Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18989/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses office-initiated jurisdiction regulation based on value criteria instead of mandatory subject or territorial grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18989/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Tribunal of Rome's office-initiated jurisdiction regulation inadmissible. The Tribunal had claimed jurisdiction over a loan dispute based on the total contract value rather than the specific claim amount, while the Peace Court had previously declined jurisdiction for value reasons. The court ruled that Article 45 of the Civil Procedure Code requires a finding of mandatory subject or territorial incompetence to trigger an office-initiated jurisdiction regulation, which was absent here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 45 cod. proc. civ.; The office-initiated jurisdiction regulation under Article 45 of the Civil Procedure Code is inadmissible when the referring judge bases its claim solely on value criteria rather than mandatory subject or territorial incompetence.

Parole chiave

Generato dall'IA
office-initiated jurisdiction regulation civil procedure code article 45 jurisdiction by value criteria mandatory subject matter incompetence mandatory territorial incompetence jurisdiction regulation inadmissibility Tribunal of Rome competence restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: - l’art. 45 cod.
Art. 10 cod. proc. civ.
art. 10 cod. proc. civ
art. 45 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: - l’art. 45 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29 marzo 2023, n. 8891
Cass. 29 marzo 2023, n. 8891, resa in relazione ad analogo conflitto sollevato dal medesimo giudice; Cass.
Cass. 23 luglio 2010, n. 17454
8891, resa in relazione ad analogo conflitto sollevato dal medesimo giudice; Cass. 23 luglio 2010, n. 17454; Cass.
Cass. 25 febbraio 2005, n. 4077
17454; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4077); - è stato, sul punto, autorevolmente osservato che la disposizione di cui all’art.
Cass. Sez. Un. 18 gennaio 2018, n. 1202
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 21788/2022 sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 15 settembre 2022 (R.G. n. 30118/2022)nel procedimento vertente tra: Pinna Sere ne lla Lucia, da una parte,e la IBL Banca s.p.a., dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 settembre 2022, ha promosso d’ufficio regolamento di competenza nel giudizio instaurato da Serenella Lucia Pinna nei confronti della IBL B anca s.p.a., evidenziando che: lo stesso aveva a oggetto la condanna dell’istituto di credito alla restituzione della somma di euro 1.788,32 indebitamente trattenuta quale costo per l’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento; il Giudice di pace, originariamente adito, aveva declinato la sua competenza per valore, ritenendo che a tale fine dovesse farsi riferimento all’importo complessivo del contratto di finanziamento dedotto in giudizio (pari ad euro 28.200,00); tale Oggetto: conflitto di competenza decisione non era corretta in quanto ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., doveva aversi riguardo esclusivamente a quanto richiesto dall’attore a titolo di petitumimmediato; -nessuna delle parti spiega difesa; - il pubblico m inistero conclude chiedendo che venga affermata la competenza per valore del Giudice di pace di Roma;

CONSIDERATO CHE: - l’art. 45 cod. proc. civ. prevede che « Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara laincompetenza del giudice adito per ragione di materiao per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento dicompetenza»; - discende direttamente dalla lettera della legge e dalla sua piana interpretazione, che, perché possa proporsi regolamento di competenza d’ufficio, il giudice ad quem deve ritenersi incompetente per ragioni di materia o territorio inderogabile, e non, invece, per ragioni di valore o territorio semplice (cfr.

Cass. 29 marzo 2023, n. 8891, resa in relazione ad analogo conflitto sollevato dal medesimo giudice; Cass. 23 luglio 2010, n. 17454; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4077); - è stato, sul punto, autorevolmente osservato che la disposizione di cui all’art. 45 cod. proc. civ. non sarebbe volta a garantire l’esatto rispetto ad ogni costo delle regole che presiedono al riparto della competenza, ma ad assicurare soltanto il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la qualità della domanda, rendendo dunque accettabile – in nome della ragionevole durata del processo – che una data controversia possa eventualmente essere decisa da un giudice normalmente preposto a conoscerne altre di differente valore(così, Cass. , Sez.

U n . , 18 gennaio 2018, n. 1202 );-ne consegue che il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, qualora non individui la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice e riten ga di essere stato individuato quale giudice competente a seguito dell’erronea applicazione del criterio del valore della causa, non può sollevare d’ufficio il regolamento di competenza; -ciò, invece, si è verificato nel caso i n esame in cui il Giudice di Pace ha declinato la propriacompetenza e sostenuto quella del Tribunale di Roma individuandoquest'ultima sulla base di criteri di competenza per valore e questi ha sollevato il conflitto di competenza senza alcuna invocazione di competenza funzionale (per ragioni di materia o di territorio inderogabile); -il regolamento di competenza va, dunque, dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva delle parti

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di compe