.p.c., art. 2751- bis n. 1 cod.civ., art.2 L.297/82 e art. 99 L.F. con riferimento all’art, 360 n.3), 4) e 5) c.p.c.», censurando il decreto impugnato in quanto «immotivato ed illegittimo», contestando la decisione del tribunale per ciascuna delle voci di credito non ammesse , e concludendo con la richiesta di «accertamento e dichiarazione di nullità del decreto impugnato sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove»; 4.il motivo può essere accolto limitatamente alla parte riguardanteil capo della decisione relativa al TFR; 4.1.

– invero il Tribunale ha osservato, in modo non del tutto perspicuo, che il credito per TFR «è già stato ammesso per la parte di competenza della fallita mentre è stato escluso (…) per la parte di competenza del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art.2120 c.c. (Fondo Tesoreria INPS), che è il debitore di tali somme, ed a cui le stesse possono essere chieste nel caso in cui la ditta fallita cessi i versamenti dei contributi per effetto del fallimento (come in questo caso)»; 4.2.

– tale statuizione non appare conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, «in materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso» (Cass.27014/2017, 12009/2018, 11536/2019, 24510/2021); 4.3.

– occorre quindi accertare se vi siano quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria, in relazione alle quali permane la legittimazione passiva del datore di lavoro, con conseguente diritto all’ammissione al passivo fallimentare (cfr. Cass. 25838/2022); 5 - per quanto attiene al rigetto delle ulteriori pretese creditorie, all’evidenza non discendenti ex lege dal rapporto di lavoro, il motivo svolge invece censure affette da plurimi profili di inammissibilità; 5.1. –in primo luogo esso manca della esposizione sommaria dei fatti, prescritt a a pena di inammissibilità dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. e configurata come un requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame, finalizzato a consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fattosostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.

Sez. U, 11653/2006; Cass. 22135/2022; Cass. Sez. U, 22674/2022); 5.2 – la prescrizione d i tale requisito di ammissibilità del ricorso non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, 2602/2003); 5.3. – questa Corte ha ripetutamente chiarito che per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro ed esauriente, sebbene non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti,con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, e dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass.

Sez. U, 11308/2014; conf. ex multis Cass. 22135/2022, 16320/2021, 15276/2021, 11540/2021, 24432/2020, 8425/2020); 5.4. – nel caso in esame l a suddetta esposizione manca del tutto, giacché il ricorrente fa precedere il motivo di ricorso dalla mera (e superflua) trascrizione del decreto impugnato, in modo da non consentire a questa Corte di aver contezza dei fatti essenziali della controversia (in termini, da ultimo, Cass. 11750/2022); 5.5. – in secondo luogo, il ricorrente espone confusamente nell’unico motivo vizi eterogenei, in relazione all’ art. 360, co mma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. , senza trattarli separatamente, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass.26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016); 5.7.

–inoltre, le pretese censure motivazionali non rispettano i canoni imposti dal novellato art. 360, n.

5) cod. proc. civ., per cui il ricorrente è tenuto a indicare –nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020); 6. – in definitiva, per quanto attiene ai crediti risarcitori e da mancata stipulazione di polizza, il ricorso, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, errores in procedendo e censure motivazionali, mira surrettiziamente ad una nuova e diversa valutazione del merito della causa, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità(Cass.

Sez. U, 34476/2019); 9. – in conclusione, il decreto impugnato va cassato solo in relazione al profilo relativo al TFR , stante l’inammissibilità di tutte le ulteriori censure; 10.– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al profilo accolto (TFR) e rinvia al Tribunale di Vicenza , in diversa comp