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Ordinanza — n. 18994/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against AGEA recovery of overpaid olive oil aid due to procedural and temporal bar issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18994/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by a farmer against AGEA's recovery of overpaid olive oil subsidies. The farmer argued procedural nullities regarding his absence at a hearing and claimed the recovery violated regulations applicable only to the livestock sector or was barred by the principle of legitimate reliance. The court dismissed these claims, ruling that the farmer's arguments introduced abstract legal contests without addressing the specific procedural history or that the relevant regulations were inapplicable due to the timing of the recovery action.

Regesto Legislator

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Art. 348 c.p.c.; Art. 59 disp. att. c.p.c.; The absence of an appellant at a hearing does not render a judgment null if the case was properly decided in their absence, and abstract challenges to the calculation criteria of administrative recoveries are inadmissible without prior procedural history.

Parole chiave

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administrative recovery olive oil subsidies procedural nullity legitimate reliance Cassazione appeal AGEA recovery temporal applicability fondo europeo agricolo di garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 348 c.p.c.
Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui la norma contenuta nell’art. 348, comma 1, c.p.c.
Art. 59 disp. att. c.p.c.
Regolamento n. 796/2004
Regolamento n. 2419/2001
Ordinanza Corte di cassazione n. 6387 del 2017
artt. 348 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 348 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di cassazione n. 6387 del 2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12099/2020 R.G. proposto da : LA BARBERA GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ANTONINO (PLLNNN49R20I536C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGEA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIBIA, 55, presso lo studio dell’avvocato RUSCIO FRANCESCO (RSCFNC75D04M208C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17942/2019 depositata il23/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Roma (d’ora in avanti GdP) ha rigettato la domanda di La Barbera Gioacchino, produttore agricolo, per la condanna dell’AGEA al pagamento della somma ancora dovutagli di € 94,86, per aiuto alla produzione olearia per la campagna 2003- 2004, essendogli stati corrisposti € 703,66 anziché € 802,52. L’AGEA aveva infatti disposto il recupero delle somme erogate per le campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000, a seguito della decisione della Commissione europea in data 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n. L112, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all’aiuto comunitario per ciascun produttore per le predette campagne olearie.

Il gravame di La Barbera è stato rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2019, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistiti dall’AGEA con controricorso e ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 348 c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c., per non avere il Tribunale comunicato alla parte appellante La Barbera, non presente all’udienza del 10 luglio 2019, il rinvio della causa all’udienza del 12 settembre 2019 per precisazione delle conclusioni e per avere erroneamente affermato che il rinvio era stato disposto su richiesta delle parti, sebbene l’appellante non fosse presente, essendo presente solo l’AGEA.

Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui la norma contenuta nell’art. 348, comma 1, c.p.c. (la quale dispone che, in caso di mancata costituzione o di mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza, la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all’appellante) è diretta unicamente a garantire l’interesse di quest’ultimo ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce all’appellante il diritto di impedire, non comparendo, ladecisione del gravame nel merito o anche solo in rito.

Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenutain decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall’art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame (Cass. 3920/2001 , 2973/1996, 1814/1995). Il secondo motivo denuncia infondatamente la violazione dei Regolamenti C E E n. 2955/1995 (art. 3, co. 3), n. 796/2004 (art. 73, co. 5.2) e n. 2419/2001 (art. 49, co. 5.2) e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata rigettato l’eccezione (riproposta in appello) di prescrizione quadriennale del credito di AGEA per il recupero degli aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura, negando rilevanza alla buona fede del produttore nella percezione dell’aiuto.

Il motivo è infondato. Ed infatti, il Regolamento CEE n. 2988/1995 (art. 3, co.

3) consente a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate, e per l’ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell’azione di ripetizione dell’indebito nel termine di dieci anni, ai sensi dell’art.2946 c.c., cui resta estraneo il disposto dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all’indebita percezione degli aiuti (cfr.

Cass. 23058/2022, 24040/2019). Il motivo è infondato anche nella part e in cui fa valere il termine di quattro anni in considerazione della buona fede del beneficiario, ai sensi dell’art. 73, co. 5.2, del Regolamento n. 796/2004 che è disposizione, tuttavia, applicabile ratione temporis solo “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2005” (analoga considerazione vale per le analoghe disposizioni di cui all’art. 49, commi 4 e 5, del Regolamento n. 2419 del 2001, applicab ili “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2002”), riferendosi il recupero contestato, nella specie, alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000.

Il terzo e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, denunciano violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata affermato la doverosità e legittimità dell’azione di recupero da parte di AGEA, in assenza di una preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi del recupero effettuato, e in contrasto con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6387 del 2017, secondo la quale il recupero da parte di AGEA dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporzionale «pro quota» di tutti gli aiuti corrisposti poiché, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all’autorità europea al momento della fissazione dell’aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo.

Entrambi i motivi sono inammissibili laddove introducono in questa sede una astratta contestazione del criterio di calcolo degli importi recuperati da AGEA, senza precisare se, quando e in che termini la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, risolvendosi nella generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito a proposito delle modalità di effettuazione delle ritenute a carico del produttore. Sono infondati nella parte in cui denunciano astrattamente violazioni nel procedimento di recupero, erroneamente tratte dalle norme relative alla diversa fattispecie delle sanzioni amministrative per indebita percezione degli aiuti.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata statuito la inapplicabilità del Regolamenton. 796/2004 (applicabile, secondo il Tribunale, solo al settore zootecnico) e per avere escluso la violazione del legittimo affidamento del produttore incolpevole per il recupero delle somme erogate da AGEA. Ilricorrente sostiene che non è a lui imputabile una «percezione indebita di aiuti comunitari», avendo percepito quanto gli era dovuto, e che non era ipotizzabile un recupero nei suoi confronti, essendo il recupero determinato dalla necessità di AGEA di fare fronte a un ammanco determinato da un proprio errore nella erogazione dell’aiuto nei confronti della Unione Europea, pari alla differenza tra la somma preventivamente indicata (per difetto) da AGEA agli organismi comunitari in sede di determinazione della produzione effettiva e quella riconosciuta ai produttori a chiusura delle annate olivicole).

Il motivo in esame è inammissibile, essendo i Regolamenti n. 796/2004 e n. 2419/2001 (prevedenti la buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo quattro anni dalla percezione degli aiuti) inapplicabili ratione temporis , come si è detto in risposta al secondo motivo, restando assorbita la questione della loro applicabilità ratione materiae. In conclusione, il ricorso principale è rigettato; quello incidentale condizionato è assorbito. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 720,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a t