Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18463/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18463/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Lazio Region and a family consulting firm extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing the local health authority, did not respond to the proposal for case definition, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the legal costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for case definition.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit case definition proposal extinction of proceedings procedural default spese di procedura spese di gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1671/2019 dell’8.3.2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento alla controricorrente Tiziano Consultorio Familiare s.r.l., ma non in favore della Regione Lazio, non attinta dall’impugnazione proposta;
art. 380-bis c.p
1671/2019 dell’8.3.2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29586/2019 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 1, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEVERE N 20, presso lo studio dell’avvocato LOCASCIULLI GUIDO (LCSGDU77H20H501L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLETTI VIERI (PLTVRI76P23H501Q) -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore Nicola Zingaretti, rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Santo (CF SNTRTI63P44C352B), elettivamente domiciliata presso la medesima nella Sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma - Via Marcantonio Colonna n. 27. -controricorrente- nonché contro TIZIANO CONSULTORIO FAMILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato CALCIOLI FILIPPO (CLCFPP52B04H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1671/2019 dell’8.3.2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento alla controricorrente Tiziano Consultorio Familiare s.r.l., ma non in favore della Regione Lazio, non attinta dall’impugnazione proposta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Tiziano Consultorio Familiare s.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il