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Ordinanza — n. 18584/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses investor's appeal against financial advisor for erroneous tax information regarding early policy withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18584/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the investor's claim against the bank and financial advisor. The court found that the investor had a prior intent to withdraw funds and that the alleged information errors did not causally link to the disinvestment decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for challenging the omission of evidence under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; The appeal against a judgment on liability for information errors is inadmissible if it fails to specify the exact facts omitted from the trial record and their decisive nature.

Parole chiave

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omission of evidence causal link financial advisor liability information errors Code of Civil Procedure investor protection admissibility of appeal rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
anche nel contesto del la nuova formulazione dell'art. 360, co .1 , n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/02

Giurisprudenza citata

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Cass. 33596/2021
Italian court dismisses investor appeal, upholding bank's defense against alleged informational duty breach regarding bond purchases.
Cass. 7905/2020
Cass. 7288/2023
Court allows appeal against financial advisor dismissal, ruling on information duty and burden of proof regarding investment risk suitability.
Cass. 7471/2017
Cass. 72/2011
Cass. 19987/2017
1312/2018 in modo generico le possibilità esplorative connesse al mezzo non disposto dal giudice(Cass. 19987/2017); le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1312/2018 R.G. proposto da: GENESINI RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNA SANDRO (CMPSDR56R06H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORNI EUGENIO (FRNGNE59L11F257J) -ricorrente- contro FINECOBANK SPA, già Unicredit Xelion Banca s.p.a. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA (CMCGMR50E29H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAGRAMOSO GIOVANNIALESSANDRO (SGRGNN61L18F205Y), BARBERO LUISELLA MARIA (BRBLLL58A48F205H) -controricorrente- pag. 2di 7 - R.G. 1312/2018 nonchè contro GRILLENZONI MARCO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1218/2017 depositata il 25/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere MASSIMO FERRO. FATTI DI CAUSA 1. RENZO GENESINI impugna la sentenza App. Bologna 25 maggio 2017, n.1218che ne ha respintol’impugnazione avverso la sentenza Trib.Modena31 maggio 2011, n.961 reiettiva del le sue domande , proposte contro FinecoBank s.p.a. (già Unicredit Xelion Banca s.p.a.) e Marco Grillenzoni ( promotore finanziario della prima ) e volte alla condanna al pagamento della somma di € 53.892,58, anche a titolo di risarcimento del danno, per avergli fornito informazioni errate, riguardo ad una possibile variazione della tassazione del capital gain, così inducendolo ad un disinvestimento anticipato di somme di denaroimmesse in un prodotto assicurativo(“Safe 112” ) [ conclus o tra le parti i n data 22 gennaio 2003 , secondo il ricorso];

2. la corte ha premesso che la decisione del tribunale, percorsa la ricerca di un nesso causale tra la condotta negligente di Grillenzoni e la sceltafinanziaria di Genesini, ha escluso tale correlazione, attribuendo al risparmiatore la pregressa volontà di recedere anticipatamente dal rapporto, così disinvestendo gran parte delle somme immobilizzate nella citata polizza;

3. la corte ha ritenuto che:

a) il motivo d’appello centrato sulla violazione dell’onere della prova non era fondato, pur dandosi atto che, all’epoca, l’aumento della tassazione finanziaria era previsto come possibile e per quanto non ufficiale eventualità;

b) quanto poi alla scadenza della polizza, connessa alla vita dell’assicurato, il rientro nella pag. 3di 7 - R.G. 1312/2018 disponibilità della somma sarebbe stato possibile solo a 30 giorni dal recesso e previo inoltro di apposita documentazione, mentre la limitatezza dell’importo della penale era circostanza prevalente rispetto alla sua errata indicazione, ciò escludendone la rilevanza nella volontà della parte;

c) la mail inviata al promotore da familiare dell’investitore, netta nel chiedere informazioni su quale “ cifra disinvestire anticipatamente” e in aggiunta la volontà – parimenti confidata per iscritto -di trattenere il controvalore su un conto corrente, confermavano che l’informazione ricevuta non era tale da determinare il cennato nesso causalecon il disinvestimento;

d) parimenti indimostrata restava l’ipotesi di Genesini indotto a togliere dalla polizza anche ulteriori e finali 200mila euro, essendosi limitato il promotore a doverosamente prospettare al cliente anche il citato ulteriore elemento di possibile informazione e che al professionista stesso sembrava fondato, non potendosi da ciò desumere alcuna mala fede del Grillenzoni per integrare il risarcimento del danno da mancato ipotetico guadagno futuro,né era dimostrabile che , se l’aumento della tassazione fosse stato presentato solo in termini possibilistici, il ricorrente non avrebbe disinvestito ugualmente la somma;

3. il ricorso è su tre motivi, cui resiste con controricorsoFinecoBank s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., 23, comma 6, TUF , per avere ritenuto che l’onere della prova in ordine all’esistenza di un nesso causale tra la condotta del promotore finanziario e il danno patito dal ricorrente fosse a carico di quest’ultimo; siffatto onere sarebbe dovuto gravare esclusivamente sull’intermediario, mentre banca e promotore non hanno mai provato di aver agito con diligenza e di aver adempiuto correttamente alle rispettive obbligazioni; pag. 4di 7 - R.G. 1312/2018 2.con il secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1176, co. 2, e 1375 c.c., 21 ss.

TUF, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, avendo la sentenza impugnata ritenuto non sussistente la responsabilità della banca e del promotore rispetto all’operazione di disinvestimento, nonostante la violazione degli obblighi informativi ed il mancato rispetto della diligenza qualificata prescritta dalla legge; così, le dichiarazioni della figlia di Genesini ci rca il proprio progetto di acquistare un immobile e l’indimostrata tesi secondo cui Genesini aveva già deciso di disinvestire la maggior parte del capitale della polizza, non possono ritenersi circostanze sufficienti a giustificare la violazione degli obblighi informativi da parte di Grillenzoni; quest’ultimo aveva riferito come certa una mera speculazione giornalistica sull’aumento della tassazione, mentre avrebbe avuto l’obbligo di fornire all’investitore, operatore non qualificato,un’informazione adeguata in concreto; 3.con il terzo motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’istanza di una consulenza tecnica d’ufficio,avanzata dal ricorrente in sede di appello, al fine di accertare la correttezza delle informazioni fornite dal promotore finanziario, sia quanto alle tasse sul prodotto finanziario, sia alla penale applicabile, su cui la sentenza non si è pronunciata; 4.i primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili, sotto molteplici profili;va in primo luogo disattesa la prima censura, vertente sulla pretesa inversione dell’onere della prova, circa il nesso causale tra condotta del promotore e pregiudizio occorso al cliente, posto che siffatta enunciazione non trova fondamento in sentenza; la pronuncia ha invece, e con carattere assorbente, dato conto di una serie di circostanze che hanno o interrotto tale nesso causale (così superando la presunzione relativa dell’art.23 co.6 d.lgs. n. 58 del 1998) o sminuito fino all’irrilevanza la portata del deficit pag. 5di 7 - R.G. 1312/2018 informativo connotante l’apporto del promotore, qualificando la relativa condotta come residualmente assistita da buona fede; 5.secondo l’apprezzamento del giudice di merito, ricostruito con sufficientemente chiari elementi storici integranti la motivazione (in questa sede non ulteriormente sindacabile:

Cass. s.u. 8053/2014), la condotta del promotore, pur permeata da erroneità informative, è stata per un verso ispirata al dovere di trasmettere le informazioni comunque disponibili e utili all’operazione prospettata dal cliente, affiancandosi tuttavia e decisivamente – ma senza determinarla – ad un netto e già manifestato orientamento a procedere al disinvestimento delle somme costituite in polizzaquale proveniente da Genesini; l’esclusione pertanto del nesso causale, per raggiunta prova di altro fattore determinativo del recesso, rende del tutto inutile controvertere in questa sede sulla portata dell’inadempimento ai sensi dell’art.23 co.6 d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt.28-29 Regolamento Consob 11522/1998 , come invece invocato dai motivi qui trattati; 6.né soccorre nella disamina del ricorso la stessa nozione di adeguatezza dell’operazione, valutazione non affrontata dal giudice di merito, per implicita estraneitàalla domanda e solo genericamente e in modo indiretto richiamata nelle odierne difese; in ogni caso, anche sul punto Cass. 23128/2022 e 10145/2022 ha nno precisato che pure nell’ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di informazi one attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del RegolamentoConsob n. 11522 del 1998, l’esistenza del nesso causale va accertata in concreto, non potendosi escludere che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all’investimento; la sentenza appare così rispettosa dell’indirizzo, più volte affermato da questa Corte, per cui sussiste una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può tuttavia offrire prova contraria (Cass.33596/2021,7905/2020 e, più di pag. 6di 7 - R.G. 1312/2018 recente, Cass. 7288/2023 ) ; acquisita tale prova , viene pertanto meno un elemento costitutivo dell’addotta responsabilità; 7.il terzo motivo è inammissibile; il raggiunto convincimento giudiziale sulla portata causale effettiva del deficit informativo rispetto al disinvestimento, dopo la ricostruzione su lla natura delle predette erroneità o carenze, rende superflua ogni censura sul mancato ordine di una consulenzatecnica da espletarsi proprio con quegli oggetti; senza che poi il ricorrente abbia illustrato, anche in questa sede, una latitudine tecnica significativamente diversa delle carenze informative del promotore, il motivo s’infrange sul principio per cui il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento dellaC.T.U. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cuidecisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità(Cass. 7471/2017); né essa può essere contestata ove, come nel caso e a prescindere dalla consistenza effettivamente appunto ‘tecnica’delle informazioni erogate, la decisione sia stata adottata sulla base di elementi istruttori e cognizioni anche proprie del giudice , integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della pronuncia, così che non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, suss istendo comunque una motivazione (Cass. 72/2011) 8. anche nel contesto del la nuova formulazione dell'art. 360, co .1 , n. 5, c.p.c., è peraltro consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo; ne deriva che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omessoesame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame sia statoomesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività, senza invocare pag. 7di 7 - R.G. 1312/2018 in modo generico le possibilità esplorative connesse al mezzo non disposto dal giudice(Cass. 19987/2017); le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200, di cui 200 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, nonché accessori di legge ; a i sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p