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Decreto — n. 18639/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18639/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18639/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16942/2022 R.G. proposto da: Banco BPM s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Michele Uggè, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Enrico Chianese in Roma, viale L. Schiavonetti n. 278; - ricorrente – contro Fallimento M.T.N. s.p.a. Messaggerie Trasporti Nazionali, in persona dei curatori dott. Antonio Mallardo, avv. Paola Pagini e dott. Carlo Zito, rappresentato e difes o da ll’avvocato Franco Casarano, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 962/2022 della Corte di Appello di Milano del 23/03/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18639/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 16942/2022 R.G. proposto da: Banco BPM s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Michele Uggè, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Enrico Chianese in Roma, viale L. Schiavonetti n. 278; - ricorrente – contro Fallimento M.T.N. s.p.a. Messaggerie Trasporti Nazionali, in persona dei curatori dott. Antonio Mallardo, avv. Paola Pagini e dott. Carlo Zito, rappresentato e difes o da ll’avvocato Franco Casarano, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 962/2022 della Corte di Appello di Milano del 23/03/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali spese di difesa desistenza dall'azione anticipo delle spese assunzione delle spese
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16942/2022 R.G. proposto da: Banco BPM s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Michele Uggè, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Enrico Chianese in Roma, viale L. Schiavonetti n. 278; - ricorrente – contro Fallimento M.T.N. s.p.a. Messaggerie Trasporti Nazionali, in persona dei curatori dott. Antonio Mallardo, avv. Paola Pagini e dott. Carlo Zito, rappresentato e difes o da ll’avvocato Franco Casarano, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 962/2022 della Corte di Appello di Milano del 23/03/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,27 giugno 2023 L