Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18965/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal and allows incidental appeal regarding bankruptcy opposition deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court allowed the incidental appeal filed by the bankruptcy trustee while declaring the main appeal inadmissible. The trustee argued that the creditor's opposition to the bankruptcy estate was untimely because the trustee failed to notify the creditor of the estate's executability, triggering a six-month statutory deadline. The court ruled that this procedural defect rendered the opposition inadmissible, thereby establishing a final judgment on the creditor's claim and necessitating the dismissal of the main cassation appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 98 legge fallimentare; Art. 327 c.p.c.: When a bankruptcy trustee omits notifying a creditor of the executability of the bankruptcy estate, the creditor's opposition must be filed within six months of the executability decree; failure to meet this deadline renders the opposition inadmissible, creating res judicata on the claim and necessitating the dismissal of any subsequent cassation appeal challenging the rejection.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy opposition statutory deadline omission of notice res judicata inadmissibility incidental appeal bankruptcy estate deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 98 legge fall.
Art. 327 cod. proc. civ.
va proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 cod. proc. civ. (cfr.
Art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
La Corte accoglie il ricorso incidenta le e dic h iara inammissibile quello principale; cassa il decreto impugnato senza rinvio; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u.
art. 327 cod. proc. civ
va proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 23 maggio 2001, n. 212
Cass., Sez. Un., 23 maggio 2001, n. 212; successivamente, in tal senso, Cass.
Cass. 9 settembre 2004, n. 18169
212; successivamente, in tal senso, Cass. 9 settembre 2004, n. 18169; Cass.
Cass. 9 settembre 2008, n. 23113
18169; Cass. 9 settembre 2008, n. 23113; Cass.31 ottobre 2014, n.
Cass. 31 ottobre 2014, n. 23271
Cass. 19 aprile 2018, n. 9671
Cass. 19 aprile 2018, n. 9671; Cass.
Cass. 18 novembre 2016, n. 23531
Cass. 28 marzo 2022, n. 9850
Cass. 28 marzo 2022, n. 9850; Cass.
Cass. 10 maggio 2018, n. 11366
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11590/2015R.G. proposto da Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di protilene -PolieCo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difes o dagli avv. Andrea Calisse e Tommaso Marvasi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli, 1 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro Fallimento della Eurosak Imballaggi Industriali s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentatoe difesodall’avv.

Sergio Menchini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Giuseppe Ridola , sito in Roma, via Ludovisi, 35 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’ avv. Gian Domenico Mosco, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo -termine piazza Cardelli, 4 -controricorrente, intimato in via incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Lucca depositato il 30 maggio 2015 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei be n i a base di protilene - PolieCo propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Lucca, depositato il 30 maggio 2015, di reiezione dell’opposizione al decreto del giudice delegato che aveva respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento della Eurosak Imballaggi Industriali s.p.a del credito, di importo pari a euro 557.521,80, vantato per omesso versamento del contributo ambientale obbligatorio dovuto in relazione al riciclaggio di beni prodotti in polietileneper il periodo maggio 1999 – dicembre 2011 ; - il Tribunale ha respinto l’opposizione osservando che i beni prodotti dalla società fallita, pur realizzati in polietilene, erano riconducibili alla categoria degli imballaggi, per il cui riciclaggioil d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, poi trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aveva stabilito l’obbligo del versamento di un contributo obbligatorio in favore del Conai e non già del Consorzio ricorrente, al quale era dovuto il contributo obbligatorio esclusivamente per il riciclaggio dibeni prodotti con tale materiali non rientranti in siffatta categoria; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resist ono con distinti controricors i sia il Fallimento della Eurosak Imballaggi Industriali s.p.a., il quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo, sia il Consorzio Nazionale Imballaggi –Conai; - in relazione a tale ricorso incidentale nessuna delle parti intimate spiega difesa; -il ricorrente e il Fallimento della Eurosak Imballaggi Industr iali s.p.a. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - occorre preliminarmente esaminare il motivo del ricorso incidentale con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98, primo e terzo comma, 99, primo comma, legge fall., e 327, primo comma, cod. proc. civ., per aver il Tribunale omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione per tardività; -il motivo è fondato; - si osserva, preliminarmente , che qu alora la parte, interamente vittoriosa nel merito, propongaricorso incidentale – condizionato o no –avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua (eventuale) subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire – applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (cfr.

Cass., Sez. Un., 23 maggio 2001, n. 212; successivamente, in tal senso, Cass. 9 settembre 2004, n. 18169; Cass. 9 settembre 2008, n. 23113; Cass.31 ottobre 2014, n. 23271); - l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminaridecise in senso ad essa sfavorevole si impone, altresì, quando, come nel caso in esame, sia fondato su una ragione più liquida che consent e di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr.

Cass. 19 aprile 2018, n. 9671; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531);- ciò posto, risulta documentato quanto allegato dal ricorrente incidentale in ordine al fatto che lo stato passivo del Fallimento è stato reso esecutivo il 23 ottobre 2012 e che, non essendo controvers o il mancato invio da parte del curatore della comunicazione prevista dall’art. 97 legge fall., il creditore escluso ha presentato la relativa opposizione solo il 14 marzo 2014, ossia oltre un anno dalla dichiarazione di esecutività; - orbene, i n tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazi one al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art.98 legge fall. va proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 cod. proc. civ. (cfr.

Cass. 28 marzo 2022, n. 9850; Cass. 10 maggio 2018, n. 11366); - pertanto, la mancata osservanza del termine semestrale avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare l’opposizione inammissibile; - l’accoglimento del ricorso incidentale impone la cassazione, senza rinvio, del decreto impugnato e determina l’inammissibilitàdel ricorso principale, ostandovi il giudicato formato sulla domanda di insinuazione al passivo; - in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al principio di diritto applicato (relativo al termine per la proposizione dell’opposizione in caso di mancata comunicazione al creditore istante del la dichiarazione di esec utività dello stato passivo) solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidenta le e dic h iara inammissibile quello principale; cassa il decreto impugnato senza rinvio; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del c