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Ordinanza — n. 19187/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for attacking fact-finding and usurability of interest rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19187/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiffs' attempt to challenge the lower court's fact-finding and the calculation of interest rates. The court held that the nullity of usurious interest clauses is a matter of law reviewable at any stage, but the specific factual evaluation regarding interest rates was already thoroughly examined in the first instance. Consequently, the appeal was dismissed because it improperly sought to re-evaluate the merits of the decision rather than raising a purely legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.; While the nullity of usurious interest clauses is a legal issue reviewable at any stage, an appeal attacking the factual evaluation of interest rates constitutes an inadmissible attack on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal usury interest rates fact-finding review legal vs factual issues decreto ingiuntivo opposizione al precetto esecutivo caso di garanzia bancaria divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R.
art. 112 c.p
art. 1375 c.c
art. 365 c.p
141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 1367 c.c
art. 159 c.p
e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21080 del 28/10/2005
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016
anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016).
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Testo completo

Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoR.G. n. 1243/2018 promossoda R.I.K.A. s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , Aquilino Ignazio (in proprio e nella qualità di erede di Aquilino Domenico), Di Miceli Gaetana, Aquilino Salvatore e Aquilino Gioacchino(gli ultimi due nella qualità di eredi di Aquilino Domenico) , elettivamente domiciliati in Roma, via Plinio 7, presso lo studio dell’avv. Giorgia Virgilio, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Tirinnocchiin virtù di procura speciale a margine del ricorso; ricorrenti contro BNP PARIBAS S.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, società con sede legale in Francia, che agisce per il tramite della propria succursale italiana e per essa, quale mandataria con rappresentanza, BUSINESS PARTNER ITALIA s.c.p.a., in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via di Val Gardena 3, presso lo studio dell’avv.

Lucio De Angelis , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazziin virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrente proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1029/2017, pubblicata il 27/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/05/2023dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1029/2017, pubblicata il 27/05/2017, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’ impugnazione propost a da R.I.K.A. s.r.l., Aquilino Ignazio (in proprio e nella qualità di erede di Aquilino Domenico), Di Miceli Gaetana, Aquilino Salvatore e Aquilino Gioacchino (gli ultimi due nella qualità di eredi di Aquilino Domenico) contro la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43 / 200 5 , con il quale il medesimo Tribunale aveva ingiunto a R.I.K.A. s.r.l. , in qualità di debitore principale, e agli altri opponenti, in qualità di fideiussori, il pagamento della somma di € 544.000,00,quali importi a debito, relativi al conto corrente n. 4444 eal conto speciale n. 280382 della R.I.K.A. s.r.l. , oltre interessi e spese.

In particolare, secondo il Tribunale, all’esito delle prove orali e della CTU -disposta al fine di accertare l’applicazione di interessi anatocistici e usurari e la violazione della normale diligenza da parte della banca nella revoca degli affidamenti –in nessuno dei due conti la banca aveva applicato interessi superiori al tasso soglia e, una volta esclusa la capitalizzazione degli interessi passivisino al 30/06/2000, il saldo che risultava a debito del correntista era addirittura superiore all’importo richiesto in sede monitoria. Inoltre, sempre secondo il Tribunale, non era provato nessun danno cagionato dalla banca per i l tracollo finanziario subito dalla società , stante la datata esposizione debitoria di quest’ultima e dei suoi garanti (p. 2 della sentenza della Corte d’appello).

La Corte di merito ha ritenuto non fondato il primo motivo di appello, che censurava la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva fatto proprie, tra le diverse soluzioni ipotizzate dal CTU , quella che prevedeva l’applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale ( oltre alle commission i di massimo scoperto senza alcuna capitalizzazione e all a capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità semplice sino al 30/06/2000 e trimestrale da tale data in avanti).Secondo il giudice del gravame, infatti, erano stati correttamente applicati gli interessi convenzionali, non essedo stati applicati interessi usurai, e nessuna censura specifica sul punto era stata mossa dagli appellanti,che genericamente avevano ritenuto che il giudice di primo grado avesse errato nell’applicare le tabelle del CTU, senza però indicarne specificatamente i motivi e le doglianze e senza muovere delle puntuali critiche alla consulenzamotivatamente recepita dal Tribunale (p. 3-4 della sentenza della Corte d’appello).

La Corte d’appello ha poi rilevato che nessuna censura aveva attinto la decisione di primo grado nella parte in cui la capitalizzazione erastata c alcolata in maniera semplice s i no al 30/06/2000 e da questa datain condizioni di reciprocità, aggiungendo che le critiche riguardanti le commission i di massimo scoperto non erano specifiche e che comunque il calcolo era esente da censure (p. 4 della sentenza della Corte d’appello). La stessa Cortedi merito ha respinto il secondo motivo di appello, con il quale era stato censurato il rigetto della domanda risarcitoria , fondata sul danno asseritamente cagionato dalla revoca degli affidamenti, evidenziando che le condizioni contrattuali consentivano tale revoca e il recesso della banca in ogni momentoe che il Tribunale avevarilevato, con motivazione esente da censure , che l’esposizione debitoria degli appellanti era pari a € 556.861,39, tale da giustificare il recesso della banca(p. 5 della sentenza della Corte d’appello) .

È stato, infine, disatteso anche il terzo motivo di appello, relativo alla cessione di credito operata dalla società debitrice in favore della banca, ritenuto generico e non indirizzato a d alcuna parte della decisione impugnata(p. 5 della sentenza della Corte d’appello). Avverso detta sentenza, gli origin ari opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i . L’intimatasi è difesa con controricorso . Parte ricorrente ha depositato memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 101, comma 3, c.p.c. e all’art. 112 c.p.c.

In particolare, i ricorrenti hanno prospettato la nullità della sentenza, per avere il giudice d’appello deciso aliud pro alio ( senza corrispondenza tra chiesto e pronunciato), aggiungendo in oltre l’intervenuta violazione del principio del contraddittorio, perché né in primo né in secondo grado avevano mai dedotto l’usurarietà degli interessi applicati, su cui si era dilungata anche la decisione impugnata, ma solo l’applicazione di interessi anatocistici, sicché il rilievo ufficioso di un ulteriore tema suscettibile di essere trattato avrebbe potuto essere affrontato solo a seguito dell’instaurazione del contraddittorio sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), c.p.c. in relazione all’art. 1375 c.c., e in particolare l’omessa valutazione del comportamento di B.N.L., la violazione del principio di buona fede e l’omesso esame di fatti fondamentali per la decisione, perché il giudice di appello, invece di limitarsi ad affermare che la banca aveva per contratto il diritto di revocare gli affidamenti e di recedere dal rapporto, avrebbe dovuto considerare che, come dedotto dai ricorrenti nei gradi di merito, la banca non poteva mutare repentinamente la sua politica aziendale, non supportando più la realizzazione dell’opera per la quale erano stati concessi gli affidamenti, tenuto conto che se avesse conservato il rapporto avrebbe consentito all’impresa di terminare i lavori e di conseguire la terza rata del finanziamento pubblico, con la quale avrebbe potuto estinguere il proprio debito e avviare la pr o duzione rispettando i tempi stabiliti.

2. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione contiene una procura alle liti, apposta a margine della prima pagina dell’atto, che non contiene alcuna indicazione in ordine allo specifico mezzo di impugnazione proposto,anche se menziona il conferimento di « ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di propor re il ricorso ed eventuale controricorso, ricorso incidentale, depositare memorie, transigere e conciliare la vertenzapiù ampie facoltà di difesa, comprese quelle di transigere e conciliare, rinunziare agli atti del giudizio ed accettare le rinunzie, proporre appello, ricorso per cassazione ed eventuale giudizio di esecuzione, anche con rinunzia agli atti esecutivi».

La procuradeve comunque ritenersi valida, tenuto conto che, come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (S ez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022), a seguito della riforma dell'art.83 c.p.c.,disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore a margine o in calce al ricorso, come pure su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione, anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, dovendosi comunque tenere presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. 3.Nell’esaminare il primo motivo di ricorso, deve subito rilevarsi che, sebbene i ricorrenti abbiano dedotto la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,e non del n.

4) dello stesso articolo, è a tale vizio che occorre fare riferimento, tenuto conto dell’esplicito riferimento alla nullità della sentenza conseguente alla violazione di una norma che regola il processo. Com’è noto,infatti, l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato ( Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017). 4.Il motivo è comunque inammissibile. 4.1.In primo luogo, si deve rilevare che i ricorrenti dimostrano di non aver colto la ratio della decisione impugnata nella parte in cui affermano che la decisione ha riguardato l’usurarietà o meno degli interessi applicatiai rapporti di conto corrente invece che l’applicazione di interessi anatocistici.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince con chiarezza che il riferimento alla disciplina di cui alla l. n. 108 del 1996, in materia di interessi usurari, erafinalizzato ad escludere l’applicazione di interessi diversi da quelli convenzionali, posto che la soluzione proposta dagli appellanti prevedeva l’applicazione del tasso legale(p. 3 della sentenza della Corte d’appello). La questione relativa all’anatocismoè invece stata affrontata in un altro capo della sentenza, ove il giudice del gravame ha rilevato «che non risulta essere oggetto di censura che la capitalizzazione operata dalla banca è stata effettuata in maniera semplice sino al 30.6.2000 ed in condizioni di reciprocità dal 30.6.2000» (p. 4 della sentenza della Corte d’appello).

Le ragioni poste a fondamento di tale soluzione – che , peraltro, dalla stessa sentenza impugnata risulta essere quella proposta dagli stessi appellanti (sia pure computando gli interessi al tasso legale e non a quello convenzionale: p. 3 della sentenza della Corte d’appello) – non risultano essere specificamente contes tate in questa sede e quindi non possono essere esaminate. 3.2. In secondo luogo, occorre precisare che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario o la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, tenuto conto che in tale giudizio, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, la deduzione della predetta nullità, rilevabile anche d'ufficio, non integra gli estremi di un'eccezione in senso stretto, ma costituisce una mera difesa, inidonea a condizionare i poteri decisori del giudice, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio, potendo essere contrastata dalla controparte con la memoria di replica (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21080 del 28/10/2005; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016). 4.3.

Deve, infine, considerarsi che dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, confermate dalla sentenza impugnata e dalle difese della controricorrente, si evince con chiarezza che la questione della usurarietà degli interessi è stata affrontata già in primo grado, tanto che è stata oggetto di indagine peritale e di statuizione del giudice di primo grado, sicché, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, deve ritenersi tempestivamente instaurato il contraddittorio sul punto. 5.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Le censure richiamano il disposto dell’art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), c.p.c., ma si sostanziano in una critica della valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cui i ricorrenti hanno contrapposto la loro, così attingendo inammissibilmente al merito della decisione. 6.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7.Le spese di lite seguono la soccombenza. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 11.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello