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Ordinanza — n. 18591/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy distribution plan due to lack of standing and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18591/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a creditor against the bankruptcy distribution plan of CO.B.NA. The creditor argued that the distribution calculation violated a prior internal judgment regarding interest amounts. The court held that challenges to the distribution plan are limited to the order of distribution, not the underlying credit existence or amount, which must be contested via the balance sheet appeal. Furthermore, the court found the lower court failed to apply the principle of res judicata regarding the internal judgment on interest, rendering the distribution plan invalid.

Regesto Legislator

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Art. 110, Art. 213, Art. 100, Art. 209 of the Bankruptcy Law; The distribution plan appeal is limited to the order of distribution, and the internal judgment on credit amounts remains binding, requiring the lower court to apply res judicata principles.

Parole chiave

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bankruptcy distribution plan res judicata internal judgment creditor standing appeal order of distribution procedural preclusion interest calculation error bankruptcy liquidation calcolo degli interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 110 of the Bankruptcy Law
Art. 213 of the Bankruptcy Law
o dell’art. 213 legge fall., nei cui confronti – come già affermato in sede di legittimità - le contestazioni ammissibili sono limitate all'ordine di distribuzione delle somme (Cass.
Art. 100 of the Bankruptcy Law
Invero, eventuali contestazioni concernenti l’esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi, in una procedura fallimentare come in una procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono proponibili soltanto con l'impugnazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 100 legge fall., che l'art.
Art. 209 of the Bankruptcy Law
100 legge fall., che l'art. 209 stessa legge richiama, ma non con il reclamo avverso il piano di ripartoai sensi dell’art.110 legge fall.
art. 111 Cost
CONSIDERATO CHE: 2.-In via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4632/2023
Cass. n. 5769/2001
213 legge fall., nei cui confronti – come già affermato in sede di legittimità - le contestazioni ammissibili sono limitate all'ordine di distribuzione delle somme (Cass. n. 5769/2001;
Cass. n. 22954/2020
Cass. n. 20180/2010
Cass. Sez. U. n. 11501/2008
Cass. n. 1093/2007
11501/2008; Cass. n. 1093/2007; Cass.
Cass. n. 12157/2007
1093/2007; Cass. n. 12157/2007; Cass.
Cass. n. 21961/2010
12157/2007; Cass. n. 21961/2010; Cass.
Cass. n. 2721/2007
21961/2010; Cass. n. 2721/2007; Cass.
Cass. n. 30838/2018
2721/2007; Cass. n. 30838/2018) e la decisione impugnata non si è attenuta a questo principio.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28580/2016 R.G. proposto da : FED FINANCIAL EVALUATION DEVELOPMENT SOCIETA' GESTIONE CREDITI SPA, in persona del legale rapp.p.t., elettivamente domiciliatain ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIACCHETTI CARLO (GCCCRL55C03H501P),rappresentat a e difes a dagli avvocati PALLADINI GIANLUIGI (PLLGLG54C02L449C), FABIANI MASSIMO (FBNMSM58A02F965M), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro CO.B.NA.SCPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei commissari liquidatori p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato ILARDO UMBERTO GIUSEPPE (LRDMRT67P19H792W) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro MAISTO LUCA, MAISTO MASSIMILIANO, MAISTO MARIANNA, MAISTO FRANCESCO, MELI TERESA, in qualità di eredi di MAISTO SALVATORE -intimati- avverso il DECRETO dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n.1448/2016 depositatoi l 18/11/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il Tribunale di Napoli, con decreto collegiale depositato il 30/12/2015, rigettò il ricorso presentato ex art.213 legge fall. da FED SPA, cessionaria del credito già vantato dal Banco di Napoli, con cui era stato contestato il conto di gestione ed il piano di riparto relativo alla CO.B.NA. Società Consortile PA in amministrazione straordinaria. Quanto ai fatti, va rammentato che CO.B.NA. SCPA venne dichiarata fallita in data 19/7/1995; il Banco di Napoli presentò domanda tardiva di ammissione al passivo in data 11/12/1996, chiedendo il riconoscimento del proprio credito in misura di lire 1.206.729.831= in via ipotecaria ed in misura di lire 216.002 pro die per la differenza tra interessi legali ed interessi convenzionali dal giorno del fallimento al giorno della liquidazione del bene, in via chirografaria, cui seguì l’ammissione.

Con decreto dell’11/08/1997 la procedura venne convertita in amministrazione straordinaria; il Banco di Napoli chiese in data 13/7/1998 il riconoscimento del proprio credito nella identica misura anche per gli interessi post fallimentari e l’ammissione venne confermata; successivamente il credito del Banco di Napoli venne ceduto alla FED SPA. Per quanto interessa, con ricorso ex art.213 legge fall., depositato il 30/12/2015, la FED SPA contestò il conto di gestione ed il piano di riparto. In tale ambito, dedusse che il calcolo del credito chirografario, relativamente agli interessi maturati, era stato eseguito erroneamente perché questi nel progetto di riparto finale erano stati quantificati in euro 470.633,39=, anziché in euro 741.874,00=, osservando che tali interessi, sempre secondo la FED, si sarebbero dovuti calcolare nell’importo fisso di vecchie lire 216.002 pro die, come previsto dalla comunicazione dell’ammissione al passivo inviata dai liquidatori al creditore in data 28/6/2013 sulla quale sarebbe maturato il giudicato endofallimentare, immodificabile dal Tribunale, e non in misura variabile, come fatto dai commissari.

Il reclamo proposto avverso la decisione di primo grado è stato rigettato con condanna alle spese dalla Corte di appello di Napoli, con il decreto depositato il 18/11/2016. La Corte territoriale ha affermato l’infondatezza del reclamo, osservando che il Tribunale non aveva rimesso in discussione quanto ammesso al passivo, ma si era limitato ad interpretare il contenuto reale ed effettivo della originaria domanda di ammissione al passivo formulata dall’originario creditore ed ha confermato – come già affermato dal Tribunale – che l’importo giornaliero di lire 216.002= era riferito esclusivamente alla quantificazione contingente del dietimo al momento della domanda di ammissione al passivo e tale conclusione trovava convincimento nel fatto che nella stessa domanda si rinviava al tasso di interesse legale ed a quello convenzionale sulle rate scadute, nonchè nello stesso meccanismo di cui all’art.2855, ultimo comma, cod.civ. che, come diffusamente interpretato, rinvia quasi per definizione ad una determinazione del dietimo mutevole nel tempo.

FED SPA ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati con memoria. CO.B.NA in A.S. ha replicato con controricorso e memoria. Massimiliano Maisto, Francesco Maisto, Marianna Maisto, Luca Maisto e Teresa Meli, in qualità di eredi di Salvatore Maisto sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE: 2.-In via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto proposto avverso un decreto della Corte di appello che, avendo respinto il reclamo della creditrice concorrente ammessa al passivo fallimentare e così definito la controversia insorta sul diritto a partecipare al riparto dell'attivo disponibile, con riguardo al residuo credito, a suo parere rimasto, insoddisfatto, integra un provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e definitività (Cass.

Sez. U, 24068/2019; Cass. n.22954/2020). 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55, 97, 110 e 213 del R.D. n.267/1942 (legge fallimentare previgente) come richiamati dall’art.1 del d.l.n.26/1979, e degli artt. 2855, 2909 cod.civ., per avere la Corte di appello di Napoli negato l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimentare derivante dall’ammissione al passivo di un credito per la differenza tra gli interessi legali con privilegio ipotecario e interessi convenzionali determinato in un preciso ammontare giornaliero (dietim), laddove aveva affermato che il provvedimento del giudice sul riparto si era limitatoad interpretare il contenuto della domanda di ammissione al passivo.

La ricorrente, dopo avere ricordato che l’allora creditore Banco di Napoli richiese l’ammissione allo stato passivo del fallimento e poi la reiterò, a seguito della conversione della procedura in amministrazione straordinaria, per gli interessi in via chirografaria con la seguente formula « per gli importi corrispondenti alla differenza tra il tasso legale e quello convenzionale di mora sulle rate scadute e sul residuo capitale, dal 1° gennaio 1996, in lire 216.002=, pro diefino alla data di vendita dell’immobile» e che con lettera del 20/4/1999 il commissario comunicò che lo stato passivo era stato depositato in data 15/4/1999 e che il Banco di Napoli era stato così appostato «…oltre interessi in chirografo per lire 216.002 pro die sino alla data di vendita dell’immobile» (vendita poi avvenuta il 7/10/2013), si duole che, in sede di formalizzazione del piano di riparto, i commissari avessero fissato la misura degli interessi in chirografo nella minor somma di euro 470.633,39=, avendo postulato la variabilità dell’interesse ammesso, mentre da tutte le precedenti comunicazioni rese dall’organo commissariale risultava che il credito era fisso in euro 111,56= corrispondenti a lire 216.002=, mentre il dato variabile riguardava solo il numero dei giorni.

Sostiene che l’errore compiuto dai commissari in sede di predisposizione del piano di riparto e dai giudici di merito, investiti del reclamo, è quello di avere trascurato la forza del giudicato formatosi sullo stato passivo. 3.2.-Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione su un fatto controverso – l’interpretazione della domanda giudiziale - per avere il decreto con motivazione soltanto apparente affermato che la domanda doveva essere interpretata nel senso che il creditore aveva chiesto di essere ammesso al passivo per una somma variabile e non per una somma fissa in relazione al credito per interessi post fallimentari e che il credito era stato ammesso in modo speculare. 4.1.-I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti. 4.2.- La statuizione impugnata non rispetta i principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di effetti dell'accertamento del passivo ai fini del concorsoe di interpretazione del giudicato. 4.3.- Seco ndo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art.97 legge fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, cd.

“giudicato endofallimentare”, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono (Cass. n. 25640/2017; Cass. n. 27709/2020) e ciò vale anche per le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria (Cass. n.22611/2020). In ragione di tali principi è stato, vieppiù, affermatoche «In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stessocredito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.»(Cass. n. 4632/2023).

Invero, eventuali contestazioni concernenti l’esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi, in una procedura fallimentare come in una procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono proponibili soltanto con l'impugnazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 100 legge fall., che l'art. 209 stessa legge richiama, ma non con il reclamo avverso il piano di ripartoai sensi dell’art.110 legge fall. o dell’art. 213 legge fall., nei cui confronti – come già affermato in sede di legittimità - le contestazioni ammissibili sono limitate all'ordine di distribuzione delle somme (Cass. n. 5769/2001;

Cass.n.22954/2020), fattispecie che non ricorre nel caso in esame. 4.4.- E tuttavia, la contestazione del piano di riparto è ammissibile anche in un caso come il presente, in cui viene denunciata dal creditore concorsuale la violazione in sede di riparto del giudicato endofallimentare, che si assume essersi formato con l’approvazione dello stato passivo: ciò perché in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura (Cass. n. 20180/2010;

Cass.n.22954/2020), e tale principio vincola al rispetto giudicato anche il curatore fallimentare ed i commissari. 4.5.- Va, infine, affermato che la natura d el giudicato, propria del decreto di approvazione dello stato passivo, quale regola del caso concreto sia pure nel circoscritto ambito endofallimentare, ne comporta l'assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie ed esclude la possibilità di ricorrere, ai fini della sua interpretazione, ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, trovando invece applicazione, in via analogica, i principi dettati dall'art. 12 e seguenti disp. prel. c od. civ., in ragione dell'assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l'esegesi delle norme, al pari del giudicato interno ed esterno e della sentenza rescindente, in quanto dotato di vis imperativa e indisponibilità per le parti; ne consegue che la predetta interpretazione si deve risolvere nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass.

Sez. U. n. 11501/2008; Cass. n. 1093/2007; Cass. n. 12157/2007; Cass. n. 21961/2010; Cass. n. 2721/2007; Cass. n. 30838/2018) e la decisione impugnata non si è attenuta a questo principio. 5.- In conclusione, il ricorso va accolto perché il decreto impugnato non ha dato applicazione ai principi ricordati e va cassato; si rinvia, anche, per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che dovrà attenersi agli anzidetti principi.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso e ca