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Ordinanza — n. 19060/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite appeal reasons under CPC Art. 366.3.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19060/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to explicitly list the grounds of the second-instance judgment as required by law. The lower court had ruled in favor of the Carli sisters regarding postal bond interest rates, but the cassation request omitted the specific arguments from the appellate decision. Consequently, the court applied the mandatory rule that a cassation appeal must identify the internal res judicata scope to prevent conflicting interpretations.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 3°, c.p.c.; Art. 366 n. 3, c.p.c.: A cassation appeal against a first-instance judgment is inadmissible if it fails to expressly and analytically cite the grounds of the appeal or the reasoning of the second-instance order, as this is essential to define the internal res judicata.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility internal res judicata scope CPC Article 366.3 omission of appeal grounds second instance reasoning validità della notifica postale chèque postale compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 3°, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3°, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art.
Art. 366 n. 3, c.p.c.
348-bisc.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 n.
Art. 348-bis, c.p.c.
La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 1/4/2019, ha dichiarato, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto da Poste Italiane s.p.a..
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 348 ter c.p
La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 1/4/2019, ha dichiarato, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto da Poste Italiane s.p.a..
art. 348-bis c.p
La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 1/4/2019, ha dichiarato, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto da Poste Italiane s.p.a..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26936 del 2016
1, CC del 1° giugno 202 3 senso, Cass. n. 26936 del 2016;
Cass. n. 10722 del 2014
Cass. n. 10722 del 2014; Cass.n.
Cass. n. 2784 del 2015
Cass. n. 27703 del 2020
2784 del 2015; più di recente, Cass. n. 27703 del 2020).
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18500-2019 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato STEFANO ASTORRI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CARLI MARINA e CARLI MARIA GRAZIA, rappresentatee difese dagli AvvocatiTHOMAS BUCCELLATO e FRANCESCO GIORDANO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 600/2018 del TRIBUNALE DI VERONA , depositata l’8/3/2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 1/6/2023dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Poste Italiane s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo che lo stesso T ribunale aveva emesso il 7/4/2017 su istanza di Marina Carli e Maria Grazia Carli, ha condannato la società opponente al pagamento in Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 favore di queste ultime della somma di €. 2.951,47, per ciò che riguarda il buono postale n. 21 serie P/O del 28/6/1986,e di €. 3.449,47, per ciò che riguarda il buono postale n. 66 serie Q/P del 29/11/1986, oltre interessi. 1.2.

Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che nei buoni postali fruttiferi, che sono documenti di legittimazione e non titoli di credito, la corresponsione degli interessi dev’essere effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, pur se il relativo regime sia stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti, salvo che sia intervenuto un provvedimento ministeriale che, dopo l’emissione del titolo, abbia determinatouna legittima variazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori, ha ritenuto che, nel caso in esame, il decreto ministerialedel 13/6/1986 aveva determinato : - relativamente al buono n. 194 serie P/O, sottoscritto il 17/1/1986, e cioè in epoca precedente al decreto, una legittima variazione dei diritti spettanti alle beneficiarie, sicché, rispetto ad esso, la pretesa azionata in via monitoria, risultavainfondata; - relativamente ai buoni n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986e n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986, invece, alcuna fonte aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie ad ottenere i rendimenti indicati sugli stessi sicché, rispetto a tali buoni, la pretesa azionata risultava fondata, “ dovendo es cludersi in tal caso che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti possa far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 1.3.

Il Tribunale, pertanto, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore delle opposte dei differenziali tra i rendimenti cartolari del buon o n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986 e del buono n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986 e quanto già percepito dalle beneficiarie, pari, rispettivamente, a €. 2.951,47 e a €. 3.449,47, oltre interessi. 1.4. La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 1/4/2019, ha dichiarato, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto da Poste Italiane s.p.a.. 2.1.

La Poste Italiane s.p.a. , con ricorso notificato il 7/6/2019, ha chiesto, per due motivi , la cassazione della sentenzadel Tribunale. 2.2. Marina Carli e Maria Grazia Carlihanno resistito con controricorso. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13/6/1986, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T ribunale ha accolto la domanda proposta dalle beneficiarie relativamente al buono n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986 sul rilievo che il decreto ministeriale del 13/6/1986, essendo precedente alla sottoscrizione del buono, non aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie a ottenere i rendimenti indicati sullo stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che il citato d.m., pur se adottato prima della sottoscrizione del buono, ha prodotto i suoi effetti, con decorrenza dall’1/7/1986, sui buoni appartenenti a tutte le serie emesse precedentemente all’1/1/1987, compresi i buoni della serie P, cui appartiene il buono in questione, emessi tra l’1/1/1986 al 30/6/1986, al Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 quale, pertanto, sono stati legittimamente applicati i tassi di interessefissati per i buoni della serie Q, istituita con il predetto d.m.. 3.2.

Con il secondo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13/6/1986, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda proposta dalle beneficiarie relativamente al buono n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986 sul rilievo che il decreto ministeriale del 13/6/1986, essendo precedente alla sottoscrizione del buono, non aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie a ottenere i rendimenti indicati sullo stesso, senza, tuttavia, considerare che il predetto buono appartiene alla serie Q/P, che è stata istituit a proprio dal d.m. 13/6/1986, e che, di conseguenza, non poteva che essere sottoscritto dopo il d.m. di sua istituzione e, dunque, liquidato, secondo i tassi indicatinelle tabelle ad esso allegate, come tutti i buoni della serie Q/P, in forza del timbro apposto da Poste sul retro del buono conformemente all’art. 5 del d.m. in questione. 4.1.

Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3°, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bisc.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c.,è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tal Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 senso, Cass. n. 26936 del 2016;

Cass. n. 10722 del 2014; Cass.n. 2784 del 2015; più di recente, Cass. n. 27703 del 2020). In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante appello continua ad esigere la puntuale indicazione dei motivi di gravame, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (Cass. n. 26936 del 2016, in motiv.). 4.2. Nel caso in esame, invece, il ricorso non contiene gli indispensabili completi riferimenti ai motivi e alle argomentazioni dell’atto di appello: di esso, sull’abbrivio di quanto deciso in precedenti analoghi, va, quindi, dichiarata l’inammissibilità.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna laricorrente a rimborsare alle controricorrent i le spese di lite, che liquida in €. 1.800,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors