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Ordinanza — n. 18611/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior judgment's clerical error regarding the proper party designation for unified contribution payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18611/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted a correction request to fix a clerical error in a previous judgment. The original text incorrectly stated that the unified contribution was due from the 'defendants' rather than the 'recipients'. The court ruled that this was a mere slip of the pen and ordered the correction without imposing any unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 287, Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct material errors in its own judgments, and such correction proceedings are exempt from the unified contribution fee.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of material errors clerical error correction unified contribution exemption Corte di Cassazione procedural correction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”.
art. 86 cod. proc. civ
82, da sestesso rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438
Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).

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Testo completo

R.G. proposto da: Avvocato MARIO FIANDANESE – c.f. FNDMRA43L27H501E – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Attilio Friggeri, n. 82, da sestesso rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO per la correzione della sentenza n. 13917/2019 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 13917/2019 questa Corte ha rigettato il ricorso per revocazioneproposto da Giuseppe Romiti e da Antonella Franchetti nei confronti di “Banca Sella Holding” s.p.a. avverso la sentenza di questa Corte di legittimità n. 7770/2017.

2. Con ric orso in data 9. 12 .202 1 l’avvocato Mario Fiandanese ha chiesto correggersi la sentenza n. 13917/2019di questa Corte, laddove, nel dispositivo, è scritto: “dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”. 3.Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 4.Il ricorso è fondato e va accolto. 5.Effettivamente il dictumn. 13917/2019 di questa Corte reca nel dispositivo l’indicazione “da parte dei medesimi difensori”in luogo di “da parte dei medesimi ricorrenti”.

Si tratta evidentemente di un errore materiale, qualificabile come mero lapsus calami. 6.Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438). 7.Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali; sicché èinapplicabile l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone correggersi, così come corregge, la sentenza n. 13917/2019di questa Corte, nel senso che laddove è scritto, in dispositivo, “da parte dei medesimi difensori” debba leggersi ed intendersi “da parte dei medesimi ricorrenti”;dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale della sentenza n. 13917/2019della prima sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il3 febbraio 202 3 . Il president