Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19401/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19401/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3789/2019 R.G. proposto da: Singamada s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via XX Settembre n. 3; - ricorrenti – contro Mercogliano Cristina, rappresentata e difesa da sé medesima, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, in Via Giovanni Paisiello n. 12; -controricorrente – avverso il decreto della Corte di Appello Roma del 05/11/2018; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 19401/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 3789/2019 R.G. proposto da: Singamada s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via XX Settembre n. 3; - ricorrenti – contro Mercogliano Cristina, rappresentata e difesa da sé medesima, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, in Via Giovanni Paisiello n. 12; -controricorrente – avverso il decreto della Corte di Appello Roma del 05/11/2018; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese spese di difesa anticipo delle spese abbandono definitivo del procedimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3789/2019 R.G. proposto da: Singamada s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via XX Settembre n. 3; - ricorrenti – contro Mercogliano Cristina, rappresentata e difesa da sé medesima, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, in Via Giovanni Paisiello n. 12; -controricorrente – avverso il decreto della Corte di Appello Roma del 05/11/2018; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 luglio 2023 LaPres