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Decreto — n. 19081/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 19081/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Mori Veniero, voluntarily withdrew the case, while the appellee, Maffezzoni Irene, accepted this withdrawal without objection. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary as the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; the withdrawal of an appeal by the appellant, when accepted by the appellee, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further adjudication.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code acceptance of withdrawal dismissal by decree condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18489/2022 R.G. proposto da: Mori Veniero, rappresentato e difesod all’avvocato Marchetto Maria Elena, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – contro Maffezzoni Irene, rappresentata e difes a da gli avvocati Daniele Manca Bitti e Fabio Boem, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via L. Lanciani n.1; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 07/06/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 luglio 2023. LaPr