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Ordinanza — n. 19083/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant without opposition from the defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19083/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on March 2, 2023. The appellant, Giuseppina De Maio, had previously sought to annul a corporate resolution excluding her from a limited liability company due to debt, but the withdrawal occurred after the defendants filed a counter-appeal. Since the withdrawal was ritual and accepted by the opposing parties, no further proceedings or costs were ordered.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: Upon formal withdrawal of a cassation appeal accepted by the opposing party, the judgment is declared extinguished without disposition on costs.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal corporate exclusion limited liability company extinguishment of proceedings opposizione al precetto esecutivo eccezione di compensazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23709/2019R.G. proposto da De Maio Giuseppina, rappresentata e difes a da gli avv. Giuseppe Andreottae Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale Vaticano, 48 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro Ceramica De Maio Francesco s.r.l. e Ceramica Vietri Antico s.r.l., in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , Cassetta Vincenza e De Maio Giovanni, tutti rappresentat i e difes i da ll’ avv. Filippo Castaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Isaia Sales, sito in Roma, piazza Regina Margherita, 27 -controricorrent i , ricorrenti in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 6000 /201 8 , depositata il 24 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella cameradi consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: società - esclusione del socio - rinuncia - Giuseppina De Maio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 24 dicembre 2018, di reiezione del suo appello per la riforma dell a sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di annullamento della delibera dell’assemblea dei soci della Ceramica De Maio Francesco s.r.l. con cui era stata disposta la sua esclusione dalla compagine sociale per morosità limitatamente alla quota corrispondente alla somma di euro 139.104,00e assunti i conseguenziali provvedimenti e di condanna dei convenuti Ceramica De Maio Francesco s.r.l., Ceramica Vietri Antico s.r.l., Vincenza Cassetta , Adelaide De Maio e Giovanni De Maio al risarcimento deidanni; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resistono con unico controricorso la Ceramica De Maio Francesco s.r.l., la Ceramica Vietri Antico s.r.l., Vincenza Cassetta e Giovanni De Maio, i quali propongono ricorso incidentale; -avverso tale ricorso incidentale Giuseppina De Maio non spiega alcuna difesa - in data 2 marzo 2023 le parti depositano atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, seguito dalla relativa dichiarazione di accettazione;

CONSIDERATO CHE: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti; -non ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, per cui non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(cfr.

Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Cortedichiara il giudizio estinto