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Ordinanza — n. 19172/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper defendant notification and jurisdictional error in expulsion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19172/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against the wrong authority and served at the wrong location. The appellant, a foreign national, challenged an expulsion order but notified the Ministry of the Interior instead of the Prefecture of Potenza, which issued the decree. The court ruled that such appeals must be directed solely at the authority that issued the contested administrative act and served at that specific office.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 comma 7 D.Lgs 286/98: Appeals against expulsion decrees must be filed against the issuing authority and served at its office; filing against the Ministry of the Interior is inadmissible.

Parole chiave

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expulsion appeal improper defendant service of process administrative jurisdiction foreign national rights ritiro dell'istanza giudiziaria allontanamento malgrado rischio di persecuzione riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Violazione dell’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5, cpc.
Art. 13 comma 7 D.Lgs n. 286/98
3 cpc in relazione all’art. 13 Comma 7 Dlgs n.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Violazione dell’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5, cpc.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R.
Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. per essere il procedimento esente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 settembre 2022, n. 27555
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25992/2021 R.G. proposto da : IHAMU VICTOR, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso d a ll’avvocato PETRUCCI AMERIGA MARIA (PTRMGM65R59A519C) per procura in atti -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI POTENZA -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE POTENZA n. 159/2021 depositata il06/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE IHAMU Victor ricorre per sette mezzi, con atto che nell’intestazione indica quale controparte, oltre al Ministero dell’interno, anche la Prefettura di Potenza, ma che è notificato al solo Ministero, contro il provvedimento del 6 luglio del 2021 con cui il Giudice di pace di Potenza ha respinto il suo ricorso avverso decreto di espulsione e relativo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L’amministrazione intimata non spiega difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso contiene i seguenti motivi.

1. Violazione dell’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5, cpc.

2. Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc in relazione all’art. 13 Comma 7 Dlgs n. 286/98 – omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente.

3. Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 3, 7, 8 e 10 bis della L. 241/90 4. Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 in relazione all’art. 13, terzo comma, TU immigrazione - omessa motivazione del decreto di esplusione –nullità del decreto di esplusione.

5. Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 - Inespellibilità del ricorrente per violazione del bene costituzionalmente garantito della salute in ragione dell’emergenza covid19 6. Inesistenza e/o nullità dell’ordine del questore – violazione dell’art. 360 cpc, n. 3 7. Omessa motivazione dell’ordine del questore in ordine alle ragioni per le quali non è stato possibile l’accompagnamento alla frontiera o il trattenimento in un centro di permanenza temporanea –violazione dell’art. 360 cpc, n. 3 RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso come in questo caso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 21 settembre 2022, n. 27555). Nulla per le spese. Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. per essere il procedimento esente.

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