Ordinanza — n. 19331/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27198/2018 R.G. proposto da: D’ONGHIA ANGELICA, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caroli (CRLFNC48L26E9861) e unitamente al difensore elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco Denza n. 3 presso l'avv. Angelo Martucci (Studio CFS Legal) -ricorrente- contro AGEA in persona del legale rapp resentan te pro tempore , rappresentata e difes a dall' Avvocatura Generale dello Stato (80224030587) presso cui ex lege domicilia alla via dei Portoghesi, 12 in Roma -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1121/2018 depositata il 20.2.2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti FATTI DI CAUSA 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 329 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 19331/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza del 20.2.2018, con atto notificato il 16.9.2018, ha proposto ricorso per cassazione Angelica D’ O nghia, nei confronti di AGEA, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 26.9.2018 ha proposto controricorso AGEA, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell’avversaria impugnazione. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denunci a falsa applicazione dell’art . 329 c.p.c.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27198/2018 R.G. proposto da: D’ONGHIA ANGELICA, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caroli (CRLFNC48L26E9861) e unitamente al difensore elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco Denza n. 3 presso l'avv. Angelo Martucci (Studio CFS Legal) -ricorrente- contro AGEA in persona del legale rapp resentan te pro tempore , rappresentata e difes a dall' Avvocatura Generale dello Stato (80224030587) presso cui ex lege domicilia alla via dei Portoghesi, 12 in Roma -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1121/2018 depositata il 20.2.2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti FATTI DI CAUSA 1.
La ditta individuale D’Onghia Angelica ha citato la AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dinanzi al Tribunale di Roma, sostenendo chel’AGEA aveva erogato in suo favore un aiuto inferiore e non corrispondente ai criteri di determinazione di cui al Reg. CEn. 1682/20034. Nello specifico, secondo l’attrice,la AGEA avrebbe dovuto erogare a suo favore la somma complessiva di € 132 .740,22, pari a € 22.123.37 per 6 anni, mentre aveva complessivamente erogato soltanto la somma di € 36.452.83, restando così debitrice della differenza pari a € 96.287.39.
Il T ribunale di Roma ha condannato l’ AGEA a corrispondere all’attrice la somma di € 96.287,39, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, oltre alle spese di giudizio.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’AGEAcon atto notificato in data 23.9.2013. La Corte di appello di Roma con sentenza 20.2.2018 ha accolto il gravame. La Corte di appello, in particolare , ha affermato che la Ditta D’Onghia, che aveva iniziato l’attività nel 2005, poteva accedere solo al fondo di riserva ai sensi dell’art.42 del Regolamento CE 1782/2003; che per la Ditta D’Onghia non risultava rispettato il coefficiente di densità previsto dalla Circolare AGEA ACIU 2005.238 del 4.5.2005, pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro; che di conseguenza i titoli originariamente assegnati (108) erano stati correttamente decurtati in quanto la superfice calcolata dalla AGEA poteva essere solo quella destinata a seminativo, così dovendosi ridurre i titoli originariamente assegnati sulla base della iniziale istruttoria operata sulla domanda presentata.
3. Avverso la predetta sentenza del 20.2.2018, con atto notificato il 16.9.2018, ha proposto ricorso per cassazione Angelica D’ O nghia, nei confronti di AGEA, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 26.9.2018 ha proposto controricorso AGEA, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell’avversaria impugnazione. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denunci a falsa applicazione dell’art . 329 c.p.c.
Secondo la ricorrente , la Corte di appello di Roma doveva dichiarare inammissibile l’appello dell’AGEA in quanto l’appellante, a seguito di istruttoria, aveva spontaneamente provveduto al pagamento delle somme a cui era stata condannata dalla sentenza del Tribunale senza accompagnare tale pagamento con una espressa e formale riserva di gravame, dimostrando così acquiescenza tacita alla sentenza. Più in particolare, la ricorrente insiste sulla mancata formulazione da parte di AGEA di alcuna riserva all’atto del pagamento e sottolinea che la controparte aveva dichiarato di aver proceduto a una istruttoria sulla sentenza, così mostrando di averla ben studiata concludendo per la sua accettazione.
5. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto. (Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014;
Sez. L, n. 14368 del 25.6.2014; Sez. 2, n. 9075 del 18.4.2014). Analogamente l 'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte già soccombente in grado d'appello e che abbia ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (Sez. 3, n. 18187 del 28.8.2007;
Sez.3, n. 13429 del 1 . 6 . 2010 ; Sez. U, n. 10112 del 1 3. 10 . 19 9 3 ; Sez. L, n. 14368 del 25.6.2014;Sez. 2, n. 9075 del 18. 4. 2014 ). Indizio di accettazione della sentenza non può esser ritratto dalla mera affermazione di AGEA di aver previamente proceduto a una «istruttoria» relativa alla sentenza di primo grado, che altro non significa che AGEA aveva provveduto ad eseguire i debiti calcoli di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado per capitale, interessi, rivalutazione e spese.
6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. CEE 1782/03, nonché dei Regolamenti attuativi La ricorrente sostiene nel corso degli anni le dimensioni dell a sua azienda non erano mutate e sulla base di quelle dimensioni la AGEA aveva riconosciuto i titoli per i contributi; aggiunge inoltre che gli aiuti comunitari devono essere erogati anche per i terreni destinati al pascolo in quanto gli aiuti sono destinati a tutte le superfici agricole dell’azienda che non siano destinati a culture forestali o ad usi non agricoli.
7. Il motivo è inammissibile per difetto di perti nenza e specificità, dal momento che, recriminando del tutto genericamente sulla violazione di legge o sulla incongruità del mancato riconoscimento dei contributi per i terreni destinati a pascolo, la ricorrente non affronta e anzi del tutto ignora la ra tio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, secondo la quale la Ditta D’Onghia, quale nuova allevatrice, poteva aver accesso solo alla riserva nazionale e soprattutto la sua azienda non soddisfaceva il coefficiente di densità richiesto di 1,8 UBA per ettaro, verificato alla luce dei dati incrociati mediante il SIGC. La predetta ratio non è punto aggredita dal motivo che non enuncia le ragioni per cui la regola adottata dalla Corte capitolina non avrebbe dovuto essere applicata, né tantomeno per cui non sussisterebbero i presupposti di fatto per la sua applicazione.
8. Il ricorso pertanto deve essere complessivamente rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 5.600,00per compensi, oltre le spese prenotate a debito come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma