Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19351/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of active standing and improper review of factual balance sheets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19351/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the liquidator's challenge to the bankruptcy declaration against Maglificio Pa-Ten. The appellant argued the creditor lacked standing due to a suspended enforcement title and that the debtor's balance sheets were accurate. The court ruled that judicial standing is sufficient without final enforcement and that the lower court correctly assessed the balance sheets as factually unreliable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 L. Fall. u.c.; Art. 113 c.p.c.: The declaration of bankruptcy on creditor request does not require a definitive judicial determination of the debt's executability, only an incidental verification of standing, while the assessment of balance sheet reliability remains a matter for the trial judge's prudent appreciation.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy declaration creditor standing balance sheet reliability judicial standing inadmissible appeal domanda di fallimento liquidazione ordinaria del fallimento annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 L. Fall. u.c.
113 c.p.c., e art. 6 e 15 L.
Art. 113 c.p.c.
– con il primo motivo , rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 113 c.p.c., e art.
Art. 1 L. Fall.
U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019 ) , che integra un'autonoma delibazionedelle allegazioni e produzioni delle parti, compatibilmente con il carattere sommario del rito (cfr.
Art. 360, nn. 3 c.p.c.
c., in relazione all’art. 360, nn.
d.P.R. 115 del 2002
13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass.
art. 113 c.p
– con il primo motivo , rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 113 c.p.c., e art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, 1521/2013
Cass. 11421/2014
U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019 ) , che integra un'autonoma delibazionedelle allegazioni e produzioni delle parti, compatibilmente con il carattere sommario del rito (cfr.
Cass. 30827/2018
Cass. 17105/2019
Cass. 23494/2020
Cass. 16853/2022
Bankruptcy appeal dismissed because appellate court failed to examine the nullity of the guarantee under antitrust law.
Cass. 5001/2016
Cass. 27689/2018
Cass. 17181/2022
Cassation court dismisses bankruptcy appeal, ruling insolvency assessment is a non-appealable fact review.
Cass. 21188/2021
Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of accounting records and failure to prove solvency.
Cass. 30541/2018
Cass. 25870/2011
Cass. Sez.U, nn. 23535/2019
115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020).
Cass. Sez.U, 4315/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12614/2019 R.G. proposto da : G V FASHION SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PRUDENZANO (PRDLSN63P13H501I) rappresentat a e difes a dall'avvocato ARMANDO FINOCCHIARO (FNCRND70T28C351H) per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro MAGLIFICIO PA-TEN SRL, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , P.ZZA DELLA CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO PITORRI (PTRRST68R25H50MG), rappresentat a e difes a dall'avvocato FILIPPO VANDELLI (VNDFPP72H21F257T) per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO G V FASHION SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZ A della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 570/2019depositata il 12/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto da G V Fashion s.r.l. in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Siracusa che ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso di Maglificio Pa-Ten s.r.l., munita di titolo esecutivo giudiziale (sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo)contestato; 2. – G V Fashion s.r.l. in l iquidazione ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui Maglificio Pa-Ten s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria; il Fallimento G V Fashion s.r.l. in Liquidazione non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE: 2.1. – con il primo motivo , rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 113 c.p.c., e art. 6 e 15 L. Fall. u. c., in relazione all’art. 360, nn.

3. Sul mancato superamento della soglia prevista di € 30.000 ,00 per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’ art.15 L. F all . ultimo comma – C redito contestato – Sulla carenza di legittimazione attiva ai sensi dell’art. 6 L.Fall. (III motivo di reclamo ) », la ricorrente contesta l’affermata legittimazione attiva dell a creditrice istante, Maglificio Pa-Ten s.r.l., in quanto titolare di un credito contestato, portato da sentenza del Tribunale di Modena la cui esecutività era stata sospesa dalla Corte d’appello di Bologna; 2.2. – il secondo mezzo , rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto dell’art. 113 c.p.c., 2702 c.c. e art.1 L. Fall., in relazione all’art. 360, nn.

3. Sulla insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della società “G V Fashion s.r.l. in liquidaz” mancata presenza congiunta dei tre requisiti di fallibilità previsti dall’art. 1 L. Fall., per come dimostrato dai bilanci depositati», si duole della valutazione di inattendibilità dei bilanci depositati dalla debitrice, per la mancata appostazione del debito verso il creditore istante nella voce “ Fondi per rischi ed oneri”, deducendo che la società non avrebbe mai superatoi tre parametri fissati dall’art. 1, comma 2, legge fall.; 3.

– va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata da Maglificio Pa.Ten. s.r.l.,di nullità della procura alle liti rilasciata d a G V Fashionin calce al ricorso: la procura, contenuta in originale nel fascicolo di parte allegato in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, risulta infatti ritualmente conferita al solo avv. Finocchiaro in data 09/04/2019, anterior ment e alla notifica dell’atto, e contiene un espresso riferimento alla sentenza impugnata; la ricorrente ha d’altro canto chiarito in memoria che per mero errore materiale ha notifica to alla contro parte il ricorso con allegato il file contenente la procura alle liti relativa al giudizio di reclamo. 3.1.– i motivi del ricorso sono però inammissibili; 4.

– il primo, al di là della confusa rubrica che lo veicola, impinge nel merito, facendo leva peraltro su un aspetto che la corte d’appello non ha considerato, p oi ché il giudizio di reclamo è stato posto in decisione all’udienza del 6 marzo 2019 e la sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio dell’11 marzo 2019, mentre i l provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo giudiziale azionato dal la credit rice reca la data dell’8 marzo 2019; 4.1.– in ogni caso, per giurisprudenza costante di questa Corte l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudicedel merito, finalizzato solo a verificare la legittimazione dell'istante (Cass.

Sez. U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019 ) , che integra un'autonoma delibazionedelle allegazioni e produzioni delle parti, compatibilmente con il carattere sommario del rito (cfr. Cass.23494/2020, 16853/2022), e che può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come nel caso in cui il credito sia stato già accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, rilevando in quel caso solo “significative anomalie” della pronuncia (Cass. 5001/2016, 27689/2018, 17181/2022); 4.2. – per completezza , va dato atto che in memoria la controricorrente ha allegato la sopravvenuta conferma, da parte della Corte d’Appello di Bologna , del titolo giudiziale la cui provvisoria esecutorietà era stata sospesa; 5.

– anche il secondo motivo è in ammissibile , poiché incide sulla valutazione del materiale istruttorio, riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito; 5.1. – la corte terri toriale ha motivatamente ritenuto inattendibili i bilanci di G V Fashion ( attestanti il mancato raggiungimento delle tre soglie ex art. 1, comma 2, legge fall. ) , sia perché il debito verso l’istante non risultava iscritto fra i conti d’ordine, sia per rilevate incongruenze fra il bilancio 2017 e la situazione patrimoniale al 17 novembre 2018 ; di qui la conclusione, che, in assenza di ulteriore documentazione , pur allegabile dalla debit rice, (Cass. 21188/ 2021, 3054 1/2018, 25870/2011), questa non aveva assolto l’onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a fallimento; 6.

– segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese in favore del la controricorrente , liquidate in dispositivo; 7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .0 00,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del co