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Decreto — n. 19192/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19192/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19192/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4242/2023 R.G. proposto da : KURUKULASOORIYA FERNANDO YVONNE SUSARI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARI GUALTIERO (GNNGTR55B26B686D) -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO n. cronol. 1/2023 pronunciato dal GIUDICE DI PACE di NOVARA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 15.05.2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19192/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : KURUKULASOORIYA FERNANDO YVONNE SUSARI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARI GUALTIERO (GNNGTR55B26B686D) -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO n. cronol. 1/2023 pronunciato dal GIUDICE DI PACE di NOVARA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 15.05.2023;

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio onorari legali dispensa dal versamento delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1/2023 pronunciato dal GIUDICE DI PACE di NOVARA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4242/2023 R.G. proposto da : KURUKULASOORIYA FERNANDO YVONNE SUSARI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARI GUALTIERO (GNNGTR55B26B686D) -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO n. cronol. 1/2023 pronunciato dal GIUDICE DI PACE di NOVARA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 15.05.2023;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. C