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Ordinanza — n. 19425/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney specifically referencing the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19425/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney lacked a specific reference to the appealed judgment. The appellant submitted a generic mandate without explicitly identifying the proceedings or the specific decision to be challenged. The court ruled that such defects cannot be cured retroactively, as the law requires a special mandate for cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 125, third comma, cod. proc. civ.; Art. 182, second comma, cod. proc. civ.: A power of attorney for a cassation appeal must specifically reference the judgment to be challenged; generic mandates are invalid and cannot be cured.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissible appeal generic mandate procedural defect credito nel fallimento probabilità di successo del ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 125, third comma, cod. proc. civ.
Art. 182, second comma, cod. proc. civ.
– l’ulteriore conclusione che «i l vigente art. 182, comma secondo, cod.
d.P.R. 115 del 2002
13, comma 1- quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr.
artt. 2495 c.c
; 2 ) violazione, falsa e/o erronea applicazione degli artt. 2495 c.c.
art. 153 c.p
; 4 ) violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 153 c.p.c., ex art.
art. 365 cod. proc. civ
– l’ atto non rispetta le prescrizioni dettate dal l’art. 365 cod. proc. civ., in base al quale «il ricorso ̀ diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità̀, da un avvocato iscritto nell’apposito albo (..) munito di procura speciale»; 4.3.
art. 83 cod. proc. civ
– le stesse Sezioni unite hanno altresì evidenziato c he , qualora dalla procura risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità̀ al giudizio di cassazione , come nel caso in esame, non può nemmeno valorizzarsi il fatto che, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 37434/2022
Cass. Sez. U, 36057/2022
Cass. Sez. U, 36095/2022
Corte cost. n. 13/2022
U, 37434/2022 cit., che richiama anche Corte cost. n. 13/2022); 5.
Cass. 28658/2020
Cass. 28658/2020, 17 377/2020, 27288/2018); 6.
Cass. 17377/2020
Cass. 27288/2018
Sez. U, n. 23535/2019
Sez. U, n. 23535/2019 e n.
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12550/2021 R.G. proposto da : MOSCHILLO SAVERIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO MAURIELLO (MRLGRD72D25L738R)- gerardo.maurielloavvocatiavellinopec.it -ricorrente- contro FALLIMENTO di SAVERIO MOSCHILLO, quale titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA RASCIO (RSCNCL67M09F839N)- nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente- nonchécontro FRIGNANI DANIELA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCLEMENTE BENENTI (BNNGCL45T01F205C) unitamente all'avvocato MARIA ROSARIA BRANCACCIO (BRNMRS58L55L259E) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1223/2021depositata il 30/03/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, l a Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Saverio Moschillo contro la sentenza del tribunale di Avellino che ne aveva dichiarato il fallimento, quale titolare dell’omonima ditta individuale, su ricorso della creditrice Daniela Frignani; 2. – Saverio Moschillo ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi , cui Daniela Frignano e il Fallimento di Saverio Moschillo hanno resistito con separati controricorsi, illustrati da memoria. CONSIDERATO CHE: 3.

– i motivi sono così rubricati: 1 ) omesso esame di un fatto storico prospettato dalle parti e non scrutinato dal giudice del reclamo, ex art. 360, I c., n. 5, c.p.c. ; 2 ) violazione, falsa e/o erronea applicazione degli artt. 2495 c.c. e 10 l.f., ex art. 360, I c., n. 3, c.p.c.; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 14 l.f., ex art. 360, I c., n. 3, c.p.c. ; 4 ) violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 153 c.p.c., ex art. 360, I c., n. 3, c.p.c. ; 5 ) difetto di motivazione in relazione alla corretta applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4.

– va preliminarmente accolta l’eccezione , sollevata in controricorso e ribadita nelle memorie di entrambi gli intimati, di inammissibilità del ricorsoper difetto di valida procura speciale; 4.1. – infatti nella procura allegata al ricorso, priva di data (di cui il Fallimento controricorrente sottolinea la sovrapponibilità a quella rilasciata dallo stesso fallito nella fase di reclamo ex art. 18 legge fall.), Saverio Moschillo conferisce genericamente mandato all’avv. Gerardo Mauriello «a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, compresa la fase esecutiva ed eventuali opposizioni, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge», senza alcun riferimento alla sentenza impugnata né al giudizio di cassazione; 4.2.

– l’ atto non rispetta le prescrizioni dettate dal l’art. 365 cod. proc. civ., in base al quale «il ricorso ̀ diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità̀, da un avvocato iscritto nell’apposito albo (..) munito di procura speciale»; 4.3. – come di recente ribadito dalle S ezioni unite di questa Corte, la norma suddetta pone due prerequisiti : l’iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui al r.d.l. n. 1578/1933 e la specialità della procura, quest’ultima da intendersi nel senso che, per il ricorso in cassazione , l’espressa specificazione di legge delinea « un’area qualificata di specialit à̀ , che renda inequivoca la volontà̀ di colui che rilascia la procura di avere inteso attribuire il mandato, collegato a un contratto d’opera professionale, al proprio avvocato d’impugnare davanti alla Corte di cassazione uno specifico e individuato provvedimento giudiziario», sicché a tale procura non si addicono « formule generiche e, comunque, non puntuali, che evocano la difesa in “ogni stato e grado” o attribuiscono poteri e competenze al patrono del tutto estranei al giudizio di cassazione»; inoltre, «quel che serve indefettibilmente ̀ che risulti indicato il provvedimento avverso il quale si intenda ricorrere, provvedimento che, all’evidenza, deve essere stato pubblicato in epoca anteriore al rilascio della procura», conformemente a quanto stabilito dall’art. 125, terzo comma, cod. proc. civ.(Cass.

Sez. U, 37434/2022); 4.4. – le stesse Sezioni unite hanno altresì evidenziato c he , qualora dalla procura risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità̀ al giudizio di cassazione , come nel caso in esame, non può nemmeno valorizzarsi il fatto che, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997 (che ha equiparato la procura redatta su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, a quella redatta a margine o in calce all’atto stesso), il requisito della specialità è integrato dalla collocazione topografica, con la conseguenza che la procura può considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere (Cass.

Sez. U, 36057/2022, 36095/2022); 4.5. – l’ulteriore conclusione che «i l vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» deriva proprio d a l principio di specialità̀ della procura per il ricorso di cassazione , poiché una sanatoria con effetto ex tuncsarebbe incompatibile con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, richieda all’avvocato «il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione»(Cass.

Sez. U, 37434/2022 cit., che richiama anche Corte cost. n. 13/2022); 5. – il superiore rilievo risulta assorbente e preclude l’esame deimotivi, i quali sarebbero comunque inammissibili ( per difetto di autosufficienza o attinenza al merito ) o manifestamente infondati (in particolare, su cessazione dell’attività e cancellazione d al Registro imprese v. Cass. 28658/2020, 17 377/2020, 27288/2018); 6. –segue la declaratoria di inammissibilità , con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo; 7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr.

Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei due controricorrenti in Euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione delle spese in favore de gli avvocati Benenti Gianclemente e Brancaccio Maria Rosaria , dichiarat i si antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso,