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Ordinanza Interlocutoria — n. 18943/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands unfair competition case to public hearing due to unresolved EU law compatibility issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18943/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal's request for a ruling on unfair competition grounds, instead remanding the case to a public hearing. The appellant argued that national licensing requirements for sports betting violated EU free movement principles, while the lower court had declared such national rules inapplicable. The court determined that the specific question of whether the national licensing regime was incompatible with EU law required full examination in public session before any final decision could be made.

Regesto Legislator

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Art. 2598, n. 3 cod. civ.; Art. 49 T.F.U.E.: Where a lower court's decision hinges on the compatibility of national licensing requirements with EU law, the Court of Cassation must remand the case to public hearing for full examination of the legal issue.

Parole chiave

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unfair competition liability EU law compatibility licensing requirements sports betting monopoly remittal to public hearing free movement of services disapplication of national law norme sulla concorrenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2598, n. 3 cod. civ.
e di Fabrizio Nuti, ha respinto la sua domand a di condanna di quest i ultimial risarcimento dei danni per concorrenza sleale ex art. 2598, n.
Art. 49 T.F.U.E.
Art. 56 T.F.U.E.
Art. 1, comma 287, l. 30 dicembre 2004, n. 311
2 d.m. 1° marzo 2006, n.111
311, 2 d.m. 1° marzo 2006, n.111, e 88 t.u.l.p.s., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità degli originari convenuti sul fondamento della insussistenza di un loro obbligo di munirsi della concessione statale e della licenza ai sensi del predetto art.
88 t.u.l.p.s.
1° marzo 2006, n.111, e 88 t.u.l.p.s., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità degli originari convenuti sul fondamento della insussistenza di un loro obbligo di munirsi della concessione statale e della licenza ai sensi del predetto art.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4390/2021R.G. proposto da Area Scom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll’ avv. Stefano Sbordoni , con domicilio eletto presso loStudio Legale Associato « Sbordoni Partners » , sito in Roma , via Arenula, 16 -ricorrente principale , intimato in via incidentale - contro Magellan Robotech Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Maria Francesca Soriano , con domicilio eletto presso il lorostudio, sito in Roma, via Vincenzo Bellini, -controricorrente, ricorrente in via incidentale - Nuti Fabrizio, rappresentatoe difeso da gli avv.

Daniele Agnello e Anna Coppola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberta Feliziani, sito in Roma, via Crescenzio, 69 -controricorrente, intimato in via incidentale - Oggetto: concorrenza sleale avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1228 /20 20 , depositata il 2luglio 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Area Scom s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 2 luglio 2020 , che, in accoglimento dei riuniti appelli della Magellan Robotech Ltd. e di Fabrizio Nuti, ha respinto la sua domand a di condanna di quest i ultimial risarcimento dei danni per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. proc. civ.; -dall’esame della sentenza di evince che a sostegno della domanda la odierna ricorrente (all’epoca, Giochi e Scommesse Luca s.n.c.) aveva allegato che, quale concession aria per l’attività di raccolta delle scommesse sportive, gestiva, sin dal 29 gennaio 2000, un punto di raccolta scommesse situato nel comune di Montemurlo e che, a far data dal 19 giugno 2000, Fabrizio Nuti, quale franchisee della Stanley International Betting s.r.l. (oggi, Magellan Robotech Ltd.), aveva iniziato ad esercitare analoga attività , all’interno del medesimo comune, benché privo dei necessari titoli abilitativi; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell’attrice condannando Fabrizio Nuti, in solido con la Stanley International Betting s.r.l., al risarcimento di danno, quantificati in euro 60.000,00; -ha, quindi, accolto gli appelli interposti evidenziando che la normativa nazionale in tema di licenze e concessioni doveva disapplicarsi, nel rispetto dei principi espressi dagli artt. 43 e 49 Trattato CEE, in quanto la Stanleybet International Betting Ltd. era stata illegittimamente esclusa dalla gara che aveva condotto all’attribuzione, nel 1999,delle concessioni per la commercializzazione di scommesse su competizioni sportive;-il ricorso è affidato a un motiv o ; - resist ono con distinti controricors i sia la Magellan Robotech Ltd. , la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, sia Fabrizio Nuti; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2598, n. 3, cod. civ., 49 e 56 T.F.U.E, 1, comma 287, l. 30 dicembre 2004, n. 311, 2 d.m. 1° marzo 2006, n.111, e 88 t.u.l.p.s., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità degli originari convenuti sul fondamento della insussistenza di un loro obbligo di munirsi della concessione statale e della licenza ai sensi del predetto art. 88 t.u.l.p.s. al fine di esercitare l’attività di raccolta delle scommesse; -contesta, in particolare, la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina nazionale di settore, che subordinava lo svolgimento dell’attività al conseguimento di siffatti titoli abilitativi, fosse incompatibile con il diritto dell’Unione europea e, in quanto tale, dovesse disapplicarsi; -sussistono i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, chiesta dal controricorrente Nuti, avuto riguardo alla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciarsi

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo