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Ordinanza — n. 19497/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming arbitration clause is invalid due to optional statutory reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19497/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Tekna SRL's cassation appeal against the Rome Court of Appeal's ruling that an arbitration clause was null and void. The lower court declared the clause invalid because it merely referenced Article 32 of the 1994 Law, which established arbitration as optional rather than mandatory, thus failing to univocally demonstrate the parties' intent to derogate from ordinary jurisdiction. The Supreme Court rejected this argument, holding that the specific reference to the optional statutory provision, combined with the clause's literal wording, sufficiently manifested the parties' agreement to arbitrate.

Regesto Legislator

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Art. 829 c.p.c.; Art. 32 l. 109/1994: A reference to a statutory provision establishing arbitration as optional constitutes a valid arbitration clause if the contract's specific wording univocally demonstrates the parties' intent to derogate from ordinary jurisdiction.

Parole chiave

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arbitration clause validity optional arbitration statute derogation from jurisdiction contract interpretation rules cassation appeal dismissal relationem clause univocal party intent validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 829, comma 1 c.p.c.
c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n.2 c.p.c., dell’art. 829, comma 1, c.p.c., in relazione all’asserita «inesistenza» della clausola compromissoria;
Art. 32 l. 109/1994
16544/2015) ha già chiarito che « qualora le parti nell'ambito di un contratto d'appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, l'art. 32 della l.
Art. 1362 c.c.
Art. 36 n. 3 c.p.c.
d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.1362, 1366 e 1367 c.c., sempre sull’asserita «inesistenza» della clausola compromissoria.
Art. 360 n. 2 c.p.c.
d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 n.
art. 808 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. un., 19 maggio 2009, n. 11529
Cass. 812/2016
Cass. n. 81/2017
812/2016; Cass. n. 81/2017; Cass.
Cass. 27764/2018
81/2017; Cass. 27764/2018 ).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18150/2017 R.G. proposto da : TEKNA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI, 2, presso lo studio dell’avvocato DI GIOSA MARIA PIA che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro COMUNE CAPRAIA ISOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 98, presso lo studio dell’avvocato POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARSOTTI LUCIANO; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3445/2017 depositata il23/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3445/2017, pubblicata il 23/5/2017, ha accolto l’impugnazione del Comune di Capraia Isola, nei confronti di Tekna srl, avverso lodo arbitrale non definitivo depositato il 12/5/2010 e lodo arbitrale definitivo depositato il 28/6/2012, dichiarando la nullità dei lodi arbitrali stante la natura facoltativa dell’arbitrato previsto all’art.16 del contratto di appalto stipulato dalle parti il 4/9/2006, secondo cui «Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’art.32 della legge n. 109 del 1994 e dell’art.150 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999», avendo le parti fatto riferimento all’art.32 citato «peraltro non più in vigore dal 1°.7.2006», contemplante la mera facoltà, in contrapposizione all’obbligo preesistente, «che le parti non risultano avere trasformato negozialmente in obbligatorietà, come si evince anche dalla rubrica della clausola che s’intitola “Controversie” e non “Clausola Compromissoria”», non esprimendo così i n maniera univoca la volontà di derogare alla giurisdizione ordinaria, mentre il richiamo all’art.150 DPR n. 554/1999 valeva ad indicare solo la procedura di eventuale nomina degli arbitri.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 26/5/2017, la Tekna srl propone ricorso per cassazione, notificato il 24/7/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti del Comune di Capraia Isola (che resiste con controricorso, notificato il 2/10/2017). La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, ex art.36 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.829, comma 1° c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art.32 l.109/1994, in punto di inesistenza della clausola compromissoria e di inoperatività, nella fattispecie, dell’art.32 citato, non più in vigore dal 1°/7/2006;

b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.829, comma 1, c.p.c., in relazione all’asserita facoltatività della natura dell’arbitrato e all’asserita «inesistenza» della clausola compromissoria;

c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n.2 c.p.c., dell’art. 829, comma 1, c.p.c., in relazione all’asserita «inesistenza» della clausola compromissoria;

d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.1362, 1366 e 1367 c.c., sempre sull’asserita «inesistenza» della clausola compromissoria.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate. Questa Corte (Cass. 16544/2015) ha già chiarito che « qualora le parti nell'ambito di un contratto d'appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, l'art. 32 della l. n. 109 del 1994, in tema di arbitrato), il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l'estensione e i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula, mentre le successive vicende della norma possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi» Orbene, in linea generale, la previsione della devoluzione agli arbitri delle controversie scaturenti dall'interpretazione o dall'esecuzione di un contratto deve avvenire, ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ., tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta «ad substantiam», la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale:

Tale requisito di forma ̀ soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie «per relationem», ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorch́ il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorch́ il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione (Cass., Sez. un., 19 maggio 2009, n. 11529;

Cass. 812/2016; Cass. n. 81/2017; Cass. 27764/2018 ). Nella specie, all’art.16 del contratto di appalto stipulato dalle parti il 4/9/2006, si stabiliva che «Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’art.32 della legge n. 109 del 1994 e dell’art.150 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999», avendo le parti fatto riferimento all’art.32 citato, «peraltro non più in vigore dal 1°.7.2006» secondo quanto affermato dalla Corte di merito.

La clausola in oggetto nel richiamare una disciplina normativa che prevede il ricorso all'arbitrato come mera possibilità (art. 32 : «Tutte le controversie, possono essere deferite ad arbitri») non esprime in maniera univoca la volontàdi derogare alla giurisdizione ordinaria, in quanto il mero richiamo alla disciplina normativa degli artt. 31 bis e 32 della I. n. 109 del 1994 – che pre vedeva la mera possibilità del ricorso al giudizio arbitrale - non è sufficiente per l'affermazione di una determinazione pattizia di una clausola compromissoria.

Atteso il dettato dell'art. 32 I. 109/1994, che rimette l'arbitrato alla volontà delle part i, dunque, il rinvio ad esso ̀ da intendersi quale mera possibilit à di inserire la clausola arbitrale nel contratto di appalto o di stipulare apposito compromesso per singole controversie. In ordine poi alla doglianza circa l’inciso, presente nella motivazione della decisione impugnata, secondo cui l’art.32 non era più in vigore dal 1°/7/2006, la stessa non è conferente, in quanto la Corte d’appello non ha comunque fondato la propria decisione sula non vigenza di tale disposizione.

E l'interpretazione della Corte d'appello ̀ stata concretamente condotta in osservanza delle regole ermeneutiche di cui all'art.1362 c.c., avuto riguardo alla chiara formulazione letterale della clausola.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dov