Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19159/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove service of the petition via registered mail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19159/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to attach the receipt of the registered mail containing the petition. Although the lower court had ruled on the underlying loan dispute, the procedural requirement for proving service was not met. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits of the substantive claims regarding the oral loan contract.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 149 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the petitioner fails to produce the receipt of the registered mail containing the petition, as this document is legally required solely to prove the perfection of the notification procedure and the establishment of the adversarial process.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility service of process registered mail proof of notification procedure adversarial process establishment procedural defect dismissal opposizione tardiva rimborso del debito restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 149 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 59 disp. att. c.p
Il Tribunale respingeva il gravame decidendo che: -l’eccezione della costituzione tardiva della Bruno non poteva essere accolta perché la costituzione non poteva essere considerata tale ai sensi dell’art. 59 disp. att. c.p.c.
artt. 59 disp. att. c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 disp. att. c.p.c, 171 e 320c.p.c., conseguente nullità della sentenza e del procedimento.
artt. 347 c.p
Violazione e falsa applicazione degli artt. 347 c.p.c.
art. 320 c.p
1736/1933 ed art. 320 c.p.c.
artt. 246 c.p
4.Violazione e falsa applicazione degli artt. 246 c.p.c,1813 ss.
art. 1343 c.c
art. 149 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., n. 627/2008
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cataldo Bruno, rappresentato e difeso da ll’ Avv. Giancarlo Perfetti , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Salvatore Gagliardo, in Roma, via Giuseppe Antonio Guattani, 15 -ricorrente- Contro Bruno Silvia; –intimata – avverso la sentenza n. 2399/2017 non notificata del Tribunale di Taranto. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 .3 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA La sig.ra Silvia Bruno otteneva d.i. dal Giudice di pace di Taranto per la complessiva somma di € 3.637 ,00 nei confronti del fratello Cataldo, quale sua creditrice in forza di un contratto di mutuo orale.

Il sig. Bruno emetteva un assegno del medesimo importo intestato, Oggetto: assegno però, alla sorella Giuseppina Bruno affinchè lo girasse alla sorella mutuante. Il sig. Bruno spiegava opposizione al d.i. che con sentenza n. 2051/2014 veniva rigettata. In tale giudizio la sorella Silvia restava contumace alla prima udienza, anche se alla sua conclusione (avvenuta alle 9,50) depositava alle ore 10,15 la sua comparsa di costituzione con le relative istanze probatorie che venivano ammesse. L’opponente proponeva gravame lamentando che la parte opposta era decaduta dalla presentazione delle istanze istruttorie e che il giudice aveva erroneamente accolto le richieste istruttorie i cui esiti erano stati posti alla base della sua decisione di rigetto.

Contestava, inoltre , che fosse stata dichiarata la non necessità del deposito dell’originale dell’assegno emesso dall’opponente e l’affermata credibilità dei testi escussi. Il Tribunale respingeva il gravame decidendo che: -l’eccezione della costituzione tardiva della Bruno non poteva essere accolta perché la costituzione non poteva essere considerata tale ai sensi dell’art. 59 disp. att. c.p.c. poiché non era decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza. Era, infatti , presumibile che l’udienza non fosse iniziata prima delle 9,15 come consuetudine del Giudice e quindi esercitando il potere previsto dall’art. 177, comma 2, c.p.c. ha correttamente revocato la contumacia ed ammesse le richieste istruttorie.

In ogni caso l’udienza di mero rinvio ai fini delle preclusioni e delle decadenze nei giudizi del Giudice di Pace non può essere considerata una prima udienza effettiva -conseguentemente l’opposta non era decaduta dalla possibilità di produrre in giudizio l’assegno in originale e comunque tale onere non è previsto quando l’azione cartolare sia prescritta; -l’eccezione relativa alla impossibilità di escutere i testi era rigettata poiché gli stessi non erano potenziali parti in causa come interventori; -era stata raggiunta adeguata prova sull’esistenza del mutuo stipulato oralmente tra l’opponente e l’opposta dalle prove testimoniali -diversamente l’opponente non aveva fornito elementi probatori sull’avvenuto rimborso della somma mutuata.

Cataldo Bruno ha presentato ricorso per cassazione con cinque motivied anche memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 disp. att. c.p.c, 171 e 320c.p.c., conseguente nullità della sentenza e del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 347 c.p.c. e 2697 c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce che il Giudice di Pace avrebbe atteso il decorso di un’ora dall’inizio dell’udienza prima di dichiarare la contumacia della mutuante poiché sarebbe noto che il Giudice di Pace in questione inizierebbe l’udienza semprealle 8,30- 9, nonostante che il verbale dell’udienza in questione non rechi l’orario di inizio. 2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 disp. att. c.p.c, 167, 171, 316 e 320 c.p.c., conseguente nullità della sentenza e del procedimento.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che in le istanze istruttorie potessero essere ammesse anche nella prima udienza di trattazione 3.Violazione e falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, r.d. n. 1736/1933 ed art. 320 c.p.c. Il deposito dell’assegno sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 320 c.p.c. perché avvenuto dopo la prima udienza di comparizione e trattazione. 4.Violazione e falsa applicazione degli artt. 246 c.p.c,1813 ss. e 2697 c.c.; artt. 163 e 183 c.p.c.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.L’intimata non avrebbe fornito la prova dell’avvenuta stipuladel contratto e della consegna della somma mutuata, poiché gli elementi probatori erano stati acquisiti da testi inattendibili che comunque non avevano fornito prove sugli aspetti relativi alla stipula e alla consegna della somma mutuata.

5. Violazione degli artt. 1 e 2 l.a. e dell’art. 1343 c.c. omesso rilevamento di eccezione di nullità rilevabile d’ufficio e conseguente omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure e del Giudice d’Appello in ordine alla nullità del titolo azionato rilevabile d’ufficio. L’assegno depositato sarebbe nullo perché rilasciato in bianco o postdatato e, comunque , emesso a garanzia del rimborso della somma mutuata e come taleil patto di emissione sarebbe contrario a norme imperative degli artt. 1 e 2 l.a.e all’art. 1343 c.c. 5.1È preliminare prendere atto che a gli atti non risulta l’A.R. della raccomandata di notifica a mezzo posta del ricorso; né l’A.R.

è stato prodotto con la memoria, pur depositata dalla parte ricorrente. Il ricorso è, pertanto, l’inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. (Cass.,S.U., n. 627/2008 e successive conformi).

6. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile s enza necessità di pronuncia in ordine all e spese di questo giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com