Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19178/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows transport credit deduction against Ilva, overturning lower court's rejection due to missing documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19178/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed Cotral's appeal against the Milan Tribunal's refusal to grant a transport credit deduction against Ilva. While the court rejected arguments regarding procedural nullities and the lack of defense terms, it found the lower court's substantive decision flawed due to insufficient documentation proving the transport served the specific 'hot steel' production cycle. Consequently, the court annulled the contested decree and remanded the case to the Tribunal of Milan for a new decision on the deduction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 comma 1-ter d.l. 347/2003; Art. 8 d.l. 91/2017: The deduction for transport credits is granted only if the transport directly ensures the functionality of Ilva's strategic production plants, regardless of the specific facility or production phase, provided the link between the transport and the strategic production context is proven.

Parole chiave

Generato dall'IA
transport credit deduction Ilva bankruptcy proceedings procedural nullity strategic production link remand to lower court bankruptcy opposition deduction of claims obbligo di prestazione anticipata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 comma 1-ter del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004
123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l.
Art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017
99, c.10, l.f., per aver il Tribunale adottato una motivazione erronea, travisando il testo dell’art. 8, c.1bis, dl n.
Art. 99 l.f.
Il terzo motivo lamenta la nullità del procedimento per violazione dell’art. 99 l.f.
Art. 2740 c.c.
Art. 99 comma 11 l.fall.
Il terzo motivo lamenta la nullità del procedimento per violazione dell’art. 99 l.f.
art. 2740 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 12116/16
99, comma 11, l.fall., è puramente eventuale e facoltativa, non disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare (Cass., n. 12116/16).
Cass., n. 21151/22
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PAOLA VELLA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7270/2020proposto da: COTRAL- Società consortile trasporti Laerte - , in persona del legale rappres., elett.te domic. presso l’avv. Giuseppe Carlucci , dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- ILVA s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso il decreto n. 90/2020 del Tribu nale di Milano, pubblicato il 9.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023dal Cons. rel., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE la Cotral –Società consortile trasporti Laerte- proponeva opposizione allo stato passivo dell’Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva ammesso al passivo, in chirografo, la minor somma di euro 249.606,87 quale credito per trasporti in data anteriore al 21.1.15, escludendo la prededuzione, da intendersi limitata ai crediti funzionali a garantire la continuità dei soli impianti produttivi essenziali e non dell’intero complesso aziendale. Con decreto del 9.1.2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione, osservando che: la ricorrente non aveva depositato gli atti del procedimento d’insinuazione al passivoe i documenti a corredo, ed aveva dedotto genericamente di aver effettuato le prestazioni di trasporto, senza specificarle.

La Cotral ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. Non si è costituito il commissario giudiziale. RITENUTOCHE Il primo motivo deduce nullità del procedimento per non aver il giudice delegato concesso il termine a difesa per controdedurre sulla questione inerente alla prededuzione. Il secondo motivo la nullità del procedimento e del decreto, per violazione degli artt. 93, 99, 100, c.3, 111bis, c.1, l.f., 112 c.p.c., avendo il Tribunale deciso senza tener conto del parere favorevole dei commissari circa l’ammissione del credito in prededuzione.

Il terzo motivo lamenta la nullità del procedimento per violazione dell’art. 99 l.f. per aver il Tribunale deciso la causa senza discuterla innanzi a sé, essendo invece stata discussa innanzi al giudice relatore al quale era stata delegata la trattazione in mancanza della necessità di svolgere attività istruttoria. Il quarto motivo assume la nullità del procedimento per violazione degli artt. 3, c.1, dl n. 347/03, 8, c.1bis, dl n. 91/17 (conv. nella l. n. 263/17), per non aver il Tribunale riconosciuto la prededuzione.Il quinto motivo denunzia la nullità del procedimento per violazione dell’art. 99, c.10, l.f., per aver il Tribunale adottato una motivazione erronea, travisando il testo dell’art. 8, c.1bis, dl n. 91/97, che basa la prededuzione esclusivamente sull’essenzialità dell’autotrasporto per la funzionalità degli impianti produttivi dello stabilimento di Taranto.

Il primo motivo è infondato. Invero, ai sensi dell'art. 99 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007), nella trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, che può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall., è puramente eventuale e facoltativa, non disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare (Cass., n. 12116/16).

Ne consegue che il Tribunale non aveva nessun obbligo di concedere il richiesto termine a difesa alla luce delle caratteristiche de formalizzate del procedimento ex art. 98 l.f., come affermato nel decreto impugnato. Il secondo motivo è infondato. In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass., n. 16554/15; 19734/17; n. 12973/18).

Pertanto, nel caso concreto, è irrilevante che il giudice delegato abbia escluso la prededuzione senza tener conto del parere favorevole espresso dal commissario. Il terzo motivo è parimenti infondato. Ai sensi dell'art. 99 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifiche di cui ald.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione -possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall., puramente eventuale e facoltativa -non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare (Cass., n. 12116/16).

Nella specie, dunque, il Tribunale ha correttamente deciso l’opposizione, essendo stata la causa trattata e discussa innanzi al giudice relatore. Quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione per la mancata produzione della documentazione relativa al credito azionato, per omessa prova che il trasporto effettuato a favore dell’Ilva s.p.a. avesse riguardato il c.d. ciclo del primo acciaio.Ora, premesso che il provvedimento impugnato ha ammesso al passivo la somma richiesta di euro 1.407.474,61 in chirografo, l’opposizione deve intendersi circoscritta al riconoscimento della prededuzione.

Al riguardo, l’art.3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'Ilva, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e lasituazione produttiva dell'Ilva in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (Cass., n.21151 /22).

Nel caso concreto, infatti, oggetto del credito fatto valere, documentato e verificato dal giudice delegato,è il trasposto di prodotti finiti presso uno stabilimento Ilva; ne consegue l’infondatezza dell’argomentazione del Tribunale che aveva escluso la prededuzione in quanto d alla documentazione prodottanon si desumeva la prova della destinazione del materiale fornito alla cd. area a caldo. Per quanto esposto, in accoglimento del quarto e quinto motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e quinto motivo del ricorso, rigettati gli altri, cassail decreto impugnato e rinvia