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Ordinanza — n. 18564/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18564/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18564/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21137/2022 R.G. proposto da : MOUSTAFA MOHAMED ISSA ISSA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato GROSSO MONICA (GRSMNC74A50L219O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MOUSTAFA MOHAMED ISSA ISSA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato GROSSO MONICA (GRSMNC74A50L219O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE IMPERIA n. 899/2022 depositata il04/07/2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18564/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE Mohamed Issa Issa MOUSTAFA ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, che non spiega difese, contro l’ordinanza del 4 luglio 2022 con cui il Giudice di Pace di Imperia ha dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso provvedimento di espulsione del 7 aprile 2022emesso dal Prefetto di Imperia. CONSIDERATO CHE L’unico mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivo d'espulsione sospensione dell'allontanamento diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione domanda d'asilo di cittadino etiope
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21137/2022 R.G. proposto da : MOUSTAFA MOHAMED ISSA ISSA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato GROSSO MONICA (GRSMNC74A50L219O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MOUSTAFA MOHAMED ISSA ISSA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato GROSSO MONICA (GRSMNC74A50L219O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE IMPERIA n. 899/2022 depositata il04/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE Mohamed Issa Issa MOUSTAFA ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, che non spiega difese, contro l’ordinanza del 4 luglio 2022 con cui il Giudice di Pace di Imperia ha dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso provvedimento di espulsione del 7 aprile 2022emesso dal Prefetto di Imperia. CONSIDERATO CHE L’unico mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.

Il Giudice di Pace di Imperia erra laddove dichiara inammissibile il ricorso, richiamando - tra l’altro in maniera non appropriata - la Sentenza SS. UU. 299/2020, poiché “anziché effettuare il deposito a mezzo del servizio postale (art. 18 comma 3 D.Lgs 150/2011)”, il ricorrente si è avvalso di un servizio di poste private». RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso come in questo caso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato (Cass.21 settembre 2022, n. 27555).

Nulla per le spese. Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. per essere il procedimento esente.

P.Q.M.

dichiara