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Ordinanza — n. 19281/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of interest due to unnotified withdrawal of claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19281/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's act of withdrawal was never formally notified to the opposing party. Although the appellant attempted to abandon the claim, the lack of proper notification meant the withdrawal was merely a manifestation of will rather than a legally effective termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appellant lost their standing to continue the case, ordering them to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 18 legge fall.: A withdrawal of appeal that is not formally notified to the opposing party lacks the requisite legal effect to extinguish the proceedings, resulting in a subsequent loss of interest and inadmissibility of the claim.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility formal notification bankruptcy proceedings procedural defect legal costs declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Considerato che: l’atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte costituita né su di esso risulta apposto il visto di cui all’art. 390 cod.
Art. 18 legge fall.
Rilevato che: Cristina Marchesi ha impugnato con ricorso per regolamento di competenza, nella qualità di liquidatore, la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. da essa proposto contro la sentenza del Tribunale di Monza dichiarativa del fallimento di Abxye s.r.l.
art. 390 cod. proc. civ
Considerato che: l’atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte costituita né su di esso risulta apposto il visto di cui all’art. 390 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18854/2022 R.G. proposto da: MARCHESI CRISTINA, elettivamente domiciliata in MILANO via Andrea Appiani, presso lo studio dell’avvocato BENVENUTO GIANFRANCO (BNVGFR57C26D612V) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ABXYE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato SCETTI ROBERTO (SCTRRT68E18H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALLABIO UMBERTO (BLLMRT65D08I625I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2104/2022 depositata il 15/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto dr. Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: Cristina Marchesi ha impugnato con ricorso per regolamento di competenza, nella qualità di liquidatore, la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. da essa proposto contro la sentenza del Tribunale di Monza dichiarativa del fallimento di Abxye s.r.l. in liquidazione, pronunciando anche sulla questione di competenza; il Fallimento ha replicato con controricorso e memoria; inprossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che: l’atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte costituita né su di esso risulta apposto il visto di cui all’art. 390 cod. proc. civ.; l’atto va dunque semplicemente considerato come manifestazione di volontà; ciò costituisce ragione sopravvenuta di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; le spese debbono essere in ogni caso liquidate alla controparte, che è stata costretta a difendersi in questa sede; non opera invece l’istituto del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Deciso in Rom