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Ordinanza — n. 18578/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses guarantors' appeal, ruling they cannot claim bank breach of good faith when acting as both guarantor and company representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18578/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by four guarantors against a lower court decision that revoked an injunction against them. The guarantors argued the bank acted imprudently by expanding the debtor's exposure without their authorization, violating good faith principles under Article 1956 of the Civil Code. The court rejected this claim because the guarantors also served as the legal representatives of the debtor company, meaning the bank's act of granting credit inherently required their authorization, and the burden of proving the bank's unauthorized credit extension remained unmet.

Regesto Legislator

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Art. 1956 c.c.; Art. 2697 c.c.: When a guarantor and the legal representative of the debtor company coexist, the creditor's request for credit automatically implies the guarantor's authorization, negating the need for a separate request under Article 1956, while the guarantor retains the burden to prove the creditor extended credit without authorization despite worsening economic conditions.

Parole chiave

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guarantee for future obligation legal representative coexistence good faith breach burden of proof authorization requirement caso di garanzia bancaria danno ai creditori credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1956 c.c.
32478del 2019) , è anche vero, però, che i l fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere (il cui adempimento, tuttavia, nel caso in esame, non emerge inalcun modo) di provare in giudizio , ai sensi dell ’ art.
Art. 2697 c.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deli ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 1956 c.c
32478del 2019) , è anche vero, però, che i l fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c.
art. 1957 c.c
5 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo averdato atto che la deroga all’art. 1957 c.c.
art. 1956 cod.civ
5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “il fideiussore Castiglione Cristina Rita era il legale rappresentante della società garantita” e che “in tale ipotesi non ricorrono i presupposti di applicabilità dell’art. 1956 cod.civ.
art. 112 c.p
Con il primo motivo , i ricorrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 1469 bis c.c
1957 c.c., contenuta nel contratto stipulato dagli opponenti, i qualità di consumatori, è una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis c.c.
art. 1469 quinquies c.c
consumo ed è, quindi, nulla o inefficace ai sensi dell’art. 1469 quinquies c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7444 del 2017
Cass. n. 7587 del 2001
Cass. n. 32478 del 2019
Cass. n. 23422 del 2016
Cass. n. 2524 del 2006
Cass. n. 2524 del 2006, Cas.
Cass. n. 8040 del 2003
Cass. n. 7050 del 1997
8040 del 2003; Cass. n. 7050 del 1997).
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1937-2018proposto da: CASTIGLIONE CRISTINA RITA, RAITANO MARIA RITA, GIACCHETTO TERESA e MURATORE ANTONIO, rappresentati e difesi dall’Avvocato VINCENZO AVANZATO per procur a in calce al ricorso; -ricorrenti - contro FINO 1 SECURITISATION, in persona della doBank s.p.a., già denominata UniCredit Credit Management Ban k s.p.a., già denominata UGC Banca s.p.a., r appresentata e difesa dall’Avvocato CATERINA SANTANGELO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2251/2016della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 5/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/5/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSARic. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 1.1. Il tribunale di Agrigento, con sentenza del 6/5/2010, a parziale accoglimento dell ’ opposizione proposta da Cristina Rita Castiglione, Maria Rita Raitano, Teresa Giacchetto e Antonio Muratore, ha revocato il decreto ingiuntivo, emesso in data 27/4/2006 nei loro confronti, quali fideiussori della C.R.I.A.L. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 30/9/2005, ed ha condannato gli opponential pagamento, in favore dell ’ opposto Banco di Sicilia, della somma di €. 55.358,88, quale saldo di conto correnteal 31/12/2005, ed €. 88.346,20, in relazione al mutuo concesso il 10/12/2004. 1.2.

Cristina Rita Castiglione, Maria Rita Raitano, Teresa Giacchetto e Antonio Muratore hanno proposto appello lamentando, per quanto ancora rileva, che il tribunale aveva erroneamente: - omesso di rilevare la nullità e/o l ’ inefficacia delle fideiussioni prestate dagli stessi in ragione del comportamento della banca che, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, aveva imprudentemente consentito che l’esposizione debitoria della società garantita si ampliasse, con la conseguente inoperatività della clausola di esonero dell’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c.; - ritenuto che la banca aveva dato la prova di essersi soddisfatta sul buono fruttifero dell’importo di €. 250.000,00, costituito in pegno dall’appellante Antonio Muratore con contratto di deposito titoli a garanzia, portato ad estinzione di altra esposizione debitoria nascente da un contratto di anticipo fatture stipulato la C.R.I.A.L. s.r.l., di cui, però, non vi è alcuna prova agli atti. 1.3.

La UniCredit Credit Management Bank s.p.a., a seguito di incorporazione con Aspra Finance, a sua volta cessionaria dei crediti del Banco di Sicilia, ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto, sul rilievo, tra l’altro, che: - il pegno era stato legittimamente escusso in ordine al conto anticipi, non Ric. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 oggetto della causa; -l’onere della prova liberatoria di cui all’art.1956 c.c. è a carico del fideiussore; - l ’ autorizzazione prevista da tale norma non era, nel caso di specie, necessaria, sussistendo una comunanza di interessi tra i fideiussori e la società garantita ed essendo previsto dal contratto l’onere a carico del fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore; - era prevista la deroga all ’ art. 1957 c.c.. 1.4.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato Cristina Rita Castiglione, Maria Rita Raitano, Teresa Giacchetto e Antonio Muratore al pagamento, in favore della UniCredit Credit Management Bank s.p.a., della somma di €. 24.799,07, quale saldo del conto corrente, confermando, per il resto, la pronuncia impugnata. 1.5. La corte, in particolare, dopo aver determinato il saldo effettivo del conto corrente nella somma di €. 24.799,07, ha, per quanto ancora rileva, ritenuto che: - “ non sia rilevante nel presente giudizio che la Banca creditrice abbia o no dato prova di essersi soddisfatta sul pegno per l’estinzione di altro debito, così come dedotto dagli … appellanti, atteso che la garanzia reale non fa venir meno la garanzia fideiussoria”e, “in ogni caso, … la banca creditrice ha dimostrato di essersi soddisfatta sul buono fruttifero di €. 250.000,00, utilizzandolo ad estinzione dell’obbligazione garantita e facendone comunicazione al costituente Muratore Antonio …”;- “ sussiste la comunanza di interessi dedotta dall’appellata, atteso che il fideiussore Castiglione Cristina Rita era il legale rappresentante della società garantita” e “ in tale ipotesi non ricorrono i presupposti di applicabilità dell’art. 1956 cod.civ. in quanto la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo Ric. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 comporta di per sé la preventivaautorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”. 1.6.

Cristina Rita Castiglione, Maria Rita Raitano, Teresa Giacchetto e Antonio Muratore, con ricorso spedito per la notifica in data 27/12/2017, hannochiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.7. La Fino 1 Securitisation s.r.l., quale cessionaria del credito da Arena Npl One s.r.l., a sua volta cessionaria del credito da UniCredit Credit Management Bank s.p.a., a mezzo del suo procuratore doBank s.p.a., già denominata UniCredit Credit Management Bank s.p.a., ha resistito con controricorsoe depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.

Con il primo motivo , i ricorrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt.1957 c.c., 1469 bis c.c., 1469 quinquies c.c., degli artt. 33 e 36 cod. consumo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo averdato atto che la deroga all’art. 1957 c.c. era stata oggetto di discussione tra le parti, ha tuttavia omesso di pronunciarsi sutale questione con la declaratoria di estinzione della obbligazione assunta dai fideiussori, posto che la deroga all’art. 1957 c.c., contenuta nel contratto stipulato dagli opponenti, i qualità di consumatori, è una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis c.c. o dell ’ art. 33 cod. consumo ed è, quindi, nulla o inefficace ai sensi dell’art. 1469 quinquies c.c. o dell’art. 36 cod. consumo, con la conseguenza che la banca avrebbe dovuto richiedere giudizialmente l’adempimento delle obbligazioni garantite entro sei mesi dalla Ric. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 data di esigibilità del credito e che, a fronte della mancata dimostrazione da parte della banca di aver agito giudizialmente entro il termine di sei mesi, la stessa era decaduta dal suo diritto nei confronti dei fideiussori per intervenuta estinzione dell’obbligazione ex art. 1957 c.c.. 2.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 1955 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “non sia rilevante nel presente giudizio che la Banca creditrice abbia o no dato prova di essersi soddisfatta sul pegno per l’estinzione di altro debito, così come dedotto dagli … appellanti, atteso che la garanzia reale non fa venir meno la garanzia fideiussoria” e che “in ogni caso, … la banca creditrice ha dimostrato di essersi soddisfatta sul buono fruttifero di €. 250.000,00, utilizzandolo ad estinzione dell’obbligazione garantita e facendone comunicazione al costituente Muratore Antonio …”, senza, tuttavia, considerare che: - il pegno in questione era stato costituito sia a garanzia dell’anticipo su fattura, sia a garanzia di “ogni altro credito”, come emerge dal contratto di costituzione del pegno del 3/3/2004; - la banca aveva rappresentato al Muratore esclusivamente di escutere la garanzia pignoratizia ma non ha assolutamente comunicato né la fonte né l’ammontare del debito in relazione al quale avrebbe escusso la garanzia; - nessun debito s u anticipo fatture sussisteva, per cui la somma di €. 250.000,00 avrebbe dovuto essere escussa ad estinzione del debito di cui al decreto ingiuntivo, con restituzione della somma residua al Muratore;- la banca non ha dato la prova di aver escusso la garanzia ad Ric. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 estinzione di un credito esistente in relazione al cd.

“conto anticipo fatture”. 2.3. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcun modo le questioni ivi esposte, vale a dire, rispettivamente, la natura vessatoria della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e l’inesistenza del debito su anticipo fatture garantito dal pegno escusso dalla banca: ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica che implichi (come quelleprospettate da i ricorrent i ) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 2.4.

Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1956, 1371 e 1175 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “il fideiussore Castiglione Cristina Rita era il legale rappresentante della società garantita” e che “in tale ipotesi non ricorrono i presupposti di applicabilità dell’art. 1956 cod.civ. in quanto la richiesta di credito da parte della persona Ric. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”, senza, tuttavia, considerare che fideiussori, oltre alla Castiglione, sono anche gli altri opponenti, e cioè Maria Rita Raitano, Teresa Giacchetto e Antonio Muratore, i quali non sono soci o legali rappresentanti della C.R.I.A.L. s.r.l., e che, pertanto, quanto meno nei confronti di costoro, la banca, pur a fronte della clausola di dispensa dall ’ onere di conseguire l’autorizzazione a nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, aveva il dovere di eseguire il contratto in buona fede e non poteva, dunque, effettuare nuove concessioni di credito tralasciando le elementari regole di prudenza e di cautela che, in materia di esercizio dell’attività creditizia, sono richieste al fine di ridurre il rischio dell’insolvenza del debitore. 2.5.

Il motivo è, in parte, infondato e, per il resto, inammissibile per mancanza di decisività . Non v’è dubbio, invero, che, nella fideiussione per obbligazione futura, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa: resta, tuttavia, il fatto che tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano (come nel caso della Castiglione) le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per séla preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass. n. 7444 del 2017 ;

Cass. n .Ric. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 7587 del 2001). Quanto al resto, se è vero che , in materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, da intendersi in senso oggettivo , impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l’esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito (Cass. n. 32478del 2019) , è anche vero, però, che i l fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere (il cui adempimento, tuttavia, nel caso in esame, non emerge inalcun modo) di provare in giudizio , ai sensi dell ’ art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 23422del 2016 ;

Cass. n. 2524 del 2006, Cas. n. 8040 del 2003; Cass. n. 7050 del 1997).

3. Il ricorso, quindi, per l’infondatezza o l’inammissibilità dei suoi motivi, èinfondato e dev’essere, quindi, respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deli ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2018n. 1937 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore