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Ordinanza — n. 18842/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on expulsion order due to wrong jurisdictional court selection under immigration law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18842/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance court applied the wrong procedural track for the expulsion order. The applicant, a Tunisian national, incorrectly invoked the summary procedure for EU citizens instead of the specific track for non-EU nationals. Consequently, the decision was not subject to cassation review but rather to an appeal, rendering the current legal remedy unavailable.

Regesto Legislator

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Art. 18 D.Lgs. 150/2011; Art. 17 D.Lgs. 150/2011: Appeals against expulsion orders for non-EU citizens must follow the summary procedure of Chapter III, making cassation review impossible if the wrong chapter is applied in the first instance.

Parole chiave

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expulsion order jurisdiction non-EU citizens procedure wrong court selection summary procedure error cassation inadmissibility D.Lgs 150/2011 procedural track error sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 18 D.Lgs. 150/2011
Art. 17 D.Lgs. 150/2011
3 e 4 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 e 2 bis Dlgs.286/98, all'art. 17 DIR.
Art. 13 c.2 Dlgs.286/98
8 CEDU ed all'art. 132 c.1 n.4 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
8 CEDU ed all'art. 132 c.1 n.4 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Violazione art. 101 c.p.c. e 24 Cost.RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile.
Art. 24 Cost.
art. 116 c.p
Violazione art. 116 c.p.c.
art. 101 c.p
Violazione art. 101 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7/2022 R.G. proposto da : SLAMA OUALID, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato CONSOLE MARIELLA (CNSMLL73A68L219L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO INTERNO, PREFETTURA DI TORINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende per legge -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 11574/2020 depositata il19/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere MAURODI MARZIO. RILEVATO CHE SLAMA Oualid ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno e del Prefetto di Torino, contro l'ordinanza del Tribunale di Torino emessa il 12 novembre 2021 e comunicata il 19 novembre 2021 nel proc. n. 11574/2020 R.G. con il quale è stato respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione n. 400/2020 emesso dal Prefetto di Torino il 27/6/2020 e notificato in pari data. L’amministrazione resiste con controricorso deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO CHE Il ricorso contiene i seguenti motivi.

1) Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 Dlgs.286/98 - Omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio. 2)Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 e 2 bis Dlgs.286/98, all'art. 17 DIR. 2003/86/CE , all'art. 8 CEDU ed all'art. 132 c.1 n.4 c.p.c. Motivazione apparente e contraddittoria 3) Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 e 2 bis Dlgs.286/98, agli art.20 e 21 del Dlgs. 30/07 all'art. 17 DIR. 2003/86/CE , agli art. 8 e 12 CEDU. Violazione degli artt. 27 c. 3, 29, 30 e 31 Cost. Violazione art. 116 c.p.c. Mancata considerazione di fatti decisivi;

4) Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2, 2 bis e 13 ed all'art 28 Dlgs.286/98, agli artt.5 e 20 del Dlgs. 30/07, agli art. 8 e 12 CEDU. Violazione art. 101 c.p.c. e 24 Cost.RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile. Risulta dalla «ordinanza» impugnata che: «Il ricorrente, cittadino tunisino soggiorna nato a Korba il 30.3.1980, in costanza di trattenimento al CPR, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione n. 400/2020 emesso dal prefetto di Torino il 27.6.2020 e in pari data notificato chiedendo la sospensione dell’efficacia e nel merito l’annullamento» La tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi di espulsione, disposti dal prefetto , di cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea è disciplinata dall’articolo 18 del decreto legislativo numero 150 del 2011, compreso nel Capo III del medesimo decreto legislativo rubricato «Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione».

La competenza è del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso di specie è stato adito in primo grado il Tribunale, sicché occorre necessariamente ritenere che tanto il ricorrente quanto il giudice abbiano ― sia pure erroneamente ― ricondotto la domanda proposta non all’articolo 18, bensì 17 del decreto legislativo, dettato in tema di: «Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari». Così stando le cose, è evidente che, dovendosi aver riguardo al rito applicato, l’ordinanza del Tribunale non era ricorribile per cassazione, ma appellabile: di qui l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.

Le spese seguono la soccombenza. Trattandosi di espulsione non vi è raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in com