Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and factual sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Edilcalabria s.r.l. inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. The court rejected arguments regarding the nullity of the lower court's reasoning, the violation of the principle of correspondence between claims and rulings, and the application of prescription statutes. Ultimately, the decision was based on the inability to verify the specific facts alleged and the prohibition against re-evaluating historical evidence at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds lack factual sufficiency or specificity, and the court cannot verify the alleged errors without re-evaluating the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22722/2019R.G. proposto da Edilcalabria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’ avv. Giovanni Gurnari , con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. Giovanni Romano, sito in Roma, via Valadier, -ricorrente - contro Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Francesco Pagani, con domicilio eletto presso il suo studio , sito in R eggio Calabria, via Francesco Fiorentino, 5/E -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 405/2019, depositatail 16 maggio 2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: banca RILEVATO CHE: - la Edilcalabria s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata il 1 6 maggio 2019, che, in accoglimento del l’appello d ella Banco di Napoli s.p.a., ha respinto la sua domanda di ripetizione di indebito avanzata nei confronti della banca per versamenti eseguiti su conto corrente non dovuti in quanto esecutivi di clausole contrattuali nulle; -la Corte di appello ha accolto il gravame in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo s.p.a.;
CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo la ricorrent e denuncia la nullità della sentenza per essere la relativa motivazione « stata copiata da altra sentenza nell’ambito del giudizio n. 117/98 RGAC (causa Comune di Reggio Calabria c/ Formica Costantina»; -il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto privo di elementi di riscontro del fatto posto a fondamento della censura; -si osserva, in ogni caso, che è consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte quello per cui la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un provvedimento giudiziari o senza niente aggiungervi non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive(cfr.
Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642); - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allegando la mancata corrispondenza tra le argomentazioni e statuizioni contenute nella sentenza e le eccezioni sollevate dalla banca; - evidenzia, in particolare, la mancata corrispondenza tra quanto affermato dalla Corte di appello in ordine all’inidoneità dell’istanza di mediazione e degli atti del relativo procedimento a interrompere il termine prescrizionale e quanto sul punto sostenuto dalla banca che nulla aveva eccepito al riguardo; -il motivo è inammissibile; - il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione(cfr.
Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass. 11 gennaio 2019, n. 613), per cui non ricorre allorché, come nel caso in esame,si lamenti che il giudice del merito abbia negato la produzione dell’effetto interruttivo della prescrizione eccepita all’esito di una sua valutazione giuridica non sollecitata dalla argomentazione difensiva della banca; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che la pendenza del giudizio in ordine all’accertamento della nullità di clausole di due contratti di conto corrente ostava al decorso del termine prescrizionale relativo al diritto di ripetizione delle somme indebitamente versate in adempimento di tali clausole; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in assenza dell’allegazione di elementi idonei a dare evidenza dell’oggetto del diverso giudizio richiamato e della relativa pronuncia; - la doglianza è, in ogni caso, infondata , poiché in caso di pagament i effettuati, come assunto dalla ricorrente,in virtù di un titolo del quale sia stata successivamente accertata lanullità, il termine di prescrizione dell'azione restitutoria non può essere fatto decorrere dalla data di tale pronuncia, atteso il suo carattere dichiarativo, ma va ancoratoa quella del pagamento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la mancanza di un giudicato in ordine alla nullità del titolo (cfr.
Cass. 11 gennaio 2022, n. 621;Cass. 12 maggio 2014, n. 10250; Cass. 15 luglio 2011, n. 15669; Cass. 13 aprile 2005, n. 7651); - con l’ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 cod. civ. e 5, sesto comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui ha negato che la domanda di mediazione fosse idonea a interrompere l’eccepito termine prescrizionale; -il motivo è inammissibile; -la Corte di appello ha evidenziato che la documentazione prodotta in giudizio non consentiva di individuare quale fosse l’oggetto del procedimento di mediazione e, dunque, a quale dei due contratti bancari conclusi tra le parti l’istanza di mediazione si riferiva e quale fosse la data di comunicazione di tale istanza alla banca, per cui non vi era evidenza né della pertinenza della stessa rispetto al diritto fatto valere dinanzi a lei, né della sua ricezione da parte dell’istituto creditore; - ciò posto, la censura si risolve in una inammissibile contestazione della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito, in quanto sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, essa mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici, non consentita in questa sede (cfr.
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm