Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18576/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on contract nullity, dismissing other grounds as absorbed by the main issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18576/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the first ground of appeal regarding the nullity of a financing contract and the illegality of a credit bureau entry. The appellants argued that the lower court erred by treating a specific claim as waived when it was actually part of a broader intent to challenge the contract's usurious nature. The Court held that procedural conclusions must be interpreted based on the party's real will and overall context, not just their literal wording, thus overturning the dismissal of the primary claim while rejecting the remaining grounds as absorbed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost., art. 100, 112, 115 c.p.c.; The judge must interpret the party's request based on their real will and the overall context of the act, disregarding rigid textual anchors when the literal conclusion contradicts the substantive intent to pursue a specific legal remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
interpretation of procedural acts real will of the party waiver of claims contract nullity usurious interest Cassation procedure absorbed grounds credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 1, comma 4, l. n. 108/1996
, nonché dell’art. 1, comma 4, l. n. 108/1996, dell’art.
Art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000
108/1996, dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito con modificazione dall’art.
Art. 1815, comma 2, c.c.
108/1996 e, per l’effetto, la declaratoria della non spettanza di alcun interesse, a norma dell’art. 1815, comma 2 c.c..
artt. 111 Cost
Il secondo e il terzo motivo sono rubricat i allo stesso modo e oppongonola violazione degli artt. 111 Cost., 100, 112 e 115 c.p.c.
art. 1815, comma 2 c.c
108/1996 e, per l’effetto, la declaratoria della non spettanza di alcun interesse, a norma dell’art. 1815, comma 2 c.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 10 luglio 2003, n. 10840
Cass. Sez. U. 13 febbraio 2007, n. 3041
10840; Cass. Sez. U. 13 febbraio 2007, n. 3041).
Cass. 10 luglio 2014, n. 15860
Cass. 10 settembre 2015, n. 17875
15860;Cass. 10 settembre 2015, n. 17875; Cass.
Cass. 14 luglio 2017, n. 17582
17875; Cass. 14 luglio 2017, n. 17582; Cass.
Cass. 3 dicembre 2019, n. 31571
17582; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31571).
Cass. 1 marzo 2007, n. 4804
Essi si dirigono su profili che, secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, sono restati assorbiti dalla pronuncia assunta con riguardo alla rinuncia (sull’inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 1 marzo 2007, n. 4804; Cass.
Cass. 5 novembre 2014, n. 23558
4804; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass.16 giugno 2022, n.
Cass. 16 giugno 2022, n. 19442
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28656 R.G.anno 2019 proposto da: Serenella di La Banca Rosa C. s.n.c., La Banca Rosa , L o Fiego Domenico e Lo Fiego Giovann a Antonella , rappresentat i e difes i dall’avvocato Domenico Primarosa e dall’avvocato Riccardo Bistolfi , domiciliati presso l’avvocato Pierluca Battisti; ricorrenti contro Banco BPM, rappresentatae difesa dall’avvocato Achille Saletti ; controricorrente avverso la sentenza n. 2748/2019 depositata il 2 0 giugno 2019 de l la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal Sez. I–RG 28656/2019 camera di consiglio17.4.2023 consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano con cui è stato respint o il gravame proposto da Serenella di La Banca Rosa C. s.n.c., La Banca Rosa, Lo Fiego Domenico e Lo Fiego GiovannaAntonella avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio. Il giudizio verte sullanullità di un contratto di finanziamento e sull’illegittimità di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d’Italia. 2.

― Il ricorso per cassazion e si fonda su tre motivi. Resiste con controricorso Banco BPM s.p.a.che ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.111 Cost., 100, 112 e 115 c.p.c. . La c ensura investe la sentenza impugnata nella parte in cui è affermato che nella comparsa conclusionalegli appellanti avevano espressamente rinunciato al terzo motivo di impugnazione. Si osserva che la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare la reale volontà gli odierni ricorrenti, non qualificando correttamente il motivo di impugnazione effettivamente rinunciato; si richiama, in proposito, il principio per cui la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte, avendo riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte, ma anche implicitamente e indirettamente dall’inter o contenuto dell’atto che la contiene.

Il secondo e il terzo motivo sono rubricat i allo stesso modo e oppongonola violazione degli artt. 111 Cost., 100, 112 e 115 c.p.c. , nonché dell’art. 1, comma 4, l. n. 108/1996, dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito con modificazione dall’art. 1 l. n. n. 24/2000. Entrambi vertono su questioni che, per ammissione degli stessi ricorrenti, sono restate assorbite dall’interpretazione circa la rinuncia Sez. I–RG 28656/2019 camera di consiglio17.4.2023 operata dalla Corte di merito: il secondo verte sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione degli interessi usurari versati, il terzo sul l’applicabilità dell’art. 18 1 5, comma 2, c.c. a gli interessi moratori. 2.

― Il primo motivo è amm i ssibile. Vero è che i ricorrenti prospettano la violazione di plurime norme giuridiche: ma il senso della censura, argomentata sullascorta di precisi (e autosufficienti) richiami al contenuto dellacomparsa conclusionale di appello, si riassume nella deduzione con cui si imputa alla Corte di merito di aver interpretato l’atto di rinuncia avendo riguardo al solo tenore letterale di quanto trascritto. In tal senso, il motivo presenta i connotati della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652;

Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). 3. ― Il motivo appare pure fondato. Assumono i ricorrenti che la pronuncia di appello sarebbe viziata per aver la Corte di merito erroneamentedichiarato rinunciato a l terzo motivo di impugnazione; riconoscono di aver errato nell’identificare il numero del motivo oggetto di rinuncia (il qual e doveva essere il secondo, non il terzo, come invece impropriamente indicato).Rilevano, al contempo, che dal tenore complessivo della comparsa conclusionale di appello emergerebbe la loro reale volontà processuale e quindi l’intendimento di coltivare il motivo di gravame vertente sull’usurarietà degli interessi; precisano che le conclusioni rassegnate con tale atto confermavano tale volontà, essendo stato domandato l’accertamento della nullitàdella clausola relativa agli interessi per contrarietà alla l. n. 108/1996 e, per l’effetto, la declaratoria della non spettanza di alcun interesse, a norma dell’art. 1815, comma 2 c.c..

L’esame della comparsa conclusionale, i cui passaggi più significativi sono riprodotti nel ricorso, conferma quanto dedotto : a fronte di argomentazioni e di conclusioni non compatibili con la rinuncia Sez. I–RG 28656/2019 camera di consiglio17.4.2023 al secondo motivo di appello, è da credere che la rinuncia formulata non fosseda riferire a tale mezzo di censura. E’ da osservare, in proposito, che l’atto processuale, deve essere interpretato in base alla sua complessiva formulazione, al fine di desumerne l'effettiva volontà espressa dalla parte(Cass. 28 febbraio 1996, n. 1586, secondo cui, in forza del principio generale della libertà di forma, deve esclude rsi che possano assumere efficacia decisiva o prevalente determinate indicazioni solo perché incluse nella parte dell'atto destinata di solito a contenerle, quando esse risultino, in concreto e logicamente, incompatibili con il raggiunto accertamento circa la specifica portata e funzione dell'atto).

Così, l’interpretazione della domanda giudiziale esige il superamento di ogni rigido ancoraggio al dato testuale: detta interpretazione deve essere infatti diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (così: Cass. Sez. U. 10 luglio 2003, n. 10840; Cass. Sez. U. 13 febbraio 2007, n. 3041). Anche nel caso in cui la parte rinunci espressamente alla domanda, all’impugnazione, o a un motivo di impugnazione occorre tener conto del contenuto complessivo dell’atto in cui è espresso l’intento abdicativo.

Il giudice del merito deve quindi interpretare e qualificare l’atto avendo riguardo al complessivo significato che lo stesso è ingrado di esprimere. Il principio ha trovato espressione con riguardo aquella rinuncia, presunta, che può ravvisarsi nell a mancata riproposizione della domanda al momento in cui si precisano le conclusioni: in tal senso, secondo una giurisprudenza condivisibile di questa Corte, affinchéuna domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle Sez.

I–RG 28656/2019 camera di consiglio17.4.2023 conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa(Cass. 10 luglio 2014, n. 15860;Cass. 10 settembre 2015, n. 17875; Cass. 14 luglio 2017, n. 17582; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31571). In conclusione, la sentenza impugnata è censurabile nel rilievo assorbente da essa conferito alla numerazione del motivo di appello oggetto di rinuncia: essa avrebbe dovuto aver invece riguardo al complessivo contenuto della comparsa conclusionale, in cui risultava espressa la volontà di ottenere una statuizione sul tema dell’usurarietà del contratto. 4.

― Il secondo e il terzo motivo sono inamm issibili. Essi si dirigono su profili che, secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, sono restati assorbiti dalla pronuncia assunta con riguardo alla rinuncia (sull’inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 1 marzo 2007, n. 4804; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass.16 giugno 2022, n. 19442). 5. ― In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che giudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, che statuirà in diversa composizione e che deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimit