Court allows deduction for transporters if their services ensure overall plant functionality, not just specific steel cycles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Milan Tribunal's rejection of a transport company's claim for priority deduction from Ilva's bankruptcy estate. While the lower court dismissed the claim because the transport involved finished goods rather than raw materials, the appellate court ruled that the law requires only a functional link to the strategic steel production, regardless of the specific plant or production phase. Consequently, the decision was annulled and the case remanded for a new ruling based on the broader interpretation of essential plant functionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, c. 1ter, d.l. n. 347/2003, conv. l. n. 39/2004; Art. 8, c. 1bis, d.l. n. 91/2017, conv. l. n. 123/2017: Creditors of transport companies are entitled to priority deduction if their services ensure the functionality of the strategic steel plant, irrespective of the specific production stage or facility involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Consigliere ORDINANZA sul ricorso 31272/2019proposto da: WINKLER MATTIA s.p.a.,in persona del legale rappres., elett.te domic. presso l’avv. Vincenzo Cellamare, rappres. e difesodall’avv. Massimo Campailla, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- ILVA s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 8067/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023dal Cons. rel., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE La Mattia Winkler s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo dell’Ilva s.p.a. in Amministrazione straordinaria, avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva ammesso al passivo, in chirografo, la somma di euro 848.872,83, quale credito pertrasporti in data anteriore al 21.1.16, escludendo la prededuzione, da intendersi limitata ai crediti funzionali a garantire la continuità dei soli impianti produttivi essenziali e non dell’intero complesso aziendale. Con decreto del 10.9.2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione, osservando che: la ricorrente non aveva nulla allegato circa la sua qualifica di fornitrice di prodotti o servizi essenziali in favore dell’Ilva, avendo solo fatto riferimento al trasporto di merci dell’Ilva su tratte internazionali, senza indicare la tipologia del trasporto e la rilevanza delle prestazioni rispetto al processo produttivo dell’Ilva stessa; dagli atti si desumeva che il credito fatto valere riguardava esclusivamente il trasporto di prodotti finiti dagli stabilimenti italiani all’estero; pertanto, le prestazioni oggetto di causa non s’inserivano nel processo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento di Taranto, in quanto prestazioni di autotrasporto pacificamente svolte presso altri stabilimenti dell’Ilva; che tale convincimento traevaorigine dall’art. 8, c.1bis, dl 20.6.17, n.91- convertito con modifiche nel la l. n. 123/17 - contenente l’interpretazione autentica dell’art. 3, c. 1ter , del dl n. 347/03, nel sensoche nella categoria dei crediti prededucibili, ex art. 111 l.f., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva.
La Winkler s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Non si è costituito il commissario della procedura concorsuale. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, c.1bis, dl n. 91/17, convertito nella l. n. 123/17, e 3, c.1ter, dl n. 347/03,convertito nella l. n. 39/2004 per essersi il Tribunale discostato dalla no rma d’interpretazione autentica - di cui al predetto art. 8 - nonché dall’interpretazione letterale e logica della stessa, poiché, da un lato, non aveva tenuto conto che tra le ipotesi di prededucibilità rientrassero anche i crediti dei trasportatori che avevano contribuito alla funzionalità degli impianti produttivi e, dall’altro, aveva ricondotto il concetto di “impianto essenziale” a quello del solo ciclo produttivo dell’acciaio.
Il secondo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver il Tribunale posto a fondamento della decisione un fatto non contestato dai commissari liquidatori dell’Ilva s.p.a., in ordine all’essenzialità della prestazione oggetto di causa per la continuità dell’attività dell’Ilva. Il primo motivo è fondato, Invero, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'Ilva s.p.a., e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'Ilva in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (Cass., n.21151 /22).
Nel caso concreto, oggetto del credito fatto valere, documentato e verificato dal Tribunale, è il trasposto di prodotti finiti presso uno stabilimento Ilva; ne consegue l’erroneità dell’argomentazione del Tribunale secondo cui, dalla documentazione prodotta , si desumeva che la prestazione effettuata dalla ricorrente non s’inseriva in alcun modo nel processo produttivo dell’acciaio; ma ciò che rileva ai fini del riconoscimento della prededuzione, per quanto esposto,è la fornitura di materiale allo stabilimento Ilva per le attività produttive relative.
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente, afferendo alla questione del riconoscimento della prededuzione. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in diversa composizi