Decreto — n. 19402/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5057/2021 R.G. proposto da: Dondena Davide, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bosco, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – contro Fallimento R.T.S. s.r.l., in persona del Curatore fallimentare dott.ssa Marta Farina, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Natalina Mairate, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3193/20 della Corte d’Appello di Milano del 03/12/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 19402/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5057/2021 R.G. proposto da: Dondena Davide, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bosco, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – contro Fallimento R.T.S. s.r.l., in persona del Curatore fallimentare dott.ssa Marta Farina, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Natalina Mairate, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3193/20 della Corte d’Appello di Milano del 03/12/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5057/2021 R.G. proposto da: Dondena Davide, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bosco, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – contro Fallimento R.T.S. s.r.l., in persona del Curatore fallimentare dott.ssa Marta Farina, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Natalina Mairate, e domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3193/20 della Corte d’Appello di Milano del 03/12/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 luglio 2023. La