Decreto — n. 19398/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12754/2022 R.G. proposto da: Catalfamo Gaetano Pietro e Massimo Tullio Mondini, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Granzotto e Sabrina Giani, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in Roma, Via Barberini n.47; - ricorrenti – E sul ricorso successivo: Marco Calzavara, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Benintendi e Ilaria Del Carretto di Saluzzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Milena Liuzzi in Roma, via Monte Asolone, n. 8; - ricorrente - contro Hyundai Motor Company Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Alberto Nanni e dall’avvocato Antonio Auricchio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20; -controricorrente – contro Fausto Federici -intimato - avverso la sentenza n.244/22 della corte d’Appello di Torino del 04/03/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 19398/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 12754/2022 R.G. proposto da: Catalfamo Gaetano Pietro e Massimo Tullio Mondini, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Granzotto e Sabrina Giani, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in Roma, Via Barberini n.47; - ricorrenti – E sul ricorso successivo: Marco Calzavara, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Benintendi e Ilaria Del Carretto di Saluzzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Milena Liuzzi in Roma, via Monte Asolone, n. 8; - ricorrente - contro Hyundai Motor Company Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Alberto Nanni e dall’avvocato Antonio Auricchio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20; -controricorrente – contro Fausto Federici -intimato - avverso la sentenza n.244/22 della corte d’Appello di Torino del 04/03/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12754/2022 R.G. proposto da: Catalfamo Gaetano Pietro e Massimo Tullio Mondini, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Granzotto e Sabrina Giani, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in Roma, Via Barberini n.47; - ricorrenti – E sul ricorso successivo: Marco Calzavara, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Benintendi e Ilaria Del Carretto di Saluzzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Milena Liuzzi in Roma, via Monte Asolone, n. 8; - ricorrente - contro Hyundai Motor Company Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato Alberto Nanni e dall’avvocato Antonio Auricchio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20; -controricorrente – contro Fausto Federici -intimato - avverso la sentenza n.244/22 della corte d’Appello di Torino del 04/03/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,