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Ordinanza — n. 18554/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18554/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18554/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11121/2022R.G. proposto da Changizi Ali Reza, rappresentato e difeso dall’ a vv. Fabio Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Ercole Pasquali , -ricorrente - contro Tribunale Ordinario di Roma, sezione Diritti della persona e immigrazione civile - intimato - avversol’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Ali Reza Changizi propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamentodel provvedimento del Questore di Roma di Oggetto:ricorso per cassazione -mancata notifica -inammissibilità rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari; -parte intimata non spiega alcuna difesa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18554/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 11121/2022R.G. proposto da Changizi Ali Reza, rappresentato e difeso dall’ a vv. Fabio Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Ercole Pasquali , -ricorrente - contro Tribunale Ordinario di Roma, sezione Diritti della persona e immigrazione civile - intimato - avversol’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Ali Reza Changizi propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamentodel provvedimento del Questore di Roma di Oggetto:ricorso per cassazione -mancata notifica -inammissibilità rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari; -parte intimata non spiega alcuna difesa;

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom domanda di revisione dell'asilo ripristino dello statuto di rifugiato impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11121/2022R.G. proposto da Changizi Ali Reza, rappresentato e difeso dall’ a vv. Fabio Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Ercole Pasquali , -ricorrente - contro Tribunale Ordinario di Roma, sezione Diritti della persona e immigrazione civile - intimato - avversol’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Ali Reza Changizi propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2021 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamentodel provvedimento del Questore di Roma di Oggetto:ricorso per cassazione -mancata notifica -inammissibilità rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari; -parte intimata non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: -parte ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio alcun atto relativo al procedimento notificatorio del ricorso proposto, per cui la notifica di tale ricorso deve ritenersi inesistente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così decis