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Decreto — n. 19397/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19397/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19397/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 845/2016 R.G. proposto da: -Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa, nella qualità di cessionaria delle attività e delle passività della Banca di Credito Cooperativo del Belice Soc. Coop. in l.c.a., in persona dal legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosario Di Legami, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -ricorrente – -BCC GESTIONE CREDITI - Società per la Gestione dei Crediti – S.p.A., nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo (cessionario della Banca Don Rizzo), in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Virginia Colli, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Liberta n. 10; - interveniente – contro Curatela del Fallimento Il Faro Soc.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19397/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Coop. a r.l., in persona del curatore avv. Pietro Palminteri, rappresentata e difes a dall’avvocato Antonio Rallo, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Marsala del 07/12/2015; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese abbandono del procedimento ripetibili revoca dell'opposizione spese di difesa
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 845/2016 R.G. proposto da: -Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa, nella qualità di cessionaria delle attività e delle passività della Banca di Credito Cooperativo del Belice Soc. Coop. in l.c.a., in persona dal legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosario Di Legami, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -ricorrente – -BCC GESTIONE CREDITI - Società per la Gestione dei Crediti – S.p.A., nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo (cessionario della Banca Don Rizzo), in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Virginia Colli, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Liberta n. 10; - interveniente – contro Curatela del Fallimento Il Faro Soc.

Coop. a r.l., in persona del curatore avv. Pietro Palminteri, rappresentata e difes a dall’avvocato Antonio Rallo, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Marsala del 07/12/2015; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci gior ni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 lugli