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Ordinanza — n. 19022/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for legitimate occupation indemnity despite prior expropriation settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19022/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's ruling that the plaintiff waived all claims via a settlement agreement. While the court acknowledged the general principle that such settlements cover only expropriation compensation, it distinguished the specific case where the settlement did not explicitly mention the separate legitimate occupation indemnity. Consequently, the court held that the plaintiff retained the right to claim this specific statutory payment, ordering the cassation of the lower judgment and remittal to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363, 1364 c.c.; Art. 50 l. 2359/1865: A 'bonary concordation' agreement regarding expropriation compensation does not implicitly waive the separate statutory right to legitimate occupation indemnity unless explicitly stated, as it cannot cover future or undetermined situations.

Parole chiave

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expropriation compensation legitimate occupation indemnity settlement agreement scope waiver of claims statutory rights preservation fondo espropriato indennità d'espatrio retrocessione di beni espropriati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1364 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 50 l. 2359/1865
la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 l. 2359/1865 in relazione all’art.
art. 1965 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 24785 del 5/12/2016
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18338/2017 R.G. proposto da : CICCARELLI DOMENICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OLIVERIO LUIGI; -ricorrente- contro CONSORZIO QUARTO POZZUOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato SAVINI LUCA rappresentato e difeso dagli avvocati ATTANASIO ASSUNTA, CERULLI FRANCESCO, CIMADOMO BRUNO; -controricorrente- avverso SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4325/2016 depositata il06/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Ciccarelli Domenico, proprietario di un fondo sito nel Comune di Giugliano in Campania, convenne in giudizio il Consorzio Quarto Pozzuoli in persona del legale rappresentante in qualità di concessionario del Commissario Straordinario del Governo davanti al Tribunale di Napoli per ivi sentir accertare il diritto a percepire l’indennità di occupazione legittima in seguito ad esproprio del suo fondo ai sensi della legge 219/81.

Il Tribunale di Napoli accolse la domanda e quantificò l’indennità di occupazione legittima nell’importo di € 34.525,23. A seguito di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Napoli quest’ultima riformò la sentenza di primo grado e, diversamente dal primo giudice, ritenne che in forza di accordi transattivi il Ciccarelli aveva rinunciato ad ogni pretesa avendo percepito una indennità di esproprio concordata. Con atto notificato il 18 luglio 2017, il signor Ciccarelli Domenico propose ricorso innanzi a questa Ecc.ma Corte per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4325/16 emessa in data 6 dicembre 2016, con due motivi.

Il Consorzio Quarto Pozzuoli, in persona del legale rappresentante, in qualità di concessionario del Commissario Straordinario del Governo resiste, con controricorso ritualmente notificato e memoria, all’impugnativa, di cui chiede il rigetto, siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Ciccarelli Domenico lamenta:

1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di appello che aveva ritenuto che il verbale di concordamento delle indennità sottoscritto dal sig. Ciccarelli e la rinuncia ivi contenuta avessero natura transattiva e si riferissero anche all’indennità di occupazione legittima, sebbene tale interpretazione fosse smentita da un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e, comunque, dal rilievo che: I) in nessuno di tali documenti si rinveniva alcun cenno alla indennità di occupazione;

II) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio –recante la rinuncia in controversia - non costituiva un atto negoziale; III) all’atto di concordamento non poteva essere attribuita valenza transattiva, in quanto in materia di espropriazione per pubblica utilità, non erano ipotizzabili transazioni aventi ad oggetto le indennità spettanti alla ditta espropriata, in quanto predeterminate per legge e non avendo il consorzio alcun potere di fare concessioni ex art. 1965 c.c. ed attesa, comunque, la nullità di eventuali rinunce in mancanza di una specifica indicazione dei diritti che ne formano oggetto;

IV) non era vero che il privato una volta corrisposto l’intero valore dell’immobile sottoposto ad esproprio, a null’altro avesse diritto; V) erroneamente la Corte di Appello aveva affermato la contestualità tra presa di possesso e concordamento bonario dell’indennità.

2) la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 l. 2359/1865 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che, avendo il Ciccarelli percepito anticipatamente, a seguito della immissione in possesso del fondo, l’indennità di esproprio concordata, lo stesso avesse perduto la proprietà del bene assoggettato ad esproprio, sebbene, a mente della predetta disposizione normativa, fosse pacifico che il trasferimento della proprietà dei beni assoggettati ad espropriazione si verifichi solo per effetto del decreto di esproprio, spettando, per il periodo intermedio, di occupazione legittima, la relativa indennità.

I motivi di ricorso sono fondati e la richiesta di liquidazione della indennità di occupazione legittima è fondata. Infatti è vero che risulta precluso, in sede di legittimità, sindacare l’interpretazione del contratto operata dal Giudice di merito, potendo il vaglio di legittimità investire esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma non certo il risultato del processo interpretativo. Tuttavia questa Corte si è pronunciata sulla questione centrale di questo giudizio e con sentenza 24785 del 5/12/2 0 16 ha chiarito che:

“ L'atto definitivo cosiddetto di "concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso.” In considerazione di quanto sopra il ricorso va accoltoe la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimit