Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, ASL Napoli 1 Centro, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Centro Diagnostico Basile SPA, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1767/2023 R.G. proposto da : ASL NAPOLI 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI (GGLSFN64C10F839N) rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO NARDONE (NRDNTN65E28F839A) -ricorrente- contro CENTRO DIAGNOSTICO BASILE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI, 63, presso lo studio dell’avvocato MATTEO RONGA (RNGMTT79H18H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MUSTO (MSTFBA65H17F839C) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5423/2022 emessa da TRIBUNALE NAPOLIdel 31.5.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,con distrazione in favore del difensore antistatario;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 07/07/2023 Il Co