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Ordinanza — n. 19413/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19413/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19413/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da: AMINERADOUANE – c.f. MNARDN82S15Z330W - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bastia Umbra, alla via dei Tigli, n. 28/D , presso lo studio dell’avvocato Gianni Dionigiche lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro PREFETTURA diBOLZANO – U.T.G. - c.f. 80 004460210 - in persona del Prefetto pro tempore. INTIMATO avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bolzanodei 1 3/14 . 10 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 Radouane Amine , citt adin o marocchino, adiva il Giudice di Pace di Bolzano. Esponeva che il 3.8.2021 gli era stato notificato decreto di espulsione. Chiedevaannullarsi il decreto con cui il Prefetto di Bolzano aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato. 2.Si costituiva il Questore di Bolzano .

Regesto Legislator

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art. 18 d.lgs. n. 150/2011; Ordinanza — n. 19413/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Deduce che ha comprovato mediante l’ “attestato di parentela” rilasciato in data 22.10.2021 dal Regno del Marocco che Habiba Amine, cittadina italiana, con cui vive in San Cataldo, alla via Giosuè Carducci, n. 13, è sua sorella. 7.Il motivo è inammissibile . 8.Evidentemente il motivo di ricor so sollecita questa Corte a riesaminare , alla stregua dell’asserito omesso esame della risultanza probatoria costituita dall’ “attestato di parentela”,un profilo della valutazione “in fatto” operata dal giudice di pace.E tuttavia,per un verso, in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ. (alla cui stregua propriamente il motivo si qualifica: cfr.

Parole chiave

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art. 18 d.lgs. n. 150/2011

Disposizioni normative citate

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art. 18 d.lgs. n. 150/2011
Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 Radouane Amine , citt adin o marocchino, adiva il Giudice di Pace di Bolzano.

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Testo completo

da: AMINERADOUANE – c.f. MNARDN82S15Z330W - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bastia Umbra, alla via dei Tigli, n. 28/D , presso lo studio dell’avvocato Gianni Dionigiche lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro PREFETTURA diBOLZANO – U.T.G. - c.f. 80 004460210 - in persona del Prefetto pro tempore. INTIMATO avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bolzanodei 1 3/14 . 10 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 Radouane Amine , citt adin o marocchino, adiva il Giudice di Pace di Bolzano. Esponeva che il 3.8.2021 gli era stato notificato decreto di espulsione. Chiedevaannullarsi il decreto con cui il Prefetto di Bolzano aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato. 2.Si costituiva il Questore di Bolzano .

3. Con ordinanzadei 13/14.10.2021 il g iudice di p ace rigettava il ricorso. Esponeva, il giudice di p ace , che il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato che Habiba Amine, cittadina italiana, con cui aveva dichiarato di convivere, fosse sua sorella. 4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso Radouane Amine ; ne ha chiesto sulla basedi un unico motivo la cassazione con ogni con seguente statuizione. 5.Il Prefetto della Provincia di Bolzano non s i è costituito . CONSIDERATO CHE 6.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, 2° co., lett. c), del d.lgs. n. 286/1998.

Deduce che ha comprovato mediante l’ “attestato di parentela” rilasciato in data 22.10.2021 dal Regno del Marocco che Habiba Amine, cittadina italiana, con cui vive in San Cataldo, alla via Giosuè Carducci, n. 13, è sua sorella. 7.Il motivo è inammissibile . 8.Evidentemente il motivo di ricor so sollecita questa Corte a riesaminare , alla stregua dell’asserito omesso esame della risultanza probatoria costituita dall’ “attestato di parentela”,un profilo della valutazione “in fatto” operata dal giudice di pace.E tuttavia,per un verso, in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ. (alla cui stregua propriamente il motivo si qualifica: cfr.

Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054 ) , nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte inficia l’impugnato dictum. E tuttavia, per altro verso,l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.

Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) . 9.Il Prefetto di Bolzano non ha svolto difese; nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta. 10.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il1° marzo 2023. Il presidente dottorCarlo De