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Ordinanza — n. 18692/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it fails to meet Article 360 requirements for civil procedure violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18692/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiff's request to overturn the lower court's dismissal of her fraud claim against the banks. The plaintiff argued the trial court violated the principle of free evaluation of evidence, but the court found no legal basis for this violation under Article 360 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the fraud allegations, and the plaintiff was ordered to pay the defendants' litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4; Art. 116 cod. proc. civ.: A violation of the principle of free evaluation of evidence constitutes a ground for cassation only when the court of first instance disregards this principle in the absence of a specific statutory derogation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal free evaluation of evidence Article 360 Civil Procedure violation of law constitutional relevance litigation costs fraud claim dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Art. 116 cod. proc. civ.
la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., degli artt.
Art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.
art. 116 cod. proc. civ
la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., degli artt.
art. 360 cod. proc. civ
dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10.6.2016, n. 11892
Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass.11 sez.
Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153
11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass.
Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553
23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).
Cass. 11 sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000
Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867
1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv.

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Testo completo

iliat a in Roma, alla via Vincenzo Cardarelli, n. 9 , presso lo studio dell’avvocato Vera Sannioche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro BANCA POPOLARE di PUGLIA eBASILICATAs.c.p.a. – c.f./p.i.v.a. 0 0604840777 –in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Milano, al viale M onte Nero , n. 5 3 , presso lo studio dell’avvocatoprofessor Alberto Monti e dell’avvocato Franco Monti che disgiuntamente e congiuntamente la rappresenta no e difend ono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR s.p.a. – c.f./p.i.v.a. 04631200963 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Carso, n. 77, presso lo studio dell’avvocato Paolo Barozzi e dell’avvocato Luciano Alberini che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtùdi procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e GIRIBRUNA – c.f. GRIBRN50B54H501Q – INTIMATA avverso la sentenza n. 3463/2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 del consigliere dott.

Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con atto ritualmente notificato Antonella Tusa citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma Bruna Giri, la “Banca Popolare di Puglia e Basilicata ” s.c.p.a.e la “Azimut Consulenza SIM” s.p.a. (ora “Azimut Capital Management SGR”s.p.a.) (cfr. ricorso, pag. 5) . Esponeva che aveva investito somme in operazioni finanziarie per il tramite di Bruna Giri, promotrice finanziaria della “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” e della “Azimut Consulenza SIM”; che nondimeno Bruna Giri aveva fraudolentemente distratto le somme investite(cfr. ricorso, pag. 5).

Chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilitàdei convenuti e condannarsi in solido i convenuti medesimi a risarcirle i danni sofferti, quantificati in euro 275.500,00 per danno emergente, in euro 124.000,00 per lucro cessante ed in euro 100.000,00 per danno morale(cfr. ricorso, pagg. 6 - 7) . 2.Si costituiva la “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” s.c.p.a. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. Si costituiva la “Azimut Consulenza SIM” s.p.a. Del pari instava per il rigetto dell’avversa domanda. Non si costituiva Bruna Giri. 3.Con sentenza n. 24772/2015 il Tribunale di Roma rigettava la domanda e compensava le spese di lite(cfr. ricorso, pag. 8). 4.Antonella Tusa proponeva appello .

Resisteva la “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” s.c.p.a. Parimentiresisteva la “Azimut Consulenza SIM” s.p.a. Non si costituiva Bruna Giri. 5.Con sentenza n. 3463/2018 la Corted’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle parti costituitele spese del grado. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonella Tusa; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” s.c.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

Ha depositato controricorso anche la “Azimut Capital Management SGR” s.p.a. (già“Azimut Consulenza SIM” s.p.a.); ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese. Bruna Girinon ha svolto difese. 7.La ricorrente h a depositato memoria.Analogamente hanno depositato memoria la “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” s.c.p.a. ela “Azimut Capital Management SGR” s.p.a. CONSIDERATO CHE 8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., degli artt. 1218 e 2043cod. civ. e dell’art. 31, 3° co., t.u.f.

Deduce che la stessa Corte di Romaha riconosciuto che è provata per tabulas la corresponsione del denaro da parte sua a Bruna Giri (cfr. ricorso, pag. 12)ed ulteriormente che la prova degli investimenti per il tramite degli intermediari evocati in giudizio deve reputarsi acquisita alla lucedegli esiti delle dichiarazioni testimoniali(cfr. ricorso, pag. 12). Deduce altresì che è pacifico, alla stregua delle r isultanze della informativa della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Roma,che le somme consegnate a Bruna Giri non sono state investite (cfr. ricorso, pag. 13), tanto più che Bruna Giri con sentenza n. 15911/2017 del Tribunale di Roma è stata condannata per associazione adelinquere e per truffa (cfr. ricorso, pag. 1 4 ) . 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’ “omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa”.

Deduce che la Corte di Roma ha omesso la valutazione della “dimostrata dazione di somme di danaro dalla Tusa alla Giri e mancata restituzione in favore della Tusa delle somme medesime” (così ricorso, pag. 20). Deduce che tale fatto decisivo risulta delle dichiarazioni testimoniali acquisite in prime cure (cfr. ricorso, pag. 20), dalla documentazione prodotta (cfr. ricorso, pag. 21), dalle stesse sentenze di primo grado e d’appello (cfr. ricorso, pag.

21) e dalla sentenza n. 15911/2017 del Tribunale di Roma,con cui Bruna Giri è stata condannata per associazione adelinquere e per truffa (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che ha dimostrato per tabulas“il non effettivo impiego, da parte della Giri, delle somme ai fini delle operazioni di investimento” (cosìricorso, pag. 22). 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’ “omessa valutazione di un altro fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa”. Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che avesse censurato genericamente la “ratio” fondante il dictumdi primo grado ovvero l’affermazione del primo giudice secondo cui ella attrice non aveva provato che le somm e consegnate a Bruna Giri non fossero state investite(cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce invero che ha censurato puntualmente la “ ratio ” del la prim a decisione, così come si desume dal tenore della citazione d’appello(cfr. ricorso, pagg. 23 e ss.)e dal tenore della documentazione allegata al fascicolo di primo grado e nell’atto d’appello ampiamente richiamata(cfr. ricorso, pag. 27). 11.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 cod. civ. e dell’art. 31,2° co. e 3° co., t.u.f. Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che dirimente è la circostanza per cui gli investimenti sono stati eseguiti presso intermediari diversi da quelli evocati in giudizio(cfr. ricorso, pag. 28).

Deduce invero che gli intermediari presso cui sarebbero stati eseguiti gli investimenti, ossiai soggetti intestatari dei moduli contraffatti da Bruna Giri, sono soggetti del tutto inesistenti(cfr. ricorso, pag. 28).Deduce, per altro verso, che l’attività posta in essere da Bruna Giri è senz’altro, ai fini dell’invocata affermazione di solidale responsabilità, ascrivibile, in considerazionedella configurabilità nella specie del cosiddetto “ rapporto di occasionalità necessaria”, agli intermediari evocati in giudizio e dei qualila Giri è promotrice monomandataria (cfr. ricorso, pag. 29); e ciò tanto più in considerazione dell’inesistenza degli intermediari indicati come intestatari nella documentazione contraffatta da Bruna Giri (cfr. ricorso, pag. 30). 12.La Corte d’Appello di Roma ha così argomentato.

Ha premessoche il tribunale aveva opinato nel senso che l’originaria attrice non aveva dimostrato che le somme consegnate a Bruna Giri non fossero state investite (cfr. pag.

1) ovvero che il tribunale aveva escluso che fosse stata fornita la prova dell’appropriazione indebita da parte di Bruna Giri(cfr. pag. 1). Indi ha reputato che siffatta “ratio decidendi” era stata impugnata del tutto genericamente(cfr. pag. 1). In ogni caso –la corte d’appello - ha reputato che la documentazione allegata dalla stessa appellante dava ragione dell’effettuazione degli investimenti presso intermediari diversi da quelli evocati in giudizio e, al contempo, che l’originaria attrice non aveva addotto di aver a tali intermediari chiesto contezza degli investimenti eseguiti(cfr. pag. 2).

Ha reputato, dunque, che non risultava che il danaro investito fosse stato invano chiesto in restituzione ovvero che fosse andato perduto, sicché, quanto meno, l’appellante non aveva fornito la prova del danno asseritamente sofferto (cfr. pag. 2).13.Su tale scorta si prospetta opportuno l ’esame , dapprima, del terzo motivo di ricorso, di rilievo preliminare siccome formulato a censura della prima “ratio decidendi”; il motivo comunqueè privo di fondamento e non può essere accolto. 14.Ebbene, la disamina del tenore dell’atto d’appello, quale riprodotto alle pagine 23 – 25 del ricorso, fornisce pieno riscontro dell’assunto della c orte di meritosecondo cui l’affermazione del primo giudice, giusta la quale l’originaria attrice non aveva dimostrato che le somme consegnate a Bruna Giri non fossero state investite, era stataimpugnata in maniera del tutto aspecifica.

Difatti, la censura veicolata d a llo stralcio dell’atto d’appello riprodotto in ricorso dimostra senza dubbio alcuno che l’appellante si era, in fondo, limitata adaddurre che fosse “del tutto irrilevante se la sottrazione di denaro, da parte della Sig.ra Giri, sia avvenuta tramite diretta eimmediata appropriazione delle somme senza che siano effettivamente state impiegate , oppure tramite irregolare operazione di investimento” (così ricorso, pag. 24). Evidentemente la prefigurazione, benché in via alternativa, dell’impiego del denaro in una seppur irregolare operazione di investimento non era destinata a risolversi in una compiuta e puntuale censura della “ratio” del primo dictum. 15.Si giustifica l’esame contestuale del primo motivo, del secondo motivo e del quarto motivo di ricorso.

Per un verso, i motivi anzidetti afferiscono alla seconda “ratio”– che la c orte distrettualeha reputato di rilievo assorbente (cfr. sentenza d’appello, pag. 1) - cui è ancorato l’impugnato dictum;per altro verso, i rilievi postulati dalla loro delibazione, tendonoa riproporsi e a sovrapporsi; in ogni caso i motivi de quibus sono senza dubbio inammissibili(si tenga conto, inoltre, con valenza rispetto al disaminato terzo motivo,che, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa: cfr.

Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).

16. Va rimarcato in nanzitutto che i motivi in esame non censurano l’affermazionefinale della corte territoriale, secondo cui non era stata acquisita prova del danno asseritamente subito, giacchénon vi era riscontro che il denaro investito fosse andato perduto. Evidentemente a tal fine non esplica rilievo la reiterata censura della ricorrente secondo cui “le risultanze probatorie (…) consentivano di ritenere provata la dazione di danaro dalla Tusa alla Giri e la indebita mancata restituzione delle somme in favore della Tusa stessa” (così ricorso, pag. 14; cfr., nello stesso senso, ricorso, pagg. 20 e 21, e memoria della ricorrente, pag. 6). 17.Va rimarcato poi che i motivi in esame in fondo censurano il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (“se avesse valutato correttamente la prova (…), il Giudice d’appello avrebbe ricostruito diversamente la quaestio facti”: così ricorso, pag.19;

“il Giudice a quo si riferisce ai soggetti intestatari dei moduli contraffatti dalla Giri, soggetti (…) del tutto inesistenti”: così ricorso, pag. 28).Sicché si qualificano propriamente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1°co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054 ) . 18.Su tale scorta si rileva e si reputa quanto segue.Il giudizio di appello ha avuto inizio nel 2016, ovvero dopo l’11.9.2012. Il secondo dictumha integralmente confermato il primo dictum. Si applica conseguentemente ratione temporisal caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr.

Cass.18.12.2014, n. 26860). Si tenga conto chein ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774). 19.In ogni caso, nel rigoroso solco della (novella) formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” siscorge in relazione alle motivazioni – sostanzianti la seconda “ratio” -cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

Segnatamente, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672),la Corte capitolinaha, lo si è premesso, compiutamente edintellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 20.Va rimarcato inoltre che la ricorrente si duole – così come univocamente emerge dall’illustrazione in precedenza operata dei motivi - per l’asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze probatorie(“nel ricorso è indicato con dovizia di particolari quali siano le prove ignorate e/o misconosciute dalla Corte d’Appello”: così memoria della ricorrente, pag. 3).

E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice– è senza dubbio il caso di specie - ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) . E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.

Cass. 10.6.2 016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 21.Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, la violazione – nella specie denunciata con la rubrica del primo mezzo -dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda -il che non è nel caso di specie - tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr.

Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass.11 sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)).

22. Si dà atto, da ultimo, che la ricorrente ha depositato istanza, datata 21.2.2023, di discussione in pubblica udienza. Le ragioni surriferite, atte a giustificare l a declaratoria di inammissibilità del ricorso, impongonoin pari tempo la reiezione dell’istanza anzidetta. 23.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Bruna Giri non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta. 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente a rimborsare alla controricorrente , “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” s.c.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;condanna laricorrente a rimborsare alla controricorrente , la “Azimut Capital Management SGR” s.p.a.(già “Azimut Consulenza SIM” s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1