Italian Court dismisses expulsion appeal due to failure to prove asylum request predates expulsion notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against an expulsion order inadmissible because the appellant failed to prove his asylum request was filed before the expulsion notice. The appellant argued that the lower court ignored a decisive fact regarding his pending protection application, but the Court found no evidence establishing the timing of this submission. Consequently, the Court ruled that without proof the asylum request preceded the expulsion, the lower court's decision to order removal remained legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: An appeal against expulsion is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that a request for international protection was lodged prior to the notification of the expulsion order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5954/2022R.G. proposto da MAMIAN SALGADO Jose Daniel, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pecantonio.fiore@pec.ordineavvocaticatania.it , rappresentatoe difeso dall’avv. Antonio Fiore,giusta procura speciale in atti ; –ricorrente – contro Prefettura di Catania, in persona del Prefetto pro-tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e della Questura di Cataniain persona del Questore pro-tempore –intimati – Oggetto: stranieri espulsione AC –10/03/2023 r.g. n. 05954/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Catania n. 95 /202 2 del 04/02/2022,resa nel procedimento n. r.g. 2625 /20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 marzo2023 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Jose Daniel MAMIAN SALGADO , di nazionalità colombiana , ha proposto ricorso, affidato a un motiv o, per la cassazione dell’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Catania ha respinto la sua impugnazione avverso il decreto prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato , adottato nei suoi confronti in data 16 marzo 2021, n. prot.
A12/E/21/2021 Imm., nonché il conseguente provvedimento del Questore di Catania prot.n. A12/O/16/2021 Imm., entrambinotificatigli in data 16 marzo 2021 .
2. Il Giudice di pace ha ritenu to:
a) corretto il provvedimento impugnato, siccome lo straniero era stato rinvenuto in Catania , in data 16 marzo 2021, privo di permesso di soggiorno, essendo risultato entrato nel t er ritorio dello Stato a far data dall’ottobre 2018, con conseguente automaticità dell’espulsione;
b) insussistente alcuna situazione di natura personale, o legata a rischi connessi al rimpatrio , potenzialmente ostative all’ esecuzione del provvedimento ;
c) insussistenti i presu pposti , stante la precarietà delle condizioni dello s tra niero sia dal punto di vista residenziale che e co nomico , idonei a legittimare l’ opzione della partenzavolontaria.
3. La Prefettura e la Questura di Catania sono rimasti intimati; intimato va considerato altresì il Ministero dell’Interno, r.g. n. 05954/2022 Cons. est. Paolo Fraulini avendo depositato solo un atto di costituzione con il quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta « VIOLAZIONE EX ART. 360 COMMA 1 N. 5 PER OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI.», deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per aver omesso di considerare ai fini della decisione il fatto decisivo, prospettato e documentato dalla difesa del ricorrente, dell’avvenuta formalizzazione, in data 16.03.2021, di una richiesta di protezione internazionale innanzi al la Questura di Catania : circostanza che sarebbe stata provata con l’allegazio ne al ricorso della relativa istanza ( affogliata con il n. 2 ) , del resto menzionata anche nel ricorso introduttivo e ribadita a verbale dell’audizione innanzial Giudice di Pace.
2. Il ricorso è in ammissibile .
3. I l fatto storico , decisivo per il giudizio nel caso di specie , e la cui valutazione si lamenta essere stat a omess a nel provvedimento impugnato , si identificherebbe nell ’ avvenuta presentazione da parte del ricorrente di una domanda di protezione internazionale (in particolare, di asilo).
4. Sennonché, ai fini della decisività di una simile prospettazione, ciò che sarebbe stato necessario dedurre e documentare nel ricorso per cassazione era che la d omanda di protezione internazionale fosse stata depositata in un momento antecedente alla notificazione dell’espulsione (entrambe, a quanto è dato ricavare dagli atti, verificatesi in data 16 marzo 2021). Ma r.g. n. 05954/2022 Cons. est. Paolo Fraulini una tale allegazione non si rinviene nel ricorso in esame, nel quale si dà per scontato c he , al momento della notificazione dell’espulsione, la domanda di protezione fosse stata già presentata; ciò che, invece, costituiva proprio il fulcro della deduzioneda allegare e dimostrare da parte del ricorrente , al fine di invocare il proprio diritto a permanere sul territorio dello Stato sino all’esaurimento della procedura avente a oggetto la richiesta di concessione di una delle forme di protezione internazionale.
Invero, nel ricorso non si rinviene alcuna deduzione inerente al come, al dove e soprattutto al quando la domanda di protezione internazionale sarebbe stata presentata, non essendo a tal fine sufficientequanto dedotto a pagina 6 in relazione a una presunta , quanto non meglio identificata, “prova documentale” in proposito.
5. Tale generic ità ridonda in inammissibilità del l’unico motivo di censura.
6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a parziale mancanza e l a residua irritualità dell’ attività difensiva degli intimati.
7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Cortedichiara l’inammissibilità del ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, r.g. n. 05954/2022 Cons. est. Paolo Fraulini di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste sso artic