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Ordinanza — n. 18634/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising new contract nullity arguments not raised in lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18634/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellants' attempt to challenge the lower court's findings on contract validity and account balances. The appellants argued that the appellate court failed to examine fundamental points regarding contract nullity and specific account amounts, while the opposing party contended these were matters of full merit reserved for the first instance. The court ruled that since the contract nullity was not raised by the interested party during the proceedings, it could not be introduced as an official observation in the appeal stage without factual preclusion.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: A nullity of contract not raised by the interested party during the proceedings is inadmissible as an official observation in the appeal stage if it requires factual findings precluded in the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract nullity inadmissible appeal official observation factual preclusion good faith principle account balance antitrust clauses spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
articolo 112 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994
Anche in questo caso è dedotta una nullità della fideiussione per ragioni non dedotte in precedenza, il che val quanto dire che la nullità risulta per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità, sulla base del principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994.
Cass., 19 febbraio 2020, n. 4175
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11077/2019 R.G. proposto da : DITTA TAMPONI GIUSEPPINA, TAMPONI TOMASINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato PROVENZANO EMANUELA (PRVMNL72R61L219O) per procura in atti -ricorrenti- contro 4MORI SARDEGNA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO (GTTSFN63L16H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato PORQUEDDU VANESSA (PRQVSS70B44A192R) per procura in atti -controricorrente- nonchécontro BANCO DI SARDEGNA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARI n. 410/2018depositata il 27/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Tamponi Giuseppina e Tamponi Tomasino ricorrono per cinque mezzi, nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A., contro la sentenza del 27 settembre 2018 con cui la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Sassari, ha accolto l’appello principale della banca e per l’effetto condannato Tamponi Giuseppina al pagamento, in favore di essa banca, della somma di € 228.967,31, oltre interessi come riconosciuti in primo grado, e rigettato l’appello incidentale dei Tamponi volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda della banca per l’importo di € 89.590,63 ed affermato la validità di una garanzia personale prestata dal Tamponi Tommasino, invece nulla, secondo gli appellanti incidentali, per violazione del canone di buona fede da parte della banca. 2.

― Prelios Credit Servicing S.p.A., quale mandataria di 4Mori Sardegna S.r.l., cessionaria dei crediti del Banco di Sardegna S.p.A. in forza di cessione stipulata ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge numero 130 del 1999 resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― I cinque motivi di ricorso per cassazione so no pressoché alla lettera così di seguito rubricati. Il primo mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, articoli 1346, 1418, 1421, 1284, 1325, 354, quarto comma, e 112 c.p.c., per omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà, per mancato esame di un punto fondamentale del giudizio e di diritto, con cui la Corte di appello ha ritenuto di non escludere le somme addebitate a titolo di CMS e le CDF dal conto corrente n. 18178/1 e per non aver dichiarato la nullità delle clausole stesse.

Il secondo mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 1421, 1953, 1945, 1418, 2043, 1956, 1175, 1337, 1366, 1376, 1338 c.c., della legge antitrust numero 287 del 1990, del provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2 maggio 2005, del decreto legislativo numero tre del 2017, articolo 14, secondo comma, della direttiva 2014/104 UE per violazione del diritto di difesa delle parti non essendo stata rilevata d’ufficio la nullità della fideiussione, per omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà, con cui la Corte d’appello ha ritenuto valida e non affetta da nullità la fideiussione omnibus numero 116245 datata 5 luglio 2000 sottoscritta dal tamponi Tomasino.

Il terzo mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione denuncia violazione per difetto di motivazione, con erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie e violazione degli articoli 591, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., violazione dell’articolo 360, primo comma, numero cinque numerico, c.p.c. con violazione degli articoli 591 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per illogica, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ed erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e delle conclusioni del consulente tecnico di parte con cui la Corte d’appello ha ritenuto di non detrazione la somma versata a titolo di versamento spontaneo di 27.198,00 € dal totale della somma.

Il quarto mezzo, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, articolo 112 c.c., per omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con cui la Corte di appello ha ritenuto di considerare i due conti correnti unici, non rispettando il principio tra il chiesto e pronunciato. Il secondo quinto, svolto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., denuncia violazione ed errata applicazione di norme di diritto, articoli 1421, 1815, 1341, 1283, 1284 e seguenti, 1418 c.c., 117-117 bis, 118 e 120 del testo unico bancario, 112 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e dedotti in causa e per omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese contraddittorietà e omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, richiesti con appello incidentale, e con cui la corte di appello ha ritenuto di rigettare l’appello incidentale senza dare spiegazioni in merito.

RITENUTO CHE 4. ― Prelios Credit Servicing S.p.A., quale mandataria di 4Mori Sardegna S.r.l., cessionaria dei crediti del Banco di Sardegna S.p.A. in forza di cessione stipulata ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge numero 130 del 1999, eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché notificato alla banca cedente, il che configurerebbe una «errata vocatio in ius - carenza di legittimazione passiva della cedente». L’eccezione va disattesa, dal momento che la cessione del credito operata da Banco di Sardegna S.p.A. a 4Mori Sardegna S.r.l. ha dato luogo, pur nel quadro della disciplina speciale ivi applicabile, ad un fenomeno di successione a titolo particolare del diritto controverso, di guisa che il ricorso è stato correttamente indirizzato nei confronti di Banco di Sardegna S.p.A., nei cui riguardi si era svolto il giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. 5.

― Il ricorso è inammissibile per altro. 5.1. ― Il p rimo mezzo è inammissibile poiché investe una questione, quella concernente le somme addebitate a titolo di CMS e CDF sul conto corrente n. 18178/1 della quale non v’è traccia nella sentenza impugnata, sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Nel caso di specie non risulta né dalla narrativa del ricorso, né dal motivo in esame, che detta questione fosse stata sottoposta al giudizio della Corte di appello. 5.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Anche in questo caso è dedotta una nullità della fideiussione per ragioni non dedotte in precedenza, il che val quanto dire che la nullità risulta per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità, sulla base del principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Ma, è in proposito agevole rilevare che il rilievo officioso in sede di impugnazione di una nullità contrattuale non eccepita dall’interessato intanto è prospettabile, in quanto non richieda accertamenti fattuali preclusi, come di certo essi sono, evidentemente, nel giudizio di legittimità (v. a mero titolo di esempio Cass. 19 febbraio 2020, n. 4175): e, nel caso in esame, soltanto in questa sede è stata prospettato l’assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI, sanzionate come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005. 5.3.

― Il terzo mezzo è inammissibile. Si tratta infatti di una censura di pieno merito, secondo cui dall’ammontare dovuto alla banca andrebbe defalcato l’importo di € 27.198,00, volta a contestare l’accertamento operato nella sentenza impugnata, la quale si è espressamente soffermata su detto importo a pagina 7, in conformità con quanto risultante da una consulenza tecnica d’ufficio fatta espletare. 5.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Si tratta nuovamente di una censura di pieno merito volta a ribaltare un accertamento operato dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che il Tribunale aveva omesso di considerare «che le competenze maturate sul conto 18178 erano state girocontate sul rapporto ordinario n. 11946, come verificato dal CTU.

La banca intimante nel richiedere la somma a debito della correntista le conteggiava unitariamente, trattandosi di conti collegati». A fronte di ciò non coglie nel segno l’addebito di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, formulata sull’assunto che la banca avrebbe richiesto separatamente gli importi corrispondenti ai saldi passivi maturati sui due menzionati conti, dal momento che la domanda concernente il saldo cumulatosi sul conto 11946 era indubbiamente comprensiva anche dell’importo in esso confluito all’esito di giroconto. 5.5.

― Il quinto mezzo è inammissibile. Si tratta della complessiva riproposizione di argomenti svolti a fondamento dell’appello incidentale, seguita dall’affermazione secondo cui «la sentenza in questa sede censurata nulla esamina, dice e motiva in merito ai detti punti dell’appello incidentale». Ma la Corte d’appello, dopo aver dato atto del proposto appello incidentale nello svolgimento del processo, a pagina 4 della sentenza, ha esaminato l’appello incidentale a pagina 6-7, svolgendo in proposito considerazioni che il mezzo in esame non prende affatto in considerazione. 6.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti