Italian Court dismisses appeal as inadmissible for raising new issues and requesting factual re-examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's legal costs. The lower court had rejected claims regarding share participation percentages in a company, citing the unchallenged 2009 capital reduction resolution and the validity of the tax expert's valuation. The Court ruled that the appellants' arguments constituted new issues not examined in prior proceedings and sought a re-examination of factual determinations regarding capital calculation, which violates procedural principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 2473 c.c.: Appeals are inadmissible if they raise new issues not examined in prior proceedings or request a re-examination of factual determinations made by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7647/2019proposto da: CORSINI LORENZO, in proprio e quale legale rappres. p.t. della RESDUEMILA s.r.l.; CAPACCIOLI SANDRA; entrambi elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’avv . Francesco Macario, rappres. e difesi dall’avv. Ivo Mario Ruggeri, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- PORTA SAN FREDIANO s.r.l,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Marco Selvaggi dal quale è rappres. e difesa, unitamente all’avv. Gherardo Soresina,con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1824/2018, d ella Corte d’appello di Firenze , depositata l’1/8/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Cons. rel., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con sentenza emessa nel 2017 il Tribunale di Firenze respinse le domande proposte da Lorenzo Corsini, in proprio e quale legale rappres. della Resduemila s.r.l., e Sandra Capaccioli, nei confronti della Porta S. Frediano s.r.l., aventi ad oggetto la determinazione e liquidazione delle rispettive quote di partecipazione nella Antico Setificio Fiorentino s.r.l., per l’8,422% (poi denominata Porta S. Frediano), osservando che: la domanda degli attori, relativa all’accertamento della quota di partecipazione al capitale della Porta S. Frediano s.r.l., come riformulata in sede di precisazione delle conclusioni, era inammissibile perché nuova; era stata dimostrata correttamente la consistenza di tale quota, pari al 6,6176% attribuita all’atto di recesso degli attori, considerando che la delibera assembleare del 30.6.09 (relativa a riduzione del capitale) non era stata impugnata, mentre successivamente non vi erano stati aumenti o riduzioni del capitale modificativi della partecipazione sociale; era irrilevante, al riguardo, il verbale dell’assemblea del 17.6.2013; la c.t.u. espletata aveva quantificato il valore del patrimonio netto della società, all’epoca del reces so degli attori, in euro 2.750.000,00 che aveva disattesola perizia di parte.
Con sentenza dell’1.8.18, la Corte territoriale respinse l’appello, osservando che: l’appellante aveva genericamente impugnato il dato afferente alla delibera del 30.6.09 dalla quale emergeva la trasformazione in s.r.l., la riduzione del capitale, il nuovo capitale e l’attribuzione ai soci di quote in misura proporzionale al valore delle partecipazioni originarie nella percentuale stimata del 6,671% in luogo di quello oggetto della domanda degli attori (per cui risultava anche superata la questione della mutatio libelli); non era fondata la critica alla c.t.u.in quanto l’accertamento fiscale prodotto dal Corsini era stato ribaltato in sede d’impugnazione tributaria, avendo la Commissione provinciale determinato un minor valore dell’azienda; parimenti infondata era la doglianza riguardante le rettifiche extracontabili effettuate dal c.t.u. (circa le imposte calcolate), mentre la stima dei beni immobili non era stata contestata e, al riguardo, nessun valore confessorio presentava la difesa di parte convenuta circa valori superiori (in relazione alla c.t.p.) Lorenzo Corsini, nella qu alità, e Sandra Capaccioli ricorrono in cassazione con sei motivi.
La Porta S Frediano s.r.l. resiste con controricorso. RITENUTO CHE 1)Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 2421 c.c. per aver la Corte d’appello erroneamente determinato il capitale sociale al 30.6.09 (data della delibera di trasformazione in s.r.l.) senza tener conto della relativa riduzione di cui al verbale d’assemblea in pari data. Il motivo èinammissibile in quanto generico e privo di specifica critica della sentenza impugnata. Al riguardo, la Corte d’appello aveva già evidenziato che gli appellanti, attuali ricorrenti, non avevano censurato specificamente il dato, peraltro mai impugnato, derivante dalla delibera assembleare del 30.6.09 recante la riduzione del capitale sociale e la trasformazione della Porta S. Frediano in s.r.l. 2)Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2421 c.c., per aver la Corte d’appelloritenuto la prevalenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’amministratore della societàsulle risultanze del libro dei soci nel ricostruire il capitale sociale e la percentuale di partecipazione dei soci.3)Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2377 c.c., per non aver la Corte territoriale tenuto conto della mancata impugnazione della delibera del 30.6.09 di riduzione delle perdite.
Ilsecondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto la Corte territoriale ha chiaramente argomentato che dalla delibera del 30.6.09 era emersa la trasformazionedella società per cui è causa in s.r.l., il nuovo capitale e l’attribuzione ai soci di quote in misura proporzionale alvalore delle partecipazioni originarie nella percentuale stimata del 6,671%. Inoltre, la questione afferente alla dichiarazione dell’amministratore è nuo va, non emergendo dalle sentenze di merito; né risulta soddisfatto il requisito dell’autosufficienza al riguardo. 4)Il quarto motivo denunzia una violazione di leg ge che sarebbe consistita nel fatto che la Corte d’appello, pur ritenendo superata la questione della mutatio libelliinerente all’indicazione della percentuale di partecipazione al capitale rispetto alla domanda introduttiva, avrebbeerrato nella determinazione dell’effett iva quota di capitale a seguito del recesso intervenuto successivamente alla delibera di riduzione del capitale.
Il motivo è inammissibile poiché tende parimenti al riesame dei fatti relativi alla determinazione della quota di capitale; peraltro, il riferimento alla dichiarazione di recesso introduce una questione nuova. 5)Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello, attraverso la c.t.u., stimato il valore degli immobili, nell’ambito della valutazione del capitale sociale, in maniera inferiore a quanto stabilito nella stessa c.t.p., e ciò nonostante la mancata contestazione della parte convenuta. Il motivo è inammissibile avendo la Corte d’appelloevidenziato sia la mancata censura della stima immobiliare del c.t.u., sia la mancata adesione della società convenuta alla stima contenuta n ella c . t . p . di parte attrice. 6)Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 2473 c.c., per aver la Corte d’appello determinato il capitale sociale sulla base della c . t . u . che, però, aveva erroneamente effettuato la stima aziendale rettificando il patrimonio netto della società per accertati carichi fiscali dovuti a plusvalenze, in quanto tale stima non rientrava nell’incarico conferito al c.t.u., avente ad oggetto la stima del valore di mercato dell’azienda.
Il motivoè inammissibile in quanto la Corte di merito ha correttamente deciso sulla base della c.t.u.relativa alla determinazione del patrimonio sociale attraverso la stima delle varie componenti del patrimonio sociale; ne consegue che la doglianza riguardante l’ asserita discordanza tra il valore contabile dei beni e quello di mercato, mira dunque al riesame dei fatti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i l ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d