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Ordinanza — n. 18958/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper CTU challenges and merit-only arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18958/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marinello against the Milan Court of Appeal inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued violations of procedural rules regarding expert testimony and damages calculation, but the court found these arguments merit-only or improperly directed at the opposing party. Consequently, the court rejected the claims as they did not meet the threshold for admissibility under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges the expert report (CTU) without having been properly developed in the first instance or if it raises purely merit-based objections disguised as procedural violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal expert report challenge merit-only argument Civil Procedure Code indirect challenge violazione del segreto commerciale segreto professionale spionaggio economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. nelle parti in cui la Corte di merito, ha ritenuto legittimi gli ordini di esibizione rivolti dal Tribunale a Promixon, ai sensi degli artt.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
30/2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
Art. 112 c.p.c.
4.Violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo della ultrapetizione, in relazione all’art.
Art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
4 , c.p.c., avendo il Giudice di seconde cure liquidato un presunto danno patrimoniale da appropriazione di segreti industriali relativo ad un arco temporale non richiesto dalla controparte Plas Mec, come dalla stessa precisato nel corpo della memoria ex art. 183, comma 6, n.1,c.p.c.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
V iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per avere condannato il ricorrente a titolo di responsabilità aggravata per condotte processuali non a lui imputate, ma all’altra parte convenuta (Promixon s.r.l.).
art. 335 c.p
(al quale è stato riunito ex art. 335 c.p.c.
art. 96, comma 3 c.p
V iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 98 c.p
art. 360 c.p
30/2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
artt. 210 c.p
degli artt. 210 c.p.c., 94 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 3086/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MarinelloMarco, rappresentato e difeso dagli Avv.tiFrancesco Olivo e Marco Bellini Bressi, giusta procura speciale in calce al presente atto pec: francesco.olivo@pec.it -ricorrente- Contro Plas Mec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli A vv. ti Mario Giuseppe Colombatto , Alberto Caveri e Maurizio Corain pec: ; alberto.caveri@legalmail.it; maurizio.corain@legalmail.it, –controricorrente– Nonché Fallimento della “Promixon s.r.l.”, in persona del Curatore Rag.

Paola Giudici -intimato- Oggetto: segreto industriale concorrenza sleale avverso lasentenza n. 2731/2021 pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Specializzata Impresa, in data 20.5.2021, nel procedimento iscritto al n. 3457/2019 R.G. (al quale è stato riunito ex art. 335 c.p.c. il procedimento n. 3459/2019 R.G.), pubblicata in data 23.9.2021, e notificata a mezzo PEC, in data 06.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13.6.2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Il sig. Marinello è figlio del Presidente della Plas Mec S.r.l. sig.ra Lucia Desperati, nonché fratello delle due consigliere delegate Paola e Fernanda Marinello, ed è ancora attualmente socio di Plas Mec.

E’ stato assunto in Plas Mec S.r.l. nel 1990 con mansioni di perito elettrotecnico ed ha operato dapprima in officina, acquisen do conoscenze e competenze in tema di componentistica, elettronica, meccanica, progettazione e produzione dei macchinari per la lavorazione delle materie plastiche e, successivamente, ha svolto mansioni di manutentore, recandosi dai clienti per l’adattamento delle macchine e per la risoluzione delle relative problematiche. Infine, dopo la morte del padre, dal 2004 in poi, ha rivestito la carica di responsabile del settore produttivo e del settore commerciale.

Quale responsabile del settore produttivo, si è occupato di coordinare l’attività di invenzione, fabbricazione, ricerca e sviluppo dei macchinari, coordinando i tecnici di settore nell’adattamento dei macchinari alle specifiche esigenze manifestate di volta in volta dal cliente. In data 08.3.2013, il ri corrente è stato revocato dalla carica di consigliere delegato e, a seguito di ciò, si è dimesso dal ruolo di responsabile del reparto produttivo, il sig. Maurizio Carabelli. In data 18.04.13, il sig. Marinello e sua moglie, sig.ra Vidale, venivano entrambi l icenziati dalla società per giustificato motivo oggettivo.

Successivamente al suddetto licenziamento, Plas Mec s.r.l. , con ricorso cautelare ex artt. 129 e 131 c.p.i., chiedeva al Tribunale di Milano di ordinare alla società Promixon S.r.l di depositare la descrizione e l’immediato sequestro dei dati degli impianti di miscelazione della plastica e del powder coating, progetti e disegni tecnici relativi alla parte elettronica ed elettrica di macchinari, software di gestione e controllo dei macchinari, corrispondenza commerciale societaria telematica e cartacea, tutti i dati e documenti contabili nonché le liste dei clientie dei fornitori.

Deduceva la Plas Mec s.r.l. che la concorrente Promixon s.r.l. avrebbe, tramite la persona del sig. Marinello (dipendente neo assunto dalla Promixon), replicato servilmente e commercializzato macchinari per miscelazione della plastica e del powder coating del tutto identici a quelli di Plas Mec S.r.l. Plas Mec s.r.l. chiedeva, pertanto, disporsi consulenza tecnica d’ufficio descrittiva finalizzata all’esame di tutto il materiale tecnico e progettuale di Promixon S.r.l. ed all’individuazione dei dati e degli oggetti costituenti presunta imitazione servile, il sequestro del materiale probatorio acquisito, l’inibitoria nei confronti di Promixon S.r.l. e del sig.

Marinello alla produzione e realizzazione di macchinari identici o similari a quelli di Plas Mec S.r.l. ed infine, il ritiro dal mercato della merce già prodotta e/o comunque l’adozione di ogni altra misura necessaria ad impedire ai ricorrenti di porre in essere attività concorrenziale. Con decreto del 16.1.14, il Giudice designato dott. Marangoni, autorizzava la ricorrente Plas Mec a procedere alla sola descrizione di progetti e disegni degli impianti di miscelazione della plastica e del powder coating, progetti e disegni relativi alla parte elettronica ed elettrica, software di controllo e gestione dei macchinari, nominando a tal fine C.T.U. l’Ing.

Postiglione per l’adempimento di tali incombenze. In data 21.1.2014 venivano svolte le operazioni peritali di visione e di raccolta dei dati. Depositata la CTU, il Tribunale, sul presupposto che la riscontrata presenza nel pc in uso al Sig. Marinello e in alcuni pc di Promixon di disegni tecnici di taluni macchinari di Plas mec avrebbe dovuto far presumere una sorta di sottrazione di segreti industriali, con ordinanza pronunciata in data 17.04.2015 autorizzava il sequestro dei files contenenti disegni riconducibili a Plasmec Srl e inibiva “a PROMIXON s.r.l. e a Marco MARINELLO di produrre, offrire in commercio, pubblicizzare, vendere macchinari della serie TRX, TMX, LX50 e CMX, aventi componenti tecnici realizzate mediante l’utilizzazione di disegni tecnici costituenti segreto industriale di PLAS MEC s.r.l.” e ordinava “a PROMIXON s.r.l. di ritirare dal commercio in Italia e all’estero i macchinari della serie TRX, TMX, LX50 e CMX.

PLAS MEC, nelle more condannata dal Tribunale di Busto Arsizio per aver diffuso notizie denigratorie sul mercato internazionale nei confronti dei Promixon, avviava ulteriori iniziative contro Promixon, volte ad impedire a Promixon di produrre e commercializzare in generale i prodotti della serie TRX, TMX, LX50 e CMX. Plas Mec s.r.l. conveniva in giudizio Promixon s.r.l. e il Sig. Marco Marinello, con atto di citazione notificato in data20.5.2015 per cui è causa, al fine di richiedere il risarcimento dei danni tutti patiti in considerazione delle condotte di storno di dipendenti, denigrazione della società, utilizzazione di segreti industriali e informazioni commerciali, violazione della legge sul diritto d’autore, imitazione servile, concorrenza parassitaria, asseritamente poste in essere da Promixon; danni che quantificava in complessivi € 2.800.000.

Espletata ulteriore C.T.U. ai fini di «verificare se i prodotti attualmente commercializzati da Promixon possano o meno ritenersi frutto di autonoma progettazione quanto ai componenti già individuati nella fase cautelare come derivati da disegni tecnici Plas Mec», il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 7.10.2016, riconosceva che il macchinario CMX progettato e commercializzato da Promixon dopo l’ordinanza cautelare “presenta differenze, sia strutturali, sia dimensionali … la cui autonomia di progettazione è da riconoscersi” rispetto a quello “HEC” di Plas Mec; relativamente ai macchinari oggetto dell’ordinanza cautelare e a quelli TRX e TMX prodotti successivamente alla stessa, così disponeva:«1. ordina a Promixon di astenersi dalle attività di produzione, offerta in commercio e vendita con riguardo ai macchinari oggetto dell’inibitoria pronunciata in data 17.4.2015 come identificati anche alla luce della CTU espletata in fase di attuazione, comprensivi di quelli della serie TRX e TMX progettati e realizzati dopo l’emissione del provvedimento, ed oggetto dell’indagine tecnica ulteriore compiuta in questa fase;

2. ordina a Promixon di astenersi dall’attività promozionale dei macchinari oggetto dell’inibitoria 17.4.2015 come identificati anche alla luce della CTU espletata; ordina a Promixon di consentire che Plas Mec, provveda –a spese di Promixon e per mezzo di ufficiali giudiziari - al ritiro dei macchinari oggetto dell’inibitoria come identificati anche alla luce della CTU espletata in fase di attuazione, presso la sede di quest’ultima e presso i suoi clienti italiani e stranieri, con ossia accesso ai locali, smontaggio dei macchinari e deposito presso terzi» Il Tribunale,con sentenza n. 7221/2019, riteneva accertato in capo ai convenuti l’illecito di appropriazione e sottrazione di documenti tecnici segreti, assumendo che: -nel computer di Marinello presso Proximon erano stati rinvenuti disegni ed elaborati tecnici concernenti elementi strutturali e meccanici dei macchinari di Plas Mec (alcuni riportanti addirittura nella legenda il nome di Plas Mec); -tali documenti costituivano il frutto di anni di studio, elaborazioni e progressive messe a punto con investimenti di capitale umano e finanziario da parte di Plas Mec e presentavano il carattere della segretezza, tant’è che erano protetti da misure disicurezza; -le consulenze tecniche esperite nel corso dei procedimenti cautelari aveva accertato che la progettazione da parte di Promixon dei macchinari relativi alle serie TRX, TMX, LX50 e CMX palesava una dipendenza diretta dai disegni di Plas Mec rinvenuti presso Promixon durante la descrizione e, quanto a TRX e TMX, l’interferenza si protraeva anche per i macchinari progettati e/o commercializzati successivamente all’adozione dell’inibitoria cautelare.Per quanto attiene allo storno di dipendenti, il Tribunale riteneva accertava laresponsabilità solidale dei convenuti per le condotte di storno di sei dipendenti, di concorrenza sleale per il tentativo di storno di ulteriori undici dipendenti nonché per le condotte di denigrazione della società attrice messe in atto con i dipendenti di cui è stato tentato lo storno, considerate le seguenti circostanze: -le dimissioni da Plas Mec di sei soggetti concentrate nell’arco di cinque mesi (maggio 2013-settembre 2013); -il rifiuto di due di essi di prestare preavviso lavorato; -le mansioni delicate (e, pertanto, difficilmente sostituibili) rivestite presso Plas Mec da due di essi (Zucchi, venditore sui mercati esteri;

Forte, collaudatore trasfertista esperto); -il tentativo di storno di altri undici dipendenti; Il Tribunale riteneva altresì corroborata la condotta sleale ex art. 2598 n. 3 c.p.c. per avere asseritamente il Marinello, per conto di Plas Mec, inviato due offerte al cliente Akzo Nobel in data successiva alla revoca delle deleghe da parte del cda; invio a cui era seguito l’acquisto da parte della cliente Akzo Nobel di un macchinario prodotto da Promixon. Il Tribunale, considerata la condotta di Promixon, ritenuta ingiustificata, la quale si era rifiutata di adempiere agli ordini di esibizione ex artt 121 cpi e 210 cpc ritenendoli illegittimi, aventi ad oggetto documentazione contabile volta a provare il presunto danno di Plasmec, riteneva provato ex art 125 co 2 cpi in via equitativa un danno patrimoniale per appropriazione di segreti industriali pari ad euro 3.850.000,00, corrispondente alla variazione negativa dei margini conseguiti da Plasmec prima e dopo la costituzione di Promixon, asseritamente accertata dal consulente tecnico contabile nominato dal Tribunale.

Marco Marinielloproponeva appello. La Corte di Appello di Milano con la sentenza impugnata rigettava il gravame ritenendo che:a) i requisiti necessari per la tutela dei segreticommerciali, che per definizione possono riguardare sia informazioniaziendali che quelle tecnico-industriali-commerciali, sono: - il carattere segreto; - il loro rilevante valore economico; - la sottoposizione da parte del detentore a misure adeguate a mantenerlesegrete; b)accertata l’illiceità della condotta di concorrenza sleale perpetrata dagli appellanti, mediante lo storno di seidipendenti e il tentativo di storno di ulteriori undici dipendenti per la presenza di numerosi elementi in fatto emersi che, valutati tutti in un quadro unitario, depongono inequivocabilmente per la condotta di concorrenza sleale postain essere attraverso condotte di storno di dipendenti, tentativo di storno didipendenti, storno di clienti, denigrazione commerciale e utilizzazione disegreti commerciali; c)Infondata l ’eccezione di nullit à / inutilizzabilit à delle CTU contabili del prof. Rutigliano, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Nell’ambito del diritto industriale, il CTU può ricevere i documentiinerenti ai quesiti posti dal giudice, anche se nuovi e non ancora prodottiin causa, purché, nel rispetto del contraddittorio, essi siano resi noti a tuttele parti (art. 121, comma 5, c.p.c.) ed è stato ponderato un bilanciamento del diritto di difesa con la tutela delle informazioni riservate, disciplinando lemodalità di consultazione dei documenti;

d) ha precisato che non sussisteva ultrapetizione poiché la parte appellata non ha mai limitato la domanda risarcitoria ad € 2.800.000. Infatti, sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti da Plas Mec, quantificandoli, nelle conclusioni, in €2.800.000 «ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa»e, dopo il deposito della CTU, nell’importo quantificato dal CTU «ovvero nella diversamisura ritenuta di giustizia»;e) riduceva equitativamente i danni (che sono stati determ inati dal tribunale in misura corrispondente alla variazione negativa dei margini di Plas Mec dopo la costituzione di Promixon), tenuto conto della presenza di un mercato caratterizzato dalla presenza di diversi concorrenti oltre Promixon, alla somma di €2.500.000, in moneta attuale e comprensivi di interessi alla data della sentenza di primo grado;

f) confermava la sentenza di I grado sul risarcimento liquidato per attività di denigrazione e di storno di dipendenti poste in essere dagli appellanti;

g) confermava gli esiti della CTU sulle evidenze che la progettazione dei macchinariTRX e TMX Promixon continuava a non presentare le caratteristiche dell’autonoma progettazione e a palesare una dipendenza diretta daidisegni di Plas Mec rinvenuti presso Promixon durante la descrizione, a differenza di quelli appartenenti alla serie CMX;

h) Alla luce delle osservazioni svolte circa lareiterata inottemperanza agli ordini giudiziali, persino dopo l’adozione delle misure a salvaguardia delle informazioni riservate e nel corso delleconsulenze tecniche, ribadiva la condanna sanzionatoria ex art. 96, comma 3 c.p.c, in quanto non sproporzionata, avendo come parametri non solo la gravità e reiterazione delle condotte abusive, ma anche il valore della controversia e i compensigiudiziali liquidati e liquidabili. Marinello Marco ha presentato ricorso per cassazione con cinque motivied anche memori a . Plas Mec s.r.l. ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e :

1. V iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 del codice della proprietà industriale (d.lgs. n.30/2005) stante l’insussistenza dei requisiti del segreto industriale con riferimento ai disegni tecnici rivendicati dalla società Plas Mec e asseritamente utilizzati da Promixon nella progettazione dei macchinari. Il ricorrente deduce che è pacificamente emersa nel giudizio, anche per averla riconosciuta la stessa controparte Plas Mec s.r.l. nella comparsa di costituzione e risposta in appello, l’insussistenza del carattere della segretezza, atteso che dei disegni tecnici dalla stessa rivendicati erano in possesso gli stessi clienti di Plas Mec, ai quali essa li inviava “a corredo” dei macchinari venduti, con conseguente palese insussistenza del requisito di segretezza delle informazioni richiesto dall’art. 98 c.p.i.;

2) nessun accertamento è stato effettuato in giudizio ordine alla possibilità della acquisizione delle informazioni tecniche contenute nei disegni tecnici di Plas Mec mediante la tecnica del c.d. reverse engineering; 1.1La censura è inammissibile, poichè invoca una diversa valutazione degli esiti istruttori e non adduce alcuna allegazione rispetto a quanto affermato sul carattere della segretezza, che non sia stato già valutato in sede di merito.In particolare, la indicazione della comparsa di costituzione di Plas Mec quale documento ammissivo circa il possesso dei disegni tecnici da parte dei propri clienti è interpretata dal ricorrente in maniera strumentale e non corrispondente a quanto affermato dalla Plas Mec.La censura, inoltre fa riferimento a fatti già accertati nelle plurime fasi cautelari che hanno preceduto l’attuale giudizio, senza che il ricorrente abbia addotto fatti nuovi o contestazioni diverse da quelle già svolte ed esaminate dalle varie CTU e dal contenzioso cautelare.Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (ex multis Cass., n. 7523/2022).2.Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 2598, comma 3, 1223, 1226, 1227 c.c. e 125 d.lgs. n. 30/2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n.

3) per avere ritenuto sussistente una condotta di storno di dipendenti della controparte Plas Mec, nonostante la insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivo dello storno, come enucleati dalla Giurisprudenza anche di legittimità. 2.1La censura è inammissibile perché è meritale. La Corte valuta e motiva la sua decisione in ben sei pagine della sentenza, tra l’altro uniformandosi ai precedenti di questa Corte,e l’attuale censura non indica quale passaggio motivazionale implichi quanto previsto dall’art. 360, n. 3, ma si dilunga a contestare, ancora una volta la valutazione degli esiti istruttori.

Le stesse sentenze citate a sostegno della tesi sostenuta per contestare la sufficienza dei fatti accertati per concretizzare una ipotesi di storno di dipendenti precisano che una « concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente», facendo riferimento alla mera costatazione del passaggio di collaboratori. Nel giudizio in esame lo storno dei collaboratori è all’interno di una serie di attività lesive poste in essere dal ricorrente tutte accertate nella fase del merito e cautelare; pertanto questa attività non è isolata, ma si inserisce in una complessa vicenda di lesioni tutte mirate a danneggiare l’impresa dal quale il ricorrente era stato escluso.

Stesse considerazioni possono essere estese per la doglianza della censura sullo sviamento della clientela. Allo stesso modo la censura sulla quantificazione del danno non considera che i parametri di valutazione dello stesso sono oggettivi e motivati e pertanto non censurabili in questa sede. 3.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. degli artt. 210 c.p.c., 94 disp. att. c.p.c. e 121 d.lgs. n. 30/2005, nonché’ degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. nelle parti in cui la Corte di merito, ha ritenuto legittimi gli ordini di esibizione rivolti dal Tribunale a Promixon, ai sensi degli artt. 210 e 121 c.p.c. e ha ritenuto legittima l’acquisizione da parte del Tribunale, e l’utilizzazione ai fini della decisione della causa, di documentazione di Plas Mec prodotta in giudizio, tardivamente e in violazione del contraddittorio, e nelle mani del consulente tecnico, dopo che si erano maturate le preclusioni istruttorie, in tal modo violando e/o falsamente applicando l’art. 121 c.p.i. e i precetti costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. 3.1In tema di ricorso per cassazione, il vizio di vi olazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, ovviamente entro i limiti in cui tale sindaca to è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass., n. 10313/2006;

Cass.,n. 31546/2019). La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge(Cass., n. 216 03 /2013 ).Nella seconda parte della censurasi contesta che la sentenza si fonda sulla documentazione di Plas Mec che sarebbe stata prodotta nelle mani del consulente (e quindi in giudizio) tardivamente impedendo il contraddittorio su tale aspetto della consulenza.

Anche su questo aspetto la censura è infondata, poiché questa Corte ha stabilito che «l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle partiè fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass., S.U., n. 3086 /2022 ). Evento questo incontestabilmente non verificatosi. 4.Violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo della ultrapetizione, in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., avendo il Giudice di seconde cure liquidato un presunto danno patrimoniale da appropriazione di segreti industriali relativo ad un arco temporale non richiesto dalla controparte Plas Mec, come dalla stessa precisato nel corpo della memoria ex art. 183, comma 6, n.1,c.p.c. 4.1La C orte di merito al punto 22.2 della sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello statuendo che «La parte appellata non ha mailimitato la domanda risarcitoria ad € 2.800.000.

Infatti, sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni subitida Plas Mec, quantificandoli, nelle conclusioni, in € 2.800.000 “ ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa” e, dopo il deposito della CTU, nell’importo quantificato dal CTU “ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia”». La censura stralcia una parte della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed omette di considerare le conclusioni indicate nella stessa (perfettamente coincidenti all’atto di citazione e al foglio di precisazione delle conclusioni) che sono perfettamente conformi a quanto accertato dalla Corte di merito e ritenuto rilevante ai fini della decisione.

Ancora una volta la censura è esclusivamente meritale.5. V iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per avere condannato il ricorrente a titolo di responsabilità aggravata per condotte processuali non a lui imputate, ma all’altra parte convenuta (Promixon s.r.l.). 5.1La censura svolge ancora una volta obiezioni e critiche alla CTU, mai svolte in sede di merito nella prima udienza utile dopo il suo deposito ed è pertanto inammissibile poiché tende ad ottenere una nuova valutazione degli esiti istruttori evocando non correttamente la violazione del n. 3, dell’art.360 c.p.c. e non esistendo, in ogni caso i presupposti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per quanto già precisato sub 3.1.

Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in €26.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto