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Ordinanza — n. 18641/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank negligence in negotiable instrument fraud where alterations were not visible to the average banker.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18641/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Unipolsai Assicurazioni's appeal against the Naples Court of Appeal's rejection of a fraud claim involving four forged checks. The lower court held that the alterations were not detectable by the average banker without specialized tools and that the transaction did not raise reasonable suspicion. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that banks are not required to possess expert equipment to identify such alterations and that the appeal's arguments regarding evidence evaluation were inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 43 l. ass. (r.d. n. 1736/1933); Art. 1992 c.c.; Art. 1189 c.c.: A bank is not liable for fraud in negotiable instruments if the alteration was not detectable by the average banker using ordinary diligence, as they are not required to possess specialized equipment or expert skills to identify such changes.

Parole chiave

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negotiable instruments bank negligence average banker standard forged checks detectable alteration contractual liability fraudulent negotiation falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 43 l. ass. (r.d. n. 1736/1933)
Art. 1992 c.c.
1736/1933) ; si deduce, inoltre l’inapplicabilità,alla fattispecie, dell’art. 1992 c.c. e dell’art.
Art. 1189 c.c.
Art. 2697 c.c.
1218 e dell’art. 2697 c.c., la contraddittorietà della sentenzae la violazione dell’art.
Art. 116 c.p.c.
2697 c.c., la contraddittorietà della sentenzae la violazione dell’art. 116 c.p.c. , sotto il profilo della mancata valutazione dell e prove acquisite al giudizio ; oppone, altres ì , la violazione dell’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 1992 c.c
1736/1933) ; si deduce, inoltre l’inapplicabilità,alla fattispecie, dell’art. 1992 c.c.
art. 1189 c.c
art. 2697 c.c
1218 e dell’art. 2697 c.c., la contraddittorietà della sentenzae la violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 giugno 2018, n. 16178
Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass.
Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292
16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292; sul fatto che la regola trova applicazione nei confronti sia della Sez.
Cass. 4 agosto 2016, n. 16332
I–RG 408/2018 camera di consiglio12.4.2023 banca negoziatrice che della banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio: Cass. 4 agosto 2016, n. 16332; Cass.
Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377
16332; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377).
Cass. 31 agosto 2020, n. 18092
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395), mentre la doglianza circa la violazione dell'art.
Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867
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Testo completo

2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 408 R.G.anno 2018 proposto da: UnipolsaiAssicurazioni s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Maurizio Silimbani; ricorrente contro Banco di Napoli s.p.a., rappresentatae difesadall’avvocato Francesco Mutarelli e dall’avvocato Ben e detto Gargani , presso il quale è domiciliata; controricorrente nonché contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mutarelli, dall’avvocato Adolfo Mutarelli, dall’avvocato Matteo Maria Mutarelli e dall’avvocato Benedetto Gargani, presso il quale è domiciliata;

Sez. I–RG 408/2018 camera di consiglio12.4.2023 controricorrente avverso la sentenza n. 3 95 8/2017 depositat a il 3 ottobre 2017 de l la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12aprile 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― Milano Assicurazioni s.p.a. (ora Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la propria domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per la negoziazionedi quattro assegni falsificati nell’importo e nell’indicazione del beneficiario: assegni tratti su Banca Intesa e girati per l’incasso presso il Banco di Napoli.

Il giudizio di appello, cui hanno partecipato i due istituti di credito, è stato definito con sentenza di rigett o del gravame pubblicata il 3 ottobre 2017. La Corte di Napoli ha in sintesi conferito importanza alla circostanza per cuila falsificazione non era rilevabile ad occhio nudo ; ha osservato chele anomalie erano state accertare dal c.t.u.utilizzando strumenti di ingrandimento dell’immaginee ha inoltre evidenziato come l’operazione non potesse destare allarme nel funzionario che aveva negoziato il titolo;infatti, ha spiegato : colui che aveva girato gli assegni non aveva presentato documenti falsi, ma anzi con le proprie generalità aveva in precedenza aperto un conto corrente presso la banca negoziatrice; le operazioni erano state poste in atto nell’arco di tempo di cinque mesi, per il numero complessivo di cinque assegni; gli importi dei titoli non potevano, in sé,suscitare sospetto, esse n do tutti inferiori al limite dilire 20.000.000, previsto dalla disciplina antiriciclaggio. 2.

― Avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione, con due motivi, Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. Resistono Sez. I–RG 408/2018 camera di consiglio12.4.2023 con controricorso Banco di Napoli s.p.a. e Banca Intesa s.p.a.. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazio ne e falsa applicazione dell’art. 4 3 l. ass. (r.d. n. 1736/1933) ; si deduce, inoltre l’inapplicabilità,alla fattispecie, dell’art. 1992 c.c. e dell’art. 1189 c.c.. Si sostiene, in sintesi, che ogniqualvolta il titolo sia pagato a soggettodiverso dal legittimo prenditore la prestazione risulta eseguita in favore di un non legittimato, con conseguente violazione della clausoladi i ntrasferibilità .

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 e dell’art. 2697 c.c., la contraddittorietà della sentenzae la violazione dell’art. 116 c.p.c. , sotto il profilo della mancata valutazione dell e prove acquisite al giudizio ; oppone, altres ì , la violazione dell’art. 345 c.p.c. e il «mancato relativo esame disvelante la reale situazione in cui avvennero gli incassi».Il motivo è svolto in modo parzialmente confuso, sovrapponendo plurime argomentazioni. Si assume, tra l’altro, che la diligenza della banca non varrebbe ad escludere la colpa e che, in ogni caso, questa non si esaurirebbe nel dato della rilevabilità ictu oculi del la contraffazione ; si rileva che la diligenza è «da valutarsi in relazione ai rischi tipici del settore professionale di riferimento»; si deduce che sarebbe mancato l’apprezzamento di alcune provee ci si duole, in particolare, che la Corte di appello non abbiapreso in considerazione la sentenza cui ha messo capo il procedimento penale relativo alla falsificazione degli assegni. 2.

─Il ricorso è, nel complesso, infondato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materiache qui interessa. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice Sez. I–RG 408/2018 camera di consiglio12.4.2023 chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass.

Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477). La stessa regola opera, evidentemente, con riguardo alla banca trattar ia , la quale è legata a l traente da un rapporto contrattuale (la convenzione di assegno); in realtà, anche al la banca negoziatrice è riferibile , secondo le Sezioni Unite, una responsabilità contrattuale (più specificamente: una responsabilità da contatto sociale; in precedenza, nel senso che la responsabilità della banca negoziatrice ha, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse leregole di cui all’art. 43 l. ass. sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno , natura contrattuale, rilevando, sul punto, l’obbligo professionale di protezione che grava sull’istituto di credito:

Cass. Sez. U. 26 giugno 2007, n. 14712). Il Giudice del gravame ha accertato, in punto di fatto, la non imputabilità delle condotte delle odierne controricorrenti, motivando nei termini che si sono sopra riassunti. La valorizzazione, sul punto, dell’impercettibilità dell’alterazione risulta essere poi conforme all’enunciato della giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, in caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (per tutte:

Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292; sul fatto che la regola trova applicazione nei confronti sia della Sez. I–RG 408/2018 camera di consiglio12.4.2023 banca negoziatrice che della banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio: Cass. 4 agosto 2016, n. 16332; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377). Sfuggono poi, al sindacato di legittimità le ce n sure vertenti sull’apprezzamento del materiale probatorio sottoposto al Giudice del gravame.

In tal senso, sono inammissibili le doglianze vertenti sugli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.. Infatti ─ ciò è noto ─ , la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092;

Cass. 29 maggio 2018, n. 13395), mentre la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile nell’unico caso in cui si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo « prudente apprezzamento » , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass.

Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867).Le fattispecie indicate non ricorrono. Parimenti inammissibile è la deduzione del vizio consistente nel mancato apprezzamento della sentenza penale relativa al falso. Essa mostra di non misurarsi adeguatamente con l a ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, con cui non si è negato il falso, ma la sua Sez. I–RG 408/2018 camera di consiglio12.4.2023 rilevabilità ictu oculi. 3. ─ Al rigetto del ricorso segue la pronuncia sulle spese, poste a carico della ricorrente in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore diciascuna delle due controricorrenti,in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore im