Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, Consorzio Luna, explicitly renounced the lawsuit, which the court validated as meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further judicial action was necessary, and the case was formally closed without any ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further judicial determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27024/2021 R.G. proposto da: Consorzio Luna Società Cooperativa Sociale (già Consorzio Confini Società Cooperativa Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Della Corte e Luca Ruggiero, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Maria Cesarina De Angelis in Roma, Via dei Gracchi n. 128; - ricorrente – contro Società di Cooperative Sociali Consorzio Sol.Co. Napoli – Consorzio di Cooperative Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati Roberto Ràpalo e Luciano Corda, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2492/21 della Corte di Appello di Napoli del 30/06/2021;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai di fensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 luglio 2023.