Ordinanza Interlocutoria — n. 18751/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15945/2019 R.G. proposto da : SANTANDER CONSUMER BANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato NATALE MICHELA (NTLMHL72C57D976T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSURGI MIRIAM (BSRMRM72M41D976P) -ricorrente- contro SARNATARO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURI CARMINE (LRACMN79E09I438U), LAURI BIAGIO (LRABGI50P15G283Y) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE NAPOLI n. 9803/2018 depositata il 13/11/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 117 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 18751/2023 — snciv · Corte di Cassazione: b) correttamente il primo giudice ha ritenuto che la legge n. 108 del 1996 implichi il computo, ai fini del tasso soglia, anche delle spese del contratto di assicurazione collegato all’operazione di credito, che, nel caso di specie, fa parte degli oneri che costituiscono il carico economico per il cliente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo. Resiste l’intimato con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso propone un unico motivo, che deduce violazione degli artt. 117 Cost.,7 Conv.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15945/2019 R.G. proposto da : SANTANDER CONSUMER BANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato NATALE MICHELA (NTLMHL72C57D976T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSURGI MIRIAM (BSRMRM72M41D976P) -ricorrente- contro SARNATARO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURI CARMINE (LRACMN79E09I438U), LAURI BIAGIO (LRABGI50P15G283Y) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE NAPOLI n. 9803/2018 depositata il 13/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 13 novembre 2018, il Tribunale di Napoli ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del giudice di pace, che aveva condannato la banca al pagamento della somma di € 1.891,38, oltre accessori, in restituzione degli interessi pagati con riguardo ad un contratto di finanziamento, contenente un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria, in virtù del computo delle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario.
Il Tribunale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:
a) non sussiste abuso del processo per la ipotizzata frammentazione del credito, essendo stata intrapresa dal mutuatario un’unica azione giudiziale;
b) correttamente il primo giudice ha ritenuto che la legge n. 108 del 1996 implichi il computo, ai fini del tasso soglia, anche delle spese del contratto di assicurazione collegato all’operazione di credito, che, nel caso di specie, fa parte degli oneri che costituiscono il carico economico per il cliente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo. Resiste l’intimato con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso propone un unico motivo, che deduce violazione degli artt. 117 Cost.,7 Conv.
Edu e 1 Protocollo addizionale, 17, 49 e 52 Carta diritti fondamentali UE, 6 Trattato UE, 1815 c.c., 644 c.p., 2 l.n. 108 del 1996, 2-bisd.l. n. 185 del 2009, conv. dalla l. n. 2 del 2009, 1 d.P.R. n. 180 del 1050, d.m. 1° luglio 2009, per avere il Tribunale computato le spese di assicurazione nel Taeg, in quanto si trattava di un’assicurazione obbligatoria per legge con riguardo al finanziamento con cessione di quota della pensione, ai sensi del d.P.R. n. 180 del 1950, ed avendo le Istruzioni Bit del 29 marzo 2006, n. 74, poste a base del d.m. 24 settembre 2009 rilevante nella vicenda (trimestre ottobre-dicembre 2009), escluso le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge dal novero di quelle incluse nel Tegm di riferimento; escludendo tale voce, il Taeg è pari al 12,09% ed inferiore al tasso soglia del 13,77%.
Inoltre, la ritenuta perdita del diritto a qualsiasi interesse, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. per la banca contrasta con le ricordate disposizioni sovranazionali. 2. –Reputa il Collegio di rinviare la causa alla pubblica udienza, attese le questioni che il motivo propone.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica